Art. 2 
 
 
             Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192 
 
  1. All'articolo 3, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192,  le
parole: «di sette punti percentuali» sono sostituite dalle  seguenti:
«di otto punti percentuali». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'articolo 3 della legge 18 giugno  1998,
          n.  192  (Disciplina  della  subfornitura  nelle  attivita'
          produttive) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  22  giugno
          1998, n. 143, come modificato dal presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 3. (Termini di pagamento). - 1. Il contratto deve
          fissare  i  termini  di   pagamento   della   subfornitura,
          decorrenti dal  momento  della  consegna  del  bene  o  dal
          momento della comunicazione dell'avvenuta esecuzione  della
          prestazione, e  deve  precisare,  altresi',  gli  eventuali
          sconti  in  caso  di  pagamento  anticipato  rispetto  alla
          consegna. 
              2. Il prezzo pattuito deve  essere  corrisposto  in  un
          termine che non puo' eccedere i sessanta giorni dal momento
          della consegna del bene o della comunicazione dell'avvenuta
          esecuzione della prestazione. Tuttavia, puo' essere fissato
          un diverso termine, non  eccedente  i  novanta  giorni,  in
          accordi  nazionali  per  settori  e   comparti   specifici,
          sottoscritti  presso  il  Ministero   dell'industria,   del
          commercio e dell'artigianato da tutti i soggetti competenti
          per settore presenti nel Consiglio nazionale  dell'economia
          e del lavoro  in  rappresentanza  dei  subfornitori  e  dei
          committenti.  Puo'  altresi'  essere  fissato  un   diverso
          termine, in ogni caso non eccedente i  novanta  giorni,  in
          accordi riferiti al territorio di competenza  della  camera
          di commercio, industria, artigianato e  agricoltura  presso
          la   quale   detti   accordi   sono   sottoscritti    dalle
          rappresentanze locali  dei  medesimi  soggetti  di  cui  al
          secondo periodo. Gli  accordi  di  cui  al  presente  comma
          devono contenere anche apposite clausole  per  garantire  e
          migliorare  i  processi  di  innovazione  tecnologica,   di
          formazione professionale e di integrazione produttiva. 
              3. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento
          il committente  deve  al  subfornitore,  senza  bisogno  di
          costituzione in mora, un interesse  determinato  in  misura
          pari al saggio  d'interesse  del  principale  strumento  di
          rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla
          sua piu' recente operazione di  rifinanziamento  principale
          effettuata il primo giorno di calendario  del  semestre  in
          questione, maggiorato di otto punti percentuali,  salva  la
          pattuizione tra le parti di interessi  moratori  in  misura
          superiore e salva la prova del danno ulteriore.  Il  saggio
          di riferimento in vigore il primo giorno  lavorativo  della
          Banca centrale europea del semestre in questione si applica
          per i successivi sei mesi. Ove  il  ritardo  nel  pagamento
          ecceda  di  trenta  giorni   il   termine   convenuto,   il
          committente incorre, inoltre, in una penale pari al  5  per
          cento dell'importo in relazione al quale non ha  rispettato
          i termini. 
              4. In ogni caso la mancata  corresponsione  del  prezzo
          entro   i   termini   pattuiti   costituira'   titolo   per
          l'ottenimento di ingiunzione di pagamento  provvisoriamente
          esecutiva ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice
          di procedura civile. 
              5. Ove vengano apportate, nel corso dell'esecuzione del
          rapporto,  su  richiesta  del  committente,   significative
          modifiche e varianti che comportino comunque incrementi dei
          costi, il subfornitore avra' diritto ad un adeguamento  del
          prezzo   anche   se   non   esplicitamente   previsto   dal
          contratto.».