Art. 8 
 
 
                      Modifica dell'articolo 14 
           del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 
 
  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  214,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, se si ritiene, in esito
all'ispezione prevista all'articolo 11, che le  condizioni  stabilite
dal presente decreto non sono soddisfatte, si prescrivono  le  misure
previste dall'articolo 15. Per i vegetali, prodotti vegetali ed altre
voci soggetti al  passaporto,  l'autorizzazione  relativa  non  viene
rilasciata, ovvero se gia' rilasciata viene sospesa o revocata.». 
 
          Note all'art. 8: 
              Il  testo   dell'articolo   14   del   citato   decreto
          legislativo n. 214 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 14 (Ispezioni con esito  negativo).  -  1.  Fatto
          salvo quanto previsto al comma 2, se si ritiene,  in  esito
          all'ispezione prevista all'articolo 11, che  le  condizioni
          stabilite dal presente decreto  non  sono  soddisfatte,  si
          prescrivono le misure  previste  dall'articolo  15.  Per  i
          vegetali, prodotti  vegetali  ed  altre  voci  soggetti  al
          passaporto, l'autorizzazione relativa non viene rilasciata,
          ovvero se gia' rilasciata viene sospesa o revocata. 
              2. Nei casi nei quali sia accertato, tenuto  conto  dei
          risultati dell'ispezione, che una parte dei vegetali o  dei
          prodotti vegetali  coltivati,  prodotti  o  utilizzati  dal
          produttore o comunque presenti nella  sua  azienda,  oppure
          una parte  del  terreno  di  coltura  ivi  utilizzato,  non
          possono presentare alcun rischio di diffusione di organismi
          nocivi, il comma 1 non si applica alla parte in questione".