Art. 36 
 
 
                      Modifica dell'articolo 50 
           del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 
 
  1. All'articolo 50 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera f)  del  comma  1  la  parola:  «documentati»  e'
sostituita dalla seguente: «documentali»; 
    b) dopo la lettera l) del comma 1 sono inserite le seguenti: 
  «l-bis) l'effettuazione di attivita' di  studio  e  sperimentazione
nel settore fitosanitario,  con  particolare  riferimento  ai  metodi
innovativi  di  difesa  dalle  avversita'  delle  piante  che   siano
rispettosi dell'ambiente, dell'operatore agricolo e del  consumatore,
e la loro definizione e divulgazione; 
  l-ter) l'elaborazione di disciplinari di difesa integrata, al  fine
di migliorare lo stato fitosanitario e la qualita'  delle  produzioni
vegetali e la  concessione  di  deroghe  alle  disposizioni  in  essi
contenute; 
  l-quater)   l'elaborazione   di   misure   specifiche   di   difesa
fitosanitaria  integrata,  previste  dalla  direttiva   CE   128/2009
sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, per la gestione delle
specie nocive;»; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al  comma  1,  i  Servizi
fitosanitari regionali  possono  avvalersi  unicamente  di  personale
qualificato di cui all'articolo 34.»; 
    d) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. E' fatto obbligo alle  Regioni  e  alle  Province  autonome
comunicare al  Servizio  fitosanitario  centrale  le  Strutture  e  i
Responsabili  regionali  individuati  per  le  finalita'  di  cui  al
presente decreto. Ogni  ulteriore  modifica  deve  essere  comunicata
entro e non oltre 60 giorni dall'avvenimento.»; 
    e) il comma 3 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 36: 
              Il  testo   dell'articolo   50   del   citato   decreto
          legislativo n. 214 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 50 (Servizi fitosanitari regionali).  -  1.  Ogni
          Servizio  fitosanitario  regionale  nello  svolgimento  dei
          compiti affidati dal presente decreto in  particolare  cura
          l'esercizio delle seguenti competenze: 
              a)  l'applicazione  sul  territorio   delle   direttive
          fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale  e  delle
          altre normative espressamente loro affidate; 
              b)  il  rilascio  delle  autorizzazioni  previste   dal
          presente decreto; 
              c) il controllo e la vigilanza  ufficiale  sullo  stato
          fitosanitario dei vegetali coltivati e  spontanei,  nonche'
          dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e
          commercializzazione, al fine di verificare la  presenza  di
          organismi nocivi, anche attraverso l'esecuzione di  analisi
          fitosanitarie specialistiche; 
              d) l'accertamento delle violazioni  alle  normative  in
          materia fitosanitaria e di  altre  normative  espressamente
          loro affidate; 
              e)    l'attivita'    relativa    alla    certificazione
          fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali  destinati
          all'esportazione verso Paesi terzi; 
              f)   l'effettuazione   dei    controlli    documentali,
          d'identita' e fitosanitari ai vegetali,  prodotti  vegetali
          ed  altri  materiali  regolamentati  provenienti  da  Paesi
          terzi; 
              g)  la  prescrizione,   sul   territorio   di   propria
          competenza,  di  tutte   le   misure   ufficiali   ritenute
          necessarie, ivi  compresa  la  distruzione  di  vegetali  e
          prodotti vegetali ritenuti  contaminati  o  sospetti  tali,
          nonche'  dei  materiali  di   imballaggio,   recipienti   o
          quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi
          nocivi  ai  vegetali,  in  applicazione   delle   normative
          vigenti; 
              h) il controllo o la  vigilanza  sull'applicazione  dei
          provvedimenti di lotta obbligatoria; 
              i)  l'istituzione  di  zone   caratterizzate   da   uno
          specifico status fitosanitario e la prescrizione  per  tali
          zone di tutte le misure  fitosanitarie  ritenute  idonee  a
          prevenire la diffusione di organismi  nocivi,  compreso  il
          divieto di messa a dimora  e  l'estirpazione  delle  piante
          ospiti di detti organismi; 
              l) la messa a punto, la definizione e  la  divulgazione
          di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria; 
              l-bis)  l'effettuazione  di  attivita'  di   studio   e
          sperimentazione nel settore fitosanitario, con  particolare
          riferimento ai metodi innovativi di difesa dalle avversita'
          delle   piante   che   siano   rispettosi    dell'ambiente,
          dell'operatore  agricolo  e  del  consumatore,  e  la  loro
          definizione e divulgazione; 
              l-ter)  l'elaborazione  di   disciplinari   di   difesa
          integrata, al fine di migliorare lo stato  fitosanitario  e
          la qualita' delle produzioni vegetali e la  concessione  di
          deroghe alle disposizioni in essi contenute; 
              l-quater) l'elaborazione di misure specifiche di difesa
          fitosanitaria  integrata,  previste  dalla   direttiva   CE
          128/2009 sull'uso sostenibile  dei  prodotti  fitosanitari,
          per la gestione delle specie nocive; 
              m) la raccolta e la divulgazione di dati relativi  alla
          presenza e alla diffusione di organismi nocivi ai  vegetali
          e ai prodotti vegetali, anche attraverso l'effettuazione di
          indagini sistematiche; 
              n) la comunicazione al Servizio fitosanitario  centrale
          della presenza di organismi nocivi,  regolamentati  o  non,
          precedentemente non  presenti  nel  territorio  di  propria
          competenza; 
              o)  il  supporto   tecnico-specialistico   in   materia
          fitosanitaria agli enti pubblici; 
              p) la predisposizione  di  relazioni  periodiche  sullo
          stato fitosanitario  del  territorio  di  competenza  o  su
          singole  colture  da  inviare  al  Servizio   fitosanitario
          centrale secondo i termini da questo fissati; 
              q)  la  tenuta  dei  registri  previsti  dal   presente
          decreto; 
              r) l'aggiornamento degli Ispettori fitosanitari. 
              2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1,  i
          Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi unicamente
          di personale qualificato di cui all'articolo 34. 
              2-bis. E' fatto obbligo alle Regioni  e  alle  Province
          autonome comunicare al Servizio fitosanitario  centrale  le
          Strutture e i Responsabili  regionali  individuati  per  le
          finalita'  di  cui  al  presente  decreto.  Ogni  ulteriore
          modifica deve essere comunicata entro e non oltre 60 giorni
          dall'avvenimento. 
              3. (abrogato).".