Art. 9 
 
 
                      Modifica dell'articolo 16 
           del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 
 
  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  214,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Nei  casi  in  cui  si  applicano  gli  articoli  14  e  15  le
autorizzazioni di cui agli articoli 19, 20 e  26  sono  totalmente  o
parzialmente sospese, finche' non sia  accertata  l'eliminazione  del
rischio di diffusione di organismi nocivi.». 
 
          Note all'art. 9: 
              Il  testo  dell'  articolo  16   del   citato   decreto
          legislativo n. 214 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 16 (Sospensione delle attivita'). - 1.  Nei  casi
          in cui si applicano gli articoli 14 e 15 le  autorizzazioni
          di cui  agli  articoli  19,  20  e  26  sono  totalmente  o
          parzialmente   sospese,   finche'   non    sia    accertata
          l'eliminazione  del  rischio  di  diffusione  di  organismi
          nocivi".