Art. 7 
 
Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
                della ricerca e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  per
l'anno  finanziario  2013,  in  conformita'  all'annesso   stato   di
previsione (Tabella n. 7). 
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
ripartire,   con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, i  fondi  iscritti
nella parte corrente e nel conto capitale  del  programma  «Fondi  da
assegnare», nell'ambito della missione  «Fondi  da  ripartire»  dello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca. 
  3.  Ai  fini  di  una  razionale  utilizzazione  delle  risorse  di
bilancio,  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni compensative, in termini  di  competenza  e  di
cassa, tra i capitoli «Somma da  assegnare  per  il  pagamento  della
mensa scolastica» nonche' tra i capitoli relativi al  «Fondo  per  il
funzionamento delle istituzioni scolastiche» iscritti nei  pertinenti
programmi dello stato di previsione  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
  4. L'assegnazione autorizzata  a  favore  del  Consiglio  nazionale
delle ricerche, per l'anno finanziario  2013,  e'  comprensiva  della
somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro,  a  favore
dell'Istituto di  biologia  cellulare  per  attivita'  internazionale
afferente all'area di Monterotondo. 
  5. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  delle  somme
affluite  all'entrata  del  bilancio   dello   Stato   in   relazione
all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421,  al  pertinente
programma «Ricerca scientifica e tecnologica di base» dello stato  di
previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,   con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  le  occorrenti
variazioni, in termini di competenza e di  cassa,  tra  lo  stato  di
previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e gli  stati  di  previsione  dei  Ministeri  interessati  in
relazione al trasferimento di fondi riguardanti il  finanziamento  di
progetti per la ricerca. 
 
          Note all'art. 7: 
              Si riporta il testo dell'art. 9  del  decreto-legge  17
          giugno 1996, n. 321 (Disposizioni urgenti per le  attivita'
          produttive), convertito, con modificazioni, dalla  legge  8
          agosto 1996, n. 421: 
              "9. Cooperazione aerospaziale. 
              1. (omissis) 
              2. Allo scopo di integrare le finalita' e gli obiettivi
          dell'ASI  e  del  CIRA,  in   una   strategia   complessiva
          aeronautica e spaziale compatibile  con  la  pianificazione
          strategica  pluriennale  dell'ASI,  il  Governo   assumera'
          provvedimenti idonei  a  realizzare  una  migliore  e  piu'
          efficiente  utilizzazione  delle   strutture   di   ricerca
          pubbliche del  settore  aerospaziale.  Il  termine  di  cui
          all'art. 1, comma 1, della L. 31 maggio 1995, n. 233  ,  e'
          prorogato fino alla costituzione degli organi  dell'ASI,  e
          comunque non oltre il 31 dicembre 1996. 
              3.  La  parte  annuale  di  risorse  eventualmente  non
          utilizzata per gli anni 1994 e successivi per le  finalita'
          di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46 , e' destinata al
          perseguimento degli obiettivi di cui alla legge  16  maggio
          1989, n. 184 ,  ed  e'  corrisposta  con  i  criteri  e  le
          modalita' di cui alla legge stessa. Il Ministro del  tesoro
          e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,   le
          occorrenti variazioni di bilancio."