Art. 8 Titoli 1. La commissione valuta, ai fini del superamento della selezione nazionale di cui all'articolo 20, comma 4, della legge, il possesso dei seguenti titoli con l'attribuzione di un punteggio nel limite massimo di punti 80 totali, cosi' suddivisi: a) titoli culturali, con un massimo di punti 25 complessivi: sono valutabili fino ad un massimo di 10 diversi titoli culturali, indicati dal richiedente, nel seguente ambito: punteggio conseguito e grado di attinenza del titolo di laurea prescritto per l'iscrizione; altri titoli di laurea; specializzazioni post-laurea; dottorati di ricerca; masters rilasciati da organismi o enti certificati ai sensi della normativa vigente per l'erogazione di corsi di insegnamento o formazione o aggiornamento o tirocini, con risultato finale certificato; b) pubblicazioni, con un massimo di punti 5 complessivi: sono valutabili fino ad un massimo di 10 diverse pubblicazioni, indicate dal richiedente, nel seguente ambito: monografie a stampa; articoli apparsi su riviste nazionali ed internazionali anche on-line purche' regolarmente registrate; libri; relazioni ed interventi pubblicati negli atti di convegni e congressi; c) conoscenza di lingue straniere attestate da certificato finale, con un massimo di punti 5 complessivi; d) titoli professionali, con un massimo di punti 10 complessivi: sono valutabili fino ad un massimo di 10 diversi titoli professionali, indicati dal richiedente, nel seguente ambito: abilitazione o iscrizione in albi professionali per le quali e' necessario un diploma di laurea in materie giuridico-economiche; partecipazione con contributi personali a commissioni e gruppi di lavoro e altri incarichi nel proprio ambito professionale; e) titoli di servizio, con un massimo di punti 25 complessivi: nell'ambito dell'esperienza dichiarata e documentata ai fini della verifica del possesso dei requisiti professionali minimi di cui all'articolo 7, esperienza professionale, valutata anche sulla base della sua attualita', del suo rilievo e dei risultati conseguiti, maturata con lo svolgimento di attivita' di direzione, anche congiunta, per periodi non inferiori a dodici mesi, in almeno due dei seguenti ambiti di attivita': 1) «ambito giuridico-amministrativo», con particolare riferimento all'assunzione di decisioni di natura giuridica e/o economica anche con valenza esterna; 2) «ambito amministrativo-contabile», con particolare riferimento alle funzioni organizzative e di gestione del personale, di gestione patrimoniale e finanziaria, di supporto dell'attivita' degli organi decisionali, di programmazione, di controllo interno e di verifica dei risultati; 3) «ambito economico-statistico», con particolare riferimento alle funzioni di analisi economiche e di ricerca di mercato, di studi e rilevazioni statistiche in campo economico e sociale; 4) «ambito di promozione e sviluppo delle imprese» e con particolare riferimento, in Italia e all'estero, alla creazione o gestione di servizi alle imprese, alla realizzazione di piani di sviluppo territoriale o di progetti di formazione. f) partecipazione all'attivita' di formazione organizzata da Unioncamere di cui all'articolo 12 con un massimo di punti 10 complessivi. 2. La selezione nazionale per titoli si intende superata a seguito di una valutazione da parte della commissione pari almeno ad un punteggio di 56/80.