Art. 11 
 
           Stato di previsione del Ministero della difesa 
                       e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2013,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11). 
  2. Il numero massimo degli  ufficiali  ausiliari  da  mantenere  in
servizio come forza media nell'anno 2013, ai sensi dell'articolo  803
del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  e'
stabilito come segue: 
    a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del  comma  1
dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66  del
2010: 
  1) Esercito n. 0; 
  2) Marina n. 27; 
  3) Aeronautica n. 18; 
    b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera
b) del comma 1  dell'articolo  937  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 66 del 2010: 
  1) Esercito n. 0; 
  2) Marina n. 85; 
  3) Aeronautica n. 39; 
    c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui  alla
lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010: 
  1) Esercito n. 65; 
  2) Marina n. 18; 
  3) Aeronautica n. 20. 
  3. La consistenza organica degli allievi  ufficiali  dell'Arma  dei
carabinieri presso l'Accademia, di cui alla lettera b)  del  comma  1
dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e' fissata, per l'anno 2013, in 102 unita'. 
  4. Alle spese per accordi internazionali, specificamente  afferenti
alle infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), di
cui ai programmi «Funzioni non direttamente collegate ai  compiti  di
difesa militare» e «Pianificazione  generale  delle  Forze  Armate  e
approvvigionamenti  militari»,  nonche'  per  l'ammodernamento  e  il
rinnovamento,  di  cui  ai   programmi   «Approntamento   e   impiego
Carabinieri per la difesa e la sicurezza», «Approntamento  e  impiego
delle forze terrestri», «Approntamento e impiego delle forze navali»,
«Approntamento  e  impiego  delle  forze  aeree»  e   «Pianificazione
generale  delle  Forze   Armate   e   approvvigionamenti   militari»,
nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio»  dello
stato di previsione del Ministero della  difesa,  si  applicano,  per
l'anno 2013, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale  dello
Stato. 
  5. Alle spese per  le  infrastrutture  multinazionali  della  NATO,
sostenute a carico del programma «Funzioni non direttamente collegate
ai compiti  di  difesa  militare»  e  del  programma  «Pianificazione
generale  delle  Forze   Armate   e   approvvigionamenti   militari»,
nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio»  dello
stato di previsione del  Ministero  della  difesa,  si  applicano  le
procedure della NATO di esecuzione delle gare internazionali  emanate
dal Consiglio atlantico.  Deve  essere  in  ogni  caso  garantita  la
trasparenza  delle  procedure  di  appalto,  di  assegnazione  e   di
esecuzione dei lavori, ai sensi della legge  13  settembre  1982,  n.
646. 
  6. Negli elenchi n. l e n. 2 annessi allo stato di  previsione  del
Ministero della difesa sono descritte le spese per le  quali  possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2013, i prelevamenti dai fondi  a
disposizione  relativi  alle  tre  Forze  armate   e   all'Arma   dei
carabinieri, ai sensi dell'art. 613 del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscritti nel  programma  «Fondi  da
assegnare», nell'ambito  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  del
medesimo stato di previsione. 
  7. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti,  alla  riassegnazione  ai  pertinenti
programmi dello stato di previsione del Ministero della  difesa,  per
l'anno finanziario 2013, delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato dal CONI, destinate alle attivita' sportive del personale
militare e civile della Difesa. 
 
          Note all'art. 11: 
              Per il riferimento al testo dell'art. 803  del  decreto
          legislativo n. 66 del 2010 si veda nelle note all'art. 2. 
              Per il riferimento al testo dell'art. 937  del  decreto
          legislativo n. 66 del 2010 si veda nelle note all'art. 2. 
              Si riporta il testo dell'art. 61-bis del regio  decreto
          18   novembre   1923,   n.   2440    (Nuove    disposizioni
          sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'
          generale dello Stato): 
              "61-bis. Gli ordini di  accreditamento  riguardanti  le
          spese in conto capitale, emessi sia in conto competenze che
          in conto residui, rimasti in tutto  o  in  parte  inestinti
          alla chiusura dell'esercizio,  possono  essere  trasportati
          interamente  o  per  la   parte   inestinta   all'esercizio
          successivo, su richiesta del funzionario delegato. 
              La disposizione di  cui  al  precedente  comma  non  si
          applica agli ordini di accreditamento  emessi  sui  residui
          che, ai sensi dell'art. 36,  secondo  comma,  del  presente
          decreto,   devono   essere    eliminati    alla    chiusura
          dell'esercizio." 
              La  legge   13   settembre   1982,   n.   646   recante
          "Disposizioni  in  materia  di  misure  di  prevenzione  di
          carattere patrimoniale ed integrazione alla L. 27  dicembre
          1956, n. 1423, alla L. 10 febbraio 1962, n. 57 e alla L. 31
          maggio  1965,  n.  575.  Istituzione  di  una   commissione
          parlamentare sul fenomeno della mafia" e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 settembre 1982, n. 253. 
              Si riporta il testo dell'art. 613  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010: 
              "Art. 613 Fondo a disposizione 
              1.  Per  provvedere  alle  eventuali   deficienze   dei
          capitoli riguardanti le spese di  cui  all'art.  550  e  ai
          bisogni di cui all'art. 552, e' istituito  nello  stato  di
          previsione  del  Ministero  della   difesa   un   fondo   a
          disposizione. 
              2.  Il  prelevamento  di  somme  da  tale  fondo  e  la
          iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              3.  I  capitoli  a  favore  dei  quali  possono   farsi
          prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco  da
          annettersi allo stato di  previsione  del  Ministero  della
          difesa."