Art. 27 
 
 
                      Modifica dell'articolo 40 
           del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 
 
  1. All'articolo 40 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Se, a seguito delle ispezioni  previste  dall'articolo  36  sui
vegetali, prodotti vegetali ed altre voci elencati  nell'allegato  V,
parte B, nell'allegato XXI o da importare ai  sensi  della  direttiva
2008/61/CE, risulta che le condizioni stabilite dal presente  decreto
sono soddisfatte, il Servizio fitosanitario competente per territorio
ne autorizza l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana,
rilasciando apposito nulla osta all'importazione o  al  transito,  da
presentare all'autorita' doganale competente.»; 
    b) la lettera f) del comma 3 e' sostituita dalla seguente: 
  «f)  eccezionalmente  e  soltanto   in   determinate   circostanze,
trattamento  adeguato   secondo   metodi   approvati   dal   Servizio
fitosanitario nazionale, se si  ritiene  che,  come  conseguenza  del
trattamento, le condizioni siano rispettate e non sussiste il rischio
di diffusione di organismi nocivi; la misura del trattamento adeguato
puo' essere adottata anche rispetto ad organismi nocivi non  elencati
nell'allegato I o nell'allegato II.»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Per i casi in cui si applica il comma 3, lettere a), b) e c), i
Servizi  fitosanitari  regionali  devono  annullare   i   certificati
fitosanitari  o  i  certificati  fitosanitari  di  riesportazione  di
origine,  e  qualsiasi  altro   documento   presentato   al   momento
dell'introduzione  nel  loro  territorio  di  vegetali,  di  prodotti
vegetali o di altre voci. All'atto dell'annullamento sul  certificato
o sul documento  viene  apposto,  in  prima  pagina  e  in  posizione
visibile, un timbro triangolare  di  colore  rosso  con  la  dicitura
"certificato annullato" o "documento annullato" nonche' l'indicazione
del Servizio fitosanitario e la data  del  rifiuto,  dell'inizio  del
trasporto verso una destinazione esterna alla Comunita' europea o del
ritiro. La dicitura deve figurare in stampatello in almeno una  delle
lingue ufficiali della Comunita' europea.». 
 
          Note all'art. 27: 
              Il  testo   dell'articolo   40   del   citato   decreto
          legislativo n. 214 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 40 (Misure ufficiali all'importazione). - 1.  Se,
          a seguito delle ispezioni  previste  dall'articolo  36  sui
          vegetali,  prodotti  vegetali  ed   altre   voci   elencati
          nell'allegato V, parte B, nell'allegato XXI o da  importare
          ai  sensi  della  direttiva  2008/61/CE,  risulta  che   le
          condizioni stabilite dal presente decreto sono soddisfatte,
          il Servizio  fitosanitario  competente  per  territorio  ne
          autorizza l'introduzione nel  territorio  della  Repubblica
          italiana, rilasciando apposito nulla osta  all'importazione
          o  al  transito,  da  presentare   all'autorita'   doganale
          competente. 
              2.  Se  la  spedizione   contiene   prodotti   elencati
          nell'allegato V, parte A, detto nulla osta all'importazione
          potra' sostituire il  passaporto  delle  piante  sino  alla
          prima destinazione in  territorio  italiano,  in  tal  caso
          viene  rilasciata  copia  con   indicato   il   numero   di
          registrazione al Registro ufficiale  dei  produttori  della
          ditta importatrice e la dicitura «Sostituisce il passaporto
          delle piante». 
              3. Se si ritiene, in  esito  alle  formalita'  previste
          dall'articolo 36, che le condizioni stabilite dal  presente
          decreto non sono  soddisfatte,  ai  vegetali,  ai  prodotti
          vegetali o alle altre  voci,  si  applicano,  con  oneri  a
          carico degli importatori, una o piu' delle seguenti  misure
          ufficiali: 
              a) il rifiuto dell'entrata nella Comunita'  europea  di
          tutti o di una parte dei prodotti; 
              b) il trasporto verso  una  destinazione  esterna  alla
          Comunita' europea, conformemente ad  appropriate  procedure
          doganali durante il tragitto all'interno della Comunita'  e
          sotto sorveglianza ufficiale; 
              c) rimozione dalla spedizione dei  prodotti  infetti  o
          infestati; 
              d) la distruzione; 
              e) l'imposizione di un periodo di  quarantena,  finche'
          non siano disponibili  i  risultati  degli  esami  o  delle
          analisi ufficiali; 
              f)   eccezionalmente   e   soltanto   in    determinate
          circostanze, trattamento adeguato secondo metodi  approvati
          dal Servizio fitosanitario nazionale, se  si  ritiene  che,
          come  conseguenza  del  trattamento,  le  condizioni  siano
          rispettate e non  sussiste  il  rischio  di  diffusione  di
          organismi nocivi; la misura del trattamento  adeguato  puo'
          essere adottata anche  rispetto  ad  organismi  nocivi  non
          elencati nell'allegato I o nell'allegato II. 
              4. Per i casi in cui si applica il comma 3, lettere a),
          b) e c), i Servizi fitosanitari regionali devono  annullare
          i certificati fitosanitari o i certificati fitosanitari  di
          riesportazione di  origine,  e  qualsiasi  altro  documento
          presentato al momento dell'introduzione nel loro territorio
          di vegetali, di prodotti vegetali o di altre voci. All'atto
          dell'annullamento sul certificato  o  sul  documento  viene
          apposto, in prima pagina e in posizione visibile, un timbro
          triangolare di colore rosso con  la  dicitura  'certificato
          annullato' o 'documento  annullato'  nonche'  l'indicazione
          del  Servizio  fitosanitario  e  la   data   del   rifiuto,
          dell'inizio del trasporto verso  una  destinazione  esterna
          alla Comunita' europea  o  del  ritiro.  La  dicitura  deve
          figurare  in  stampatello  in  almeno  una   delle   lingue
          ufficiali della Comunita' europea. 
              5. I Servizi fitosanitari regionali comunicano  i  casi
          in cui siano stati intercettati vegetali, prodotti vegetali
          o altre voci provenienti da un Paese terzo non conformi  ai
          requisiti fitosanitari prescritti, nonche'  dei  motivi  di
          tale intercettazione e delle misure adottate nei  confronti
          della spedizione intercettata,  mediante  apposito  modello
          conforme  all'allegato  XIV,  al   Servizio   fitosanitario
          centrale al piu' presto in modo  che  il  Servizio  per  la
          protezione dei vegetali interessato e, se del  caso,  anche
          la Commissione  europea,  possano  esaminare  il  caso,  in
          particolare per prendere le misure  necessarie  ad  evitare
          che si verifichino in futuro casi analoghi.".