Art. 4 
 
 
                       Attivita' di controllo 
 
  1. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  provvede  ad
effettuare controlli adeguati ed efficaci sull'impiego  di  cittadini
di Paesi terzi il cui  soggiorno  e'  irregolare,  nell'ambito  della
programmazione annuale dell'attivita'  di  vigilanza  sui  luoghi  di
lavoro e sulla base di una periodica valutazione dei rischi  circa  i
settori di attivita' in cui maggiormente si concentra il fenomeno. 
  2. Entro il primo luglio di ogni anno, il Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, comunica alla Commissione europea il  numero
totale di ispezioni effettuate l'anno precedente per ciascun  settore
di attivita' a rischio, specificandone oltre al numero assoluto anche
il rapporto percentuale rispetto  al  numero  totale  dei  datori  di
lavoro del medesimo settore, e riferisce sui risultati.