Art. 5 Domanda di iscrizione 1. La domanda di iscrizione all'elenco e' redatta, a pena di esclusione, secondo il modello di cui all'allegato A, e puo' essere presentata dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 20 della legge. Il termine di presentazione delle domande e' fissato al 10 marzo ed al 10 settembre di ogni anno per le due relative sessioni di selezione. 2. Alla domanda deve essere allegato un curriculum, redatto in conformita' all'allegato B, con specifica indicazione dei titoli da sottoporre alla valutazione della commissione. 3. La domanda di cui al comma 1 e il curriculum di cui al comma 2 possono essere presentati in forma cartacea, sottoscritti secondo le modalita' di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero in forma digitale, mediante documento informatico in formato PDF/A sottoscritto con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Note all'art. 5: Gli artt. 21 e 38 del citato D.P.R. n. 445 del 2000 cosi' dispongono: "Art. 21. (R) Autenticazione delle sottoscrizioni 1. L'autenticita' della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonche' ai gestori di servizi pubblici e' garantita con le modalita' di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3. (R) 2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' e' presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione e' redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione e' redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' del dichiarante, indicando le modalita' di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonche' apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio. (R)" "Art. 3. (L-R). Modalita' di invio e sottoscrizione delle istanze 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L) 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (L) 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identita' possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L) 3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonche' per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi puo' essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalita' di cui al presente articolo.".