Art. 4 
 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto  1951,
               n. 757, e disposizioni di coordinamento 
 
  1. La tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica
30  agosto  1951,  n.  757,  e'  sostituita  dalla  tabella  di   cui
all'allegato 3 del presente decreto. 
  2. Per la costituzione delle sezioni di Corte d'assise e  di  Corte
d'assise d'appello, nonche' per la variazione del numero dei  giudici
popolari da comprendere nelle liste generali  previste  dall'articolo
23  della  legge  10  aprile  1951,  n.  287,  continuano  a  trovare
applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 6-bis della
predetta legge. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  agosto
          1951, n. 757 recante:  "Revisione  delle  piante  organiche
          degli uffici giudiziari e istituzione delle sedi  di  Corti
          di assise." e' pubblicato nel Suppl. ord. alla  Gazz.  Uff.
          10 settembre 1951, n. 207. 
              - Si riporta il testo degli articoli 2-bis, 6-bis e  23
          della legge 10  aprile  1951,  n.  287  (Riordinamento  dei
          giudizi di assise): 
              "Art. 2-bis. Costituzione in  sezioni  delle  Corti  di
          assise e delle Corti di assise di appello. 
              Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta
          del Ministro di grazia e  giustizia,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro e sentito il Consiglio superiore  della
          magistratura,  possono  essere  costituite   nel   medesimo
          circolo piu' sezioni delle Corti d'assise  e  nel  medesimo
          distretto  piu'  sezioni  delle  Corti  d'assise  d'appello
          istituite ai sensi degli articoli 1 e 2. 
              Con identiche modalita' si provvede  alla  soppressione
          delle sezioni non piu' necessarie.". 
              "Art. 6-bis. Variazioni al numero dei giudici popolari. 
              Con il decreto di cui all'articolo 2-bis sono apportate
          le necessarie variazioni al numero dei giudici popolari  da
          comprendere nelle liste generali prevedute  nel  successivo
          articolo 23.". 
              "Art. 23. Procedimento per la  formazione  delle  liste
          generali dei giudici popolari. 
              Le liste generali dei giudici popolari per le Corti  di
          assise e per le Corti di assise di appello sono formate con
          l'intervento del pubblico ministero e  del  presidente  del
          Consiglio dell'Ordine degli avvocati o di un suo  delegato,
          e l'assistenza del cancelliere, imbussolando,  in  pubblica
          udienza, in una urna tanti  numeri  quanti  sono  i  numeri
          corrispondenti ai nominativi compresi nei  rispettivi  albi
          definitivi dei giudici popolari assegnati a ciascuna  Corte
          di assise o a  ciascuna  Corte  di  assise  di  appello,  e
          procedendo all'estrazione fino a raggiungere il numero  dei
          giudici popolari, prescritto. Il nominativo  corrispondente
          al numero sorteggiato  va  a  formare  la  lista  generale,
          rispettivamente degli  uomini  e  delle  donne.  Tutti  gli
          iscritti delle liste generali  dei  giudici  popolari  sono
          destinati a prestare servizio nel biennio successivo. 
              Per la formazione  delle  liste  dei  giudici  popolari
          supplenti vengono imbussolati i numeri corrispondenti  agli
          iscritti negli albi  definitivi  aventi  la  residenza  nel
          comune per cui occorre formare la lista e  poi  si  procede
          alla estrazione fino a raggiungere il  numero  dei  giudici
          popolari ordinari  prescritto  tenendo  separate  le  liste
          degli uomini e quelle delle donne. 
              Ai fini  della  formazione  delle  liste  separate  dei
          giudici popolari, uomini e donne, di cui ai due  precedenti
          comma, allorche' una delle due liste viene  completata,  le
          estrazioni proseguono  fino  al  completamento  dell'altra,
          senza tener conto dei  nominativi  di  coloro  che  vengono
          sorteggiati in eccedenza alla lista gia' formata.".