Art. 4 
 
 
                 Disposizioni in materia di sanzioni 
 
  1. All'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177,
e successive modificazioni, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
    "5 bis) La riduzione ad un decimo di cui al comma 5 del  presente
articolo si applica  anche  alle  sanzioni  irrogate  alle  emittenti
locali ai sensi dell'articolo 1, comma 31 della legge 31 luglio 1997,
n. 249, degli articoli 97 e 98  del  decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259 e successive modificazioni, dell'articolo 5, comma 8 del
decreto  legislativo  9  gennaio  2008,  n.  9,  nonche'   ai   sensi
dell'articolo 1, commi 10, 11 e 12, della legge 13 dicembre 2010,  n.
220, e successive modificazioni.". 
 
          Note all'art. 4: 
              Il testo dell'art. 51 del decreto  legislativo  n.  177
          del 2005, citato  nelle  note  alle  premesse,  cosi'  come
          modificato dal presente decreto cosi' recita: 
 
                                   "Art. 51 
                     Sanzioni di competenza dell'Autorita' 
 
              1. L'Autorita' applica, secondo le procedure  stabilite
          con proprio regolamento,  le  sanzioni  per  la  violazione
          degli obblighi in materia di programmazione, pubblicita'  e
          contenuti  radiotelevisivi,  ed   in   particolare   quelli
          previsti: 
                a)  dalle  disposizioni   per   il   rilascio   delle
          concessioni per la radiodiffusione  televisiva  privata  su
          frequenze terrestri  adottate  dall'Autorita'  con  proprio
          regolamento,  ivi  inclusi  gli   impegni   relativi   alla
          programmazione assunti con la domanda di concessione; 
                b)  dal  regolamento  relativo  alla  radiodiffusione
          terrestre  in  tecnica  digitale,  approvato  con  delibera
          dell'Autorita' n. 435/01/CONS, relativamente  ai  fornitori
          di contenuti; 
                c) dalle disposizioni sulle comunicazioni commerciali
          audiovisive,   pubblicita'   televisiva   e    radiofonica,
          sponsorizzazioni, televendite ed inserimento di prodotti di
          cui agli articoli 36-bis, 37, 38, 39, 40 e 40-bis, al  D.M.
          9 dicembre 1993, n. 581 del Ministro delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni, ed ai regolamenti dell'Autorita' (140); 
                d) dall'art. 20, commi 4 e 5, della  legge  6  agosto
          1990,  n.  223,  nonche'  dai  regolamenti  dell'Autorita',
          relativamente alla registrazione dei programmi; 
                e) dalla disposizione relativa al mancato adempimento
          all'obbligo di trasmissione dei messaggi  di  comunicazione
          pubblica, di cui all'art. 33; 
                f)  in  materia  di  propaganda  radiotelevisiva   di
          servizi di tipo interattivo audiotex e  videotex  dall'art.
          1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650; 
                g) in materia di tutela della produzione  audiovisiva
          europea ed indipendente, dall'art.  44  e  dai  regolamenti
          dell'Autorita'; 
                h) in materia di diritto di rettifica,  nei  casi  di
          mancata,  incompleta  o  tardiva  osservanza  del  relativo
          obbligo di cui all'art. 32-bis; 
                i) in materia dei divieti di cui all'art.  32,  comma
          2; 
                l) in materia di obbligo di trasmissione del medesimo
          programma su tutto il territorio per il quale e' rilasciato
          il titolo abilitativo, salva la deroga di cui  all'art.  5,
          comma 1, lettera i); 
                m) dalle disposizioni di cui all'art. 29; 
                n) in materia di obbligo di informativa all'Autorita'
          riguardo, tra l'altro, a dati contabili ed extra contabili,
          dall'art. 1, comma 28, della legge  23  dicembre  1996,  n.
          650, e dai regolamenti dell'Autorita'; 
                o) dalle disposizioni in materia  di  pubblicita'  di
          amministrazioni ed enti pubblici di cui all'art. 41. 
              2. L'Autorita', applicando le norme contenute nel  capo
          I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive  modificazioni,  delibera  l'irrogazione   della
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma: 
                a)  da  10.329  euro  a  258.228  euro,  in  caso  di
          inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1,  lettere
          a), b) e c); 
                b)  da  5.165  euro  a  51.646  euro,  in   caso   di
          inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1,  lettere
          d) ed e); 
                c)  da  25.823  euro  a  258.228  euro,  in  caso  di
          violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f); 
                d)  da  10.329  euro  a  258.228  euro,  in  caso  di
          violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g); 
                e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione
          delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n); 
                f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione
          delle norme di cui al comma 1, lettera o), anche  nel  caso
          in cui la pubblicita' di amministrazioni ed  enti  pubblici
          sia  gestita,  su  incarico  degli   stessi,   da   agenzie
          pubblicitarie o da centri media. 
              2-bis. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2
          e' escluso il beneficio del  pagamento  in  misura  ridotta
          previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
          e successive modificazioni. 
              3. [L'Autorita', applicando le norme contenute nel Capo
          I, sezioni I e II, della legge 24 novembre  1981,  n.  689,
          delibera l'irrogazione della  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma: 
                a)  da  euro  25.823  a  euro  258.228,  in  caso  di
          violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f); 
                b)  da  10.329  euro  a  258.228  euro,  in  caso  di
          violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g); 
                c) da 5.164 euro a 51.646 euro in caso di  violazione
          delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n); 
                d) da 5.165 euro a 51.646 euro in caso di  violazione
          delle norme di cui al comma 1, lettera o), anche  nel  caso
          in cui la pubblicita' di amministrazioni ed  enti  pubblici
          sia  gestita,  su  incarico  degli   stessi,   da   agenzie
          pubblicitarie o centri media. 
              4. Nei casi  piu'  gravi  di  violazioni  di  cui  alle
          lettere h), i)  e  l)  del  comma  1,  l'Autorita'  dispone
          altresi', nei confronti dell'emittente, anche analogica,  o
          dell'emittente radiofonica, la  sospensione  dell'attivita'
          per un periodo da uno a dieci giorni. 
              5.  In  attesa  che  il  Governo  emani  uno   o   piu'
          regolamenti   nei   confronti   degli    esercenti    della
          radiodiffusione sonora e televisiva in  ambito  locale,  le
          sanzioni per essi previste dai commi 1 e 2 sono ridotte  ad
          un decimo e quelle previste dall'art.  35,  comma  2,  sono
          ridotte ad un quinto. 
              5. bis) La riduzione ad un decimo di cui al comma 5 del
          presente articolo si applica anche alle  sanzioni  irrogate
          alle emittenti locali ai sensi dell'art. 1, comma 31  della
          legge 31 luglio 1997, n. 249, degli articoli 97  e  98  del
          decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259  e  successive
          modificazioni, dell'art. 5, comma 8 del decreto legislativo
          9 gennaio 2008, n. 9, nonche' ai sensi dell'art.  1,  commi
          10, 11 e 12, della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  e
          successive modificazioni. 
              6. L'Autorita' applica le sanzioni per le violazioni di
          norme previste dal  presente  testo  unico  in  materia  di
          minori, ai sensi dell'art. 35. 
              7. L'Autorita' e' altresi' competente ad  applicare  le
          sanzioni in materia di posizioni dominanti di cui  all'art.
          43, nonche' quelle di cui all'art. 1, commi 29,  30  e  31,
          della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
              8.  L'Autorita'  verifica  l'adempimento  dei   compiti
          assegnati  alla  concessionaria   del   servizio   pubblico
          generale radiotelevisivo ed, in caso di violazioni, applica
          le sanzioni, secondo quanto disposto dall'art. 48. 
              9. Se  la  violazione  e'  di  particolare  gravita'  o
          reiterata,  l'Autorita'   puo'   disporre   nei   confronti
          dell'emittente,   anche   analogica,    o    dell'emittente
          radiofonica la sospensione dell'attivita'  per  un  periodo
          non superiore a sei mesi, ovvero nei  casi  piu'  gravi  di
          mancata ottemperanza  agli  ordini  e  alle  diffide  della
          stessa   Autorita',   la   revoca   della   concessione   o
          dell'autorizzazione. 
              10.   Le   somme   versate   a   titolo   di   sanzioni
          amministrative per  le  violazioni  previste  dal  presente
          articolo  sono  versate  all'entrata  del  bilancio   dello
          Stato.".