Art. 3 
 
 
                          Immatricolazione 
 
  1. I veicoli di cui all'articolo 2, comma 1, sono immatricolati: 
    a) ai sensi dell'articolo 82 codice della strada, in uso  proprio
per prestazioni di trasporto senza  corrispettivo  e  senza  fini  di
lucro; 
    b)  ai  sensi  dell'articolo  85  codice  della  strada,  nonche'
dell'articolo 244 del decreto del Presidente della Repubblica n.  495
del 1992, in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente per
prestazioni di trasporto dietro  corrispettivo  e  sulla  base  della
licenza comunale di esercizio. 
  2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, la carta di
circolazione e' rilasciata esclusivamente: 
    a) a nome di amministrazioni  ed  enti  pubblici,  competenti  in
materia di sanita' pubblica veterinaria e di polizia veterinaria o di
protezione animale ovvero preposti alla vigilanza zoofila; 
    b) a nome di associazioni di volontariato  operanti  nel  settore
della protezione animale riconosciute dalle Regioni e dalle  Province
autonome di Trento e di Bolzano ed iscritte nei relativi elenchi,  di
ONLUS ed enti  morali  con  finalita'  di  protezione  animale  o  di
vigilanza zoofila riconosciute  dal  Ministero  della  salute  o  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
    c) a nome di imprese che esercitano, quale attivita'  principale,
il trasporto od il soccorso di animali; 
    d) a nome di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari, operanti
in regime di diritto  privato,  per  i  veicoli  in  uso  dei  medici
veterinari   titolari,   responsabili   od   associati,    al    fine
dell'espletamento dei propri compiti di istituto; 
    e)  a  nome  degli  enti  proprietari   o   concessionari   delle
autostrade. 
  3. I soggetti pubblici e privati individuati  al  comma  2  debbono
disporre dei veicoli di cui all'articolo 2,  comma  1,  a  titolo  di
proprieta', di usufrutto, di locazione con facolta' di acquisto o  di
acquisto con patto di riservato dominio; in  tal  caso  la  carta  di
circolazione e' rilasciata secondo le  prescrizioni  contenute  negli
articoli 91 e 93 codice della strada.  I  medesimi  soggetti  possono
altresi' disporre dei predetti veicoli a  titolo  di  comodato  o  di
locazione senza conducente, entrambi di  durata  superiore  a  trenta
giorni, con conseguente  obbligo  di  aggiornamento  della  carta  di
circolazione, ai sensi dell'articolo 94, comma  4-bis,  codice  della
strada, secondo le modalita' stabilite dalla Direzione  generale  per
la motorizzazione. La locazione senza conducente di durata  inferiore
a  trenta  giorni  e'  ammessa  esclusivamente  per   la   temporanea
sostituzione di veicoli gia' in  disponibilita'  del  locatario,  nel
caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi temporanei: 
    a) guasto meccanico, furto o incendio; 
    b) caso fortuito o forza maggiore. 
  4. Il veicolo locato senza conducente e' utilizzato per il medesimo
uso cui e' adibito il veicolo sostituito. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 82 del codice della
          strada: 
              «Art. 82. (Destinazione ed uso dei veicoli). -  1.  Per
          destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione  in
          base alle caratteristiche tecniche. 
              2. Per uso del veicolo s'intende la  sua  utilizzazione
          economica. 
              3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio  o  a
          uso di terzi. 
              4.  Si  ha  l'uso  di  terzi  quando  un   veicolo   e'
          utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone
          diverse  dall'intestatario  della  carta  di  circolazione.
          Negli altri casi  il  veicolo  si  intende  adibito  a  uso
          proprio. 
              5. L'uso di terzi comprende: 
                a) locazione senza conducente; 
                b) servizio di noleggio con conducente e servizio  di
          piazza (taxi) per trasporto di persone; 
                c) servizio di linea per trasporto di persone; 
                d) servizio di trasporto di cose per conto terzi; 
                e) servizio di linea per trasporto di cose; 
                f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto
          terzi. 
              6. Previa autorizzazione  dell'ufficio  competente  del
          Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri,  gli  autocarri
          possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea,
          per il trasporto di persone. L'autorizzazione e' rilasciata
          in base al nulla osta del prefetto. Analoga  autorizzazione
          viene rilasciata dall'ufficio competente  del  Dipartimento
          per i trasporti terrestri agli autobus destinati a servizio
          di  noleggio  con  conducente,  i  quali   possono   essere
          impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con  decreti
          ministeriali, in servizio di linea e viceversa. 
              7. Nel regolamento sono  stabilite  le  caratteristiche
          costruttive del veicolo in relazione  alle  destinazioni  o
          agli usi cui puo' essere adibito. 
              8. Ferme restando le disposizioni  di  leggi  speciali,
          chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per  un
          uso diversi da quelli indicati sulla carta di  circolazione
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 80 a euro 318. 
              9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma  6,
          utilizza per il trasporto di persone un  veicolo  destinato
          al  trasporto   di   cose   e'   soggetto   alla   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  398  a
          euro 1.596. 
              10. Dalla violazione  dei  commi  8  e  9  consegue  la
          sanzione amministrativa accessoria della sospensione  della
          carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo  le  norme
          del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di  recidiva
          la sospensione e' da sei a dodici mesi.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 85 del codice della
          strada: 
              «Art. 85  (Servizio  di  noleggio  con  conducente  per
          trasporto di persone). - 1. Il  servizio  di  noleggio  con
          conducente per trasporto di persone e'  disciplinato  dalle
          leggi specifiche che regolano la materia. 
              2. Possono essere destinati ad effettuare  servizio  di
          noleggio con conducente per trasporto di persone: 
                a) i motocicli con o senza sidecar; 
                b) i tricicli; 
                c) i quadricicli; 
                d) le autovetture; 
                e) gli autobus; 
                f) gli autoveicoli  per  trasporto  promiscuo  o  per
          trasporti specifici di persone; 
                g) i veicoli a trazione animale; 
              3.  La  carta  di  circolazione  di  tali  veicoli   e'
          rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio. 
              4. Chiunque  adibisce  a  noleggio  con  conducente  un
          veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito
          di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio
          di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme  in
          vigore, ovvero alle condizioni di  cui  all'autorizzazione,
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 159  a  euro  639  e,  se  si  tratta  di
          autobus, da euro 398 a euro 1.596. La  violazione  medesima
          importa la sanzione amministrativa della sospensione  della
          carta di circolazione per un periodo da due  a  otto  mesi,
          secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 
              4-bis. Chiunque, pur essendo munito di  autorizzazione,
          guida un veicolo di cui al comma 2 senza  ottemperare  alle
          norme   in   vigore   ovvero   alle   condizioni   di   cui
          all'autorizzazione  medesima  e'  soggetto  alla   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 79 a euro
          312. Dalla violazione consegue la  sanzione  amministrativa
          accessoria  del  ritiro  della  carta  di  circolazione   e
          dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I,
          sezione II, del titolo VI .». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  244  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.495 del 1992: 
              «Art. 244 (Artt. 84 e 85 Cod. Str. Servizio di noleggio
          con conducente per trasporto di  persone).  -  1.  Ai  fini
          della possibile destinazione a noleggio con conducente,  di
          cui  all'articolo  85,  comma  2,   del   codice,   vengono
          considerate adibite al trasporto specifico di  persone  sia
          le  autoambulanze  cosiddette  di  trasporto   che   quelle
          cosiddette di soccorso.». 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  91,  93,  94  e
          94-bis del codice della strada: 
              «Art. 91 (Locazione senza conducente  con  facolta'  di
          acquisto-leasing  e  vendita  di  veicoli  con   patto   di
          riservato dominio). - 1. I motoveicoli, gli autoveicoli  ed
          i  rimorchi  locati   con   facolta'   di   acquisto   sono
          immatricolati  a  nome  del  locatore,  ma  con   specifica
          annotazione sulla carta di circolazione del nominativo  del
          locatario e della data di scadenza del relativo  contratto.
          In tale ipotesi, la immatricolazione  viene  effettuata  in
          relazione all'uso  cui  il  locatario  intende  adibire  il
          veicolo e a condizione che lo stesso sia  in  possesso  del
          titolo  e  dei  requisiti  eventualmente  prescritti  dagli
          articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi,  si  considera
          intestatario della carta di circolazione anche il locatore.
          Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione
          al P.R.A. 
              2. Ai  fini  del  risarcimento  dei  danni  prodotti  a
          persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario
          e' responsabile  in  solido  con  il  conducente  ai  sensi
          dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile. 
              3. Nell'ipotesi di vendita  di  veicolo  con  patto  di
          riservato dominio, il  veicolo  e'  immatricolato  al  nome
          dell'acquirente, ma con specifica indicazione  nella  carta
          di circolazione del nome del  venditore  e  della  data  di
          pagamento dell'ultima  rata.  Le  stesse  indicazioni  sono
          riportate nella iscrizione al P.R.A. 
              4. Ai fini delle violazioni amministrative  si  applica
          all'utilizzatore  a  titolo  di  locazione  finanziaria   e
          all'acquirente con patto di riservato dominio  l'art.  196,
          comma 1.». 
              «Art. 93 (Formalita'  necessarie  per  la  circolazione
          degli  autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi).  -  1.  Gli
          autoveicoli, i  motoveicoli  e  i  rimorchi  per  circolare
          devono  essere  muniti  di  una  carta  di  circolazione  e
          immatricolati  presso  il  Dipartimento  per  i   trasporti
          terrestri. 
              2.  L'ufficio  competente  del   Dipartimento   per   i
          trasporti   terrestri   provvede   all'immatricolazione   e
          rilascia la carta di circolazione  intestandola  a  chi  si
          dichiara   proprietario   del   veicolo,   indicando,   ove
          ricorrano, anche le generalita'  dell'usufruttuario  o  del
          locatario con facolta' di  acquisto  o  del  venditore  con
          patto di riservato dominio, con le  specificazioni  di  cui
          all'art. 91. 
              3. La carta di circolazione non puo' essere  rilasciata
          se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o
          il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge. 
              4. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,
          con  propri  decreti,  stabilisce   le   procedure   e   la
          documentazione  occorrente   per   l'immatricolazione,   il
          contenuto  della  carta  di  circolazione,  prevedendo,  in
          particolare per i rimorchi,  le  annotazioni  eventualmente
          necessarie per consentirne il traino. L'ufficio  competente
          del Dipartimento per i  trasporti  terrestri,  per  i  casi
          previsti dal comma 5,  da'  immediata  comunicazione  delle
          nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico
          gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990,  n.
          187. 
              5. Per i veicoli soggetti  ad  iscrizione  nel  P.R.A.,
          oltre la carta di circolazione, e' previsto il  certificato
          di proprieta', rilasciato dallo  stesso  ufficio  ai  sensi
          dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187 , a
          seguito di istanza da presentare  a  cura  dell'interessato
          entro sessanta giorni  dalla  data  di  effettivo  rilascio
          della  carta  di  circolazione.  Della  consegna  e'   data
          comunicazione  dal  P.R.A.  agli  uffici   competenti   del
          Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri  i  tempi  e  le
          modalita'  di  tale   comunicazione   sono   definiti   nel
          regolamento. Dell'avvenuta presentazione della  istanza  il
          P.R.A. rilascia ricevuta. 
              6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati  nell'art.
          10,  comma  1,  e'  rilasciata  una   speciale   carta   di
          circolazione,     che     deve     essere      accompagnata
          dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo  stesso.
          Analogo speciale  documento  e'  rilasciato  alle  macchine
          agricole quando per le stesse ricorrono  le  condizioni  di
          cui all'art. 104, comma 8. 
              7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia
          stata rilasciata la carta di circolazione e' soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          398 a euro 1.596.  Alla  medesima  sanzione  e'  sottoposto
          separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario
          o il locatario con facolta' di acquisto o l'acquirente  con
          patto di riservato dominio. Dalla  violazione  consegue  la
          sanzione  amministrativa  accessoria  della  confisca   del
          veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
          titolo VI. 
              8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad  una
          motrice le cui  caratteristiche  non  siano  indicate,  ove
          prescritto, nella carta di circolazione  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          80 a euro 318. 
              9. Chiunque non  provveda  a  richiedere,  nei  termini
          stabiliti, il rilascio del  certificato  di  proprieta'  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 159 a euro 639. La carta di  circolazione  e'
          ritirata  da  chi  accerta  la   violazione;   e'   inviata
          all'ufficio del P.R.A. ed e' restituita dopo  l'adempimento
          delle prescrizioni omesse. 
              10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle
          Forze armate di cui all'art. 138,  comma  1,  ed  a  quelli
          degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma
          11; a tali veicoli si applicano le  disposizioni  dell'art.
          138. 
              11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego  dei
          servizi di polizia stradale  indicati  nell'art.  11  vanno
          immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento  per
          i trasporti terrestri, su richiesta del  corpo,  ufficio  o
          comando che utilizza tali veicoli per i servizi di  polizia
          stradale.  A  siffatto  corpo,  ufficio  o  comando   viene
          rilasciata, dall'ufficio competente del Dipartimento per  i
          trasporti terrestri che ha  immatricolato  il  veicolo,  la
          carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i  dati
          di  cui  al  comma  4,  l'indicazione  che  il  veicolo  e'
          destinato esclusivamente a servizio  di  polizia  stradale.
          Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche  di  tali
          veicoli. 
              12. Al fine di realizzare  la  massima  semplificazione
          procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti  con  il
          cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla  legge  7
          agosto  1990,  n.  241,  gli   adempimenti   amministrativi
          previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere
          gestiti dagli uffici  competenti  del  Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri e del Pubblico Registro Automobilistico
          gestito  dall'A.C.I.  a  mezzo   di   sistemi   informatici
          compatibili.   La   determinazione   delle   modalita'   di
          interscambio dei dati, riguardanti il  veicolo  e  ad  esso
          connessi, tra  gli  uffici  suindicati  e  tra  essi  e  il
          cittadino e' disciplinata dal regolamento.». 
              «Art. 94 (Formalita' per il trasferimento di proprieta'
          degli  autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi  e   per   il
          trasferimento di residenza dell'intestatario). - 1. In caso
          di   trasferimento   di   proprieta'   degli   autoveicoli,
          motoveicoli  e  rimorchi  o  nel   caso   di   costituzione
          dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con  facolta'
          di acquisto, il competente ufficio del  PRA,  su  richiesta
          avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni  dalla  data
          in cui la sottoscrizione dell'atto e' stata  autenticata  o
          giudizialmente accertata, provvede  alla  trascrizione  del
          trasferimento o degli  altri  mutamenti  indicati,  nonche'
          all'emissione  e  al  rilascio  del  nuovo  certificato  di
          proprieta'. 
              2.  L'ufficio  competente  del   Dipartimento   per   i
          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro  il
          termine di cui al comma  1,  provvede  all'emissione  e  al
          rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto
          dei mutamenti di  cui  al  medesimo  comma.  Nel  caso  dei
          trasferimenti di residenza, o  di  sede  se  si  tratta  di
          persona giuridica, l'ufficio di cui al  periodo  precedente
          procede all'aggiornamento della carta di circolazione. 
              3.  Chi  non  osserva  le  disposizioni  stabilite  nel
          presente articolo e' soggetto alla sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 669 a euro 3.345. 
              4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non  e'
          stato richiesto, nel termine stabilito dai  commi  1  e  2,
          l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione  e
          del certificato di proprieta'  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  335  a
          euro 1.672. 
              4-bis. Fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  93,
          comma 2, gli atti, ancorche' diversi da quelli  di  cui  al
          comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione
          dell'intestatario della carta di  circolazione  ovvero  che
          comportino la disponibilita' del veicolo,  per  un  periodo
          superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso
          dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento
          sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni,  al
          Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed  i  sistemi
          informativi e statistici  al  fine  dell'annotazione  sulla
          carta  di   circolazione,   nonche'   della   registrazione
          nell'archivio di cui agli articoli 225,  comma  1,  lettera
          b), e 226, comma 5. In caso  di  omissione  si  applica  la
          sanzione prevista dal comma 3. 
              5. La carta di circolazione e' ritirata  immediatamente
          da chi accerta le violazioni previste nei commi 4  e  4-bis
          ed e' inviata all'ufficio competente del Dipartimento per i
          trasporti  terrestri,  che   provvede   al   rinnovo   dopo
          l'adempimento delle prescrizioni omesse. 
              6. Per gli atti di trasferimento  di  proprieta'  degli
          autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti  in  essere  fino
          alla data di entrata in vigore della presente  disposizione
          e'  consentito  entro  novanta  giorni   procedere,   senza
          l'applicazione     di     sanzioni,     alle     necessarie
          regolarizzazioni. 
              7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle
          tasse di circolazione e relative  soprattasse  e  accessori
          derivanti dalla titolarita'  di  beni  mobili  iscritti  al
          Pubblico  registro  automobilistico,   nella   ipotesi   di
          sopravvenuta   cessazione   dei   relativi   diritti,    e'
          sufficiente   produrre   ai   competenti   uffici    idonea
          documentazione attestante la  inesistenza  del  presupposto
          giuridico per l'applicazione della tassa. 
              8. In tutti i casi in cui e'  dimostrata  l'assenza  di
          titolarita' del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli
          uffici di cui al comma 1 procedono  all'annullamento  delle
          procedure di riscossione coattiva delle tasse,  soprattasse
          e accessori.». 
              «Art. 94-bis  (Divieto  di  intestazione  fittizia  dei
          veicoli). - 1. La carta di circolazione di cui all'articolo
          93,  il  certificato  di  proprieta'  di  cui  al  medesimo
          articolo  e  il  certificato   di   circolazione   di   cui
          all'articolo  97  non  possono  essere  rilasciati  qualora
          risultino  situazioni  di  intestazione  o   cointestazione
          simulate o che eludano o pregiudichino  l'accertamento  del
          responsabile civile della circolazione di un veicolo. 
              2. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque
          richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di  cui
          al comma 1 in violazione di quanto  disposto  dal  medesimo
          comma 1  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una  somma  da  euro  500  a  euro  2.000.  La
          sanzione di cui al periodo precedente si  applica  anche  a
          chi abbia la materiale disponibilita' del veicolo al  quale
          si riferisce l'operazione, nonche' al soggetto proprietario
          dissimulato . 
              3. Il veicolo in relazione al quale sono  rilasciati  i
          documenti di cui al comma 1 in violazione  del  divieto  di
          cui  al  medesimo  comma  e'  soggetto  alla  cancellazione
          d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225,
          comma  1,  lettera  b),  e  226,  comma  5.  In   caso   di
          circolazione  dopo  la  cancellazione,  si   applicano   le
          sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93.
          La cancellazione e' disposta su richiesta degli  organi  di
          polizia stradale che hanno accertato le violazioni  di  cui
          al comma 2 dopo che l'accertamento e' divenuto definitivo . 
              4.  Con  uno  o  piu'  decreti   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i  Ministri
          della   giustizia   e   dell'interno,   sono   dettate   le
          disposizioni applicative della disciplina recata dai  commi
          1, 2 e 3, con particolare riferimento all'individuazione di
          quelle situazioni  che,  in  relazione  alla  tutela  della
          finalita' di cui al comma 1  o  per  l'elevato  numero  dei
          veicoli coinvolti, siano tali da  richiedere  una  verifica
          che non ricorrano le circostanze di cui al  predetto  comma
          1.».