Art. 6 
 
 
            Magistrati titolari di funzioni dirigenziali 
 
  1. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, i magistrati titolari dei posti  di  presidente  di
tribunale, presidente di  sezione,  procuratore  della  Repubblica  e
procuratore aggiunto negli uffici destinati alla soppressione possono
chiedere, in deroga al disposto dell'articolo 194 del  regio  decreto
30 gennaio 1941, n. 12, l'assegnazione a posti vacanti pubblicati. 
  2. Nel medesimo termine indicato al comma 1, i magistrati  titolari
dei posti ivi  indicati  possono  chiedere,  altresi',  eventualmente
subordinando gli effetti della domanda al mancato conferimento di  un
posto  richiesto  a  norma  del  comma   1,   di   essere   destinati
all'esercizio di una delle seguenti funzioni, anche  in  soprannumero
riassorbibile con le successive vacanze: 
    a) consigliere di corte di appello nel distretto da essi scelto; 
    b) giudice di tribunale o sostituto procuratore della  Repubblica
in una sede da essi scelta; 
    c)  funzioni  svolte   prima   del   conferimento   dell'incarico
nell'ufficio in cui prestava precedentemente servizio. 
  3. Successivamente alla data di efficacia di cui  all'articolo  11,
comma 2, i magistrati gia' titolari dei posti indicati al comma 1 che
nel  termine  previsto  non  hanno  richiesto  l'assegnazione  o   la
destinazione ai sensi dei commi 1 e 2, sono destinati di  ufficio  ad
esercitare le  funzioni  di  giudice  di  tribunale  o  di  sostituto
procuratore della Repubblica negli uffici cui sono  state  trasferite
le funzioni degli uffici soppressi. La stessa disposizione si applica
a coloro che non  hanno  ottenuto  l'assegnazione  e  che  non  hanno
richiesto la destinazione. 
  4.  Le  eventuali  nuove   destinazioni   sono   considerate   come
trasferimenti a domanda a tutti gli effetti e, in  particolare,  agli
effetti previsti dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979,  n.  97,
come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n.  27,
salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo,  del
presente decreto. 
  5. In deroga al disposto dell'articolo 2, terzo  comma,  del  regio
decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, successivamente alla data
di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, i  magistrati  titolari
dei  posti  di  presidente  di  tribunale,  presidente  di   sezione,
procuratore della Repubblica e procuratore  aggiunto,  in  attesa  di
essere destinati ai nuovi incarichi o funzioni a norma dei commi 1  e
2, esercitano le funzioni di presidente di sezione o  di  procuratore
aggiunto presso gli uffici cui  sono  state  trasferite  le  funzioni
degli uffici soppressi. I magistrati titolari dei posti soppressi  di
presidente di tribunale e di procuratore della Repubblica collaborano
con il presidente del tribunale e con il procuratore della Repubblica
per la risoluzione, in particolare, dei  problemi  di  organizzazione
degli uffici. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il testo dell'articolo 194 del regio  decreto  30
          gennaio 1941, n. 12, dell'articolo 13 della legge 2  aprile
          1979, n. 97 e dell'articolo 2 del regio decreto legislativo
          31 maggio 1946, n. 511 si vedano le note all'articolo 5.