Art. 5 
 
 
                        Domanda di iscrizione 
 
  1. La domanda di  iscrizione  all'elenco  e'  redatta,  a  pena  di
esclusione, secondo il modello di cui all'allegato A, e  puo'  essere
presentata dai soggetti indicati alle lettere a) e  b)  del  comma  4
dell'articolo 20 della  legge.  Il  termine  di  presentazione  delle
domande e' fissato al 10 marzo ed al 10 settembre di ogni anno per le
due relative sessioni di selezione. 
  2. Alla domanda deve essere  allegato  un  curriculum,  redatto  in
conformita' all'allegato B, con specifica indicazione dei  titoli  da
sottoporre alla valutazione della commissione. 
  3. La domanda di cui al comma 1 e il curriculum di cui al  comma  2
possono essere presentati in forma cartacea, sottoscritti secondo  le
modalita' di cui all'articolo 21 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  ovvero  in  forma  digitale,
mediante documento informatico in formato PDF/A sottoscritto  con  le
modalita' di cui ai commi 2 e 3  dell'articolo  38  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
 
          Note all'art. 5: 
              Gli artt. 21 e 38 del citato D.P.R.  n.  445  del  2000
          cosi' dispongono: 
              "Art. 21. (R) Autenticazione delle sottoscrizioni 
              1. L'autenticita'  della  sottoscrizione  di  qualsiasi
          istanza o dichiarazione sostitutiva di atto  di  notorieta'
          da produrre agli  organi  della  pubblica  amministrazione,
          nonche' ai gestori di servizi pubblici e' garantita con  le
          modalita' di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3. (R) 
              2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di  atto
          di notorieta' e' presentata a soggetti  diversi  da  quelli
          indicati al comma  1  o  a  questi  ultimi  al  fine  della
          riscossione  da  parte  di  terzi  di  benefici  economici,
          l'autenticazione e'  redatta  da  un  notaio,  cancelliere,
          segretario comunale, dal dipendente addetto a  ricevere  la
          documentazione o altro dipendente incaricato  dal  Sindaco;
          in tale ultimo caso, l'autenticazione e' redatta di seguito
          alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica,
          attesta che la  sottoscrizione  e'  stata  apposta  in  sua
          presenza,   previo    accertamento    dell'identita'    del
          dichiarante, indicando le modalita' di identificazione,  la
          data ed  il  luogo  di  autenticazione,  il  proprio  nome,
          cognome e la  qualifica  rivestita,  nonche'  apponendo  la
          propria firma e il timbro dell'ufficio. (R)" 
              "Art. 3. (L-R). Modalita'  di  invio  e  sottoscrizione
          delle istanze 
              1. Tutte le istanze e le  dichiarazioni  da  presentare
          alla pubblica amministrazione o ai gestori o  esercenti  di
          pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via
          telematica. (L) 
              2. Le  istanze  e  le  dichiarazioni  inviate  per  via
          telematica, vi comprese le domande per la partecipazione  a
          selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi  titolo,
          in tutte le pubbliche amministrazioni, o  per  l'iscrizione
          in albi, registri o  elenchi  tenuti  presso  le  pubbliche
          amministrazioni, sono valide se effettuate  secondo  quanto
          previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo  7  marzo
          2005, n. 82. (L) 
              3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di
          notorieta' da produrre agli  organi  della  amministrazione
          pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi  sono
          sottoscritte dall'interessato in  presenza  del  dipendente
          addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
          fotostatica non autenticata di un  documento  di  identita'
          del sottoscrittore. La copia fotostatica del  documento  e'
          inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza  sottoscritta
          dall'interessato e la  copia  del  documento  di  identita'
          possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti
          di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta'  e'
          consentita nei limiti  stabiliti  dal  regolamento  di  cui
          all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n.  59.
          (L) 
              3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione  e
          la presentazione  di  istanze,  progetti,  dichiarazioni  e
          altre  attestazioni  nonche'  per  il  ritiro  di  atti   e
          documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o
          esercenti  di  pubblici  servizi  puo'  essere  validamente
          conferito ad altro soggetto con  le  modalita'  di  cui  al
          presente articolo.".