Art. 7 
 
 
                   Modifica degli articoli 12 e 13 
           del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le ispezioni previste dall'articolo 11: 
    a)  riguardano  gli  specifici  vegetali  o   prodotti   vegetali
coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o  comunque  presenti
nella sua azienda, nonche' il terreno di coltura ivi utilizzato; 
    b) sono preferibilmente effettuate nell'azienda e  nel  luogo  di
produzione; 
    c) sono effettuate regolarmente, al momento opportuno, almeno una
volta  all'anno,  mediante  osservazione   visiva,   o   analisi   di
laboratorio, fatti salvi i requisiti particolari di cui  all'allegato
IV.». 
  2. All'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  214,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Se dalle ispezioni previste dall'articolo  11  risulta  che  le
condizioni stabilite dal presente decreto o da  misure  di  emergenza
sono  soddisfatte,  il  produttore  emette  il  relativo   passaporto
conformemente al titolo V.». 
 
          Note all'art. 7: 
              Il testo degli articoli 12  e  13  del  citato  decreto
          legislativo n. 214 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 12 (Frequenza delle ispezioni). - 1. Le ispezioni
          previste dall'articolo 11: 
              a)  riguardano  gli  specifici  vegetali   o   prodotti
          vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore  o
          comunque presenti nella sua azienda, nonche' il terreno  di
          coltura ivi utilizzato; 
              b) sono preferibilmente effettuate nell'azienda  e  nel
          luogo di produzione; 
              c) sono effettuate regolarmente, al momento  opportuno,
          almeno una volta all'anno, mediante osservazione visiva,  o
          analisi di laboratorio, fatti salvi i requisiti particolari
          di cui all'allegato IV". 
                
              "Art. 13 (Ispezioni con esito positivo). - 1. Se  dalle
          ispezioni  previste  dall'articolo  11   risulta   che   le
          condizioni stabilite dal presente decreto o  da  misure  di
          emergenza  sono  soddisfatte,  il  produttore   emette   il
          relativo passaporto conformemente al titolo V.".