Art. 38 
 
 
                      Modifica dell'articolo 52 
           del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 
 
  1. All'articolo 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il Comitato ha compiti tecnici  consultivi  e  propositivi  per
tutto quello che concerne l'applicazione del presente decreto.»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Al Comitato altresi' compete: 
    a) l'elaborazione delle linee guida per i programmi di formazione
ed aggiornamento degli Ispettori fitosanitari; 
    b) la valutazione dell'applicazione della normativa fitosanitaria
a livello nazionale; 
    c) la definizione delle misure di  emergenza  per  gli  organismi
nocivi ritenuti di particolare rilevanza fitosanitaria.». 
 
          Note all'art. 38: 
              Il  testo   dell'articolo   52   del   citato   decreto
          legislativo n. 214 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art.  52  (Comitato  fitosanitario  nazionale).  -  1.
          Presso il Servizio  fitosanitario  centrale  e'  istituito,
          senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Comitato
          fitosanitario nazionale, di  seguito  denominato  Comitato,
          composto: 
              a) dal Responsabile del Servizio fitosanitario centrale
          o suo delegato, con funzioni di Presidente; 
              b) dai Responsabili dei Servizi fitosanitari  regionali
          o loro delegati; 
              c)  da  un  funzionario  del   Servizio   fitosanitario
          centrale, con funzioni di segretario. 
              2.  Il  Comitato  ha  compiti  tecnici   consultivi   e
          propositivi per tutto quello  che  concerne  l'applicazione
          del presente decreto. 
              2-bis. Al Comitato altresi' compete: 
              a) l'elaborazione delle linee guida per i programmi  di
          formazione ed aggiornamento degli Ispettori fitosanitari; 
              b) la  valutazione  dell'applicazione  della  normativa
          fitosanitaria a livello nazionale; 
              c) la definizione delle misure  di  emergenza  per  gli
          organismi  nocivi   ritenuti   di   particolare   rilevanza
          fitosanitaria. 
              3. Ai componenti del Comitato non spetta alcun  gettone
          di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante
          dalla  loro  partecipazione  al  Comitato  ed  ai  relativi
          lavori.".