Art. 3 
 
 
                      Modifica dell'articolo 7 
           del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 
 
  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  214,
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. E' vietata l'introduzione  e  la  diffusione  di  qualunque
organismo nocivo ancorche' non elencato nei precedenti commi, di  cui
sino a  quel  momento  non  e'  stata  riscontrata  la  presenza  nel
territorio della Repubblica italiana.». 
 
          Note all'art. 3: 
              Il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo
          n. 214 del 2005,  come  modificato  dal  presente  decreto,
          cosi' recita: 
              "Art. 7 (Divieto  per  organismi  dell'allegato  III  e
          IV) - 1. E' vietata l'introduzione, la  commercializzazione
          e la detenzione, nel territorio della  Repubblica  italiana
          dei vegetali e dei prodotti vegetali ed altre voci elencati
          nell'allegato III, parte A,  qualora  siano  originari  dei
          Paesi ivi indicati. 
              2. E' vietata l'introduzione, la commercializzazione  e
          la detenzione, nel territorio della Repubblica italiana dei
          vegetali e dei prodotti vegetali  ed  altre  voci  elencati
          nell'allegato  IV,  parte  A,  qualora  non   siano   stati
          rispettati  i  requisiti  particolari  che  li  riguardano,
          contemplati in detta parte di allegato. 
              3. E' vietata l'introduzione, la commercializzazione  e
          la detenzione,  nelle  corrispondenti  zone  protette,  dei
          vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre voci elencati
          nell'allegato III, parte B. 
              4. E' vietata l'introduzione, la commercializzazione  e
          la detenzione, nel territorio della Repubblica italiana dei
          vegetali e dei prodotti vegetali  ed  altre  voci  elencati
          nell'allegato IV, parte B, eccetto qualora siano  osservate
          le disposizioni particolari dettate nei  loro  riguardi  in
          questa parte dell'allegato. 
              4-bis. E' vietata l'introduzione  e  la  diffusione  di
          qualunque  organismo  nocivo  ancorche'  non  elencato  nei
          precedenti commi, di cui sino a quel momento non  e'  stata
          riscontrata la presenza  nel  territorio  della  Repubblica
          italiana.".