Art. 43 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. Le amministrazioni  interessate  provvedono  all'esecuzione  dei
compiti  derivanti  dal  presente  decreto  con  le  risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.