Art. 11 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  2. Salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni  di  cui  agli
articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 acquistano efficacia decorsi  dodici  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Le modifiche  delle  circoscrizioni  giudiziarie  dell'Aquila  e
Chieti,  nonche'  delle  relative  sedi  distaccate,  previste  dagli
articoli 1 e 2, acquistano efficacia decorsi tre anni dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. Nei confronti dei  magistrati
titolari  di  funzioni  dirigenziali  presso  gli  uffici  giudiziari
dell'Aquila e  Chieti  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  6  si
applicano decorsi due anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 7 settembre 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Monti, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri 
 
                                  Severino, Ministro della giustizia 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino