Art. 11 Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2013, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11). 2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2013, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue: a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010: 1) Esercito n. 0; 2) Marina n. 27; 3) Aeronautica n. 18; b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010: 1) Esercito n. 0; 2) Marina n. 85; 3) Aeronautica n. 39; c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010: 1) Esercito n. 65; 2) Marina n. 18; 3) Aeronautica n. 20. 3. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Arma dei carabinieri presso l'Accademia, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' fissata, per l'anno 2013, in 102 unita'. 4. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), di cui ai programmi «Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nonche' per l'ammodernamento e il rinnovamento, di cui ai programmi «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», «Approntamento e impiego delle forze terrestri», «Approntamento e impiego delle forze navali», «Approntamento e impiego delle forze aeree» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2013, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato. 5. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico del programma «Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure della NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. 6. Negli elenchi n. l e n. 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2013, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscritti nel programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» del medesimo stato di previsione. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2013, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attivita' sportive del personale militare e civile della Difesa.
Note all'art. 11: Per il riferimento al testo dell'art. 803 del decreto legislativo n. 66 del 2010 si veda nelle note all'art. 2. Per il riferimento al testo dell'art. 937 del decreto legislativo n. 66 del 2010 si veda nelle note all'art. 2. Si riporta il testo dell'art. 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato): "61-bis. Gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale, emessi sia in conto competenze che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato. La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del presente decreto, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio." La legge 13 settembre 1982, n. 646 recante "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, alla L. 10 febbraio 1962, n. 57 e alla L. 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 settembre 1982, n. 253. Si riporta il testo dell'art. 613 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010: "Art. 613 Fondo a disposizione 1. Per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese di cui all'art. 550 e ai bisogni di cui all'art. 552, e' istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo a disposizione. 2. Il prelevamento di somme da tale fondo e la iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 3. I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da annettersi allo stato di previsione del Ministero della difesa."