Art. 8 
 
 
                               Titoli 
 
  1. La commissione valuta, ai fini del superamento  della  selezione
nazionale di cui all'articolo 20, comma 4, della legge,  il  possesso
dei seguenti titoli con l'attribuzione di  un  punteggio  nel  limite
massimo di punti 80 totali, cosi' suddivisi: 
    a) titoli culturali, con un massimo di punti 25 complessivi: sono
valutabili fino  ad  un  massimo  di  10  diversi  titoli  culturali,
indicati dal richiedente, nel seguente ambito: punteggio conseguito e
grado di attinenza del titolo di laurea prescritto per  l'iscrizione;
altri titoli di laurea; specializzazioni  post-laurea;  dottorati  di
ricerca; masters rilasciati da organismi o enti certificati ai  sensi
della normativa vigente per l'erogazione di corsi di  insegnamento  o
formazione  o  aggiornamento  o  tirocini,   con   risultato   finale
certificato; 
    b) pubblicazioni, con un massimo di  punti  5  complessivi:  sono
valutabili fino ad un massimo di 10 diverse  pubblicazioni,  indicate
dal richiedente, nel seguente ambito: monografie a  stampa;  articoli
apparsi su riviste nazionali ed internazionali anche on-line  purche'
regolarmente registrate; libri; relazioni  ed  interventi  pubblicati
negli atti di convegni e congressi; 
    c)  conoscenza  di  lingue  straniere  attestate  da  certificato
finale, con un massimo di punti 5 complessivi; 
    d) titoli professionali, con un massimo di punti 10  complessivi:
sono  valutabili  fino  ad  un   massimo   di   10   diversi   titoli
professionali,  indicati  dal  richiedente,  nel   seguente   ambito:
abilitazione o iscrizione in  albi  professionali  per  le  quali  e'
necessario un diploma  di  laurea  in  materie  giuridico-economiche;
partecipazione con contributi personali a  commissioni  e  gruppi  di
lavoro e altri incarichi nel proprio ambito professionale; 
    e) titoli di servizio, con un massimo di  punti  25  complessivi:
nell'ambito dell'esperienza dichiarata e documentata  ai  fini  della
verifica del possesso  dei  requisiti  professionali  minimi  di  cui
all'articolo 7, esperienza professionale, valutata anche  sulla  base
della sua attualita', del suo rilievo  e  dei  risultati  conseguiti,
maturata  con  lo  svolgimento  di  attivita'  di  direzione,   anche
congiunta, per periodi non inferiori a dodici mesi, in almeno due dei
seguenti ambiti di attivita': 
      1)   «ambito   giuridico-amministrativo»,    con    particolare
riferimento all'assunzione  di  decisioni  di  natura  giuridica  e/o
economica anche con valenza esterna; 
      2)   «ambito   amministrativo-contabile»,    con    particolare
riferimento alle funzioni organizzative e di gestione del  personale,
di gestione patrimoniale e finanziaria,  di  supporto  dell'attivita'
degli organi decisionali, di programmazione, di controllo  interno  e
di verifica dei risultati; 
      3) «ambito economico-statistico», con  particolare  riferimento
alle funzioni di analisi economiche e di ricerca di mercato, di studi
e rilevazioni statistiche in campo economico e sociale; 
      4) «ambito di  promozione  e  sviluppo  delle  imprese»  e  con
particolare riferimento, in Italia e  all'estero,  alla  creazione  o
gestione di servizi alle imprese,  alla  realizzazione  di  piani  di
sviluppo territoriale o di progetti di formazione. 
    f) partecipazione  all'attivita'  di  formazione  organizzata  da
Unioncamere di cui  all'articolo  12  con  un  massimo  di  punti  10
complessivi. 
  2. La selezione nazionale per titoli si intende superata a  seguito
di una valutazione da parte  della  commissione  pari  almeno  ad  un
punteggio di 56/80.