art. 1 note (parte 4)

           	
				
 
          Note all'art. 1, comma 133: 
          Si riporta il  testo  del  comma  1  dell'articolo  17  del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98  (Disposizioni  urgenti
          per  la  stabilizzazione  finanziaria),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,  come
          modificato dalla presente legge: 
          "Art. 17. Razionalizzazione della spesa sanitaria. 
          In vigore dal 11 novembre 2012 
          1.  Al  fine  di  garantire  il  rispetto  degli   obblighi
          comunitari e la realizzazione degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica,  il  livello  del  finanziamento   del   Servizio
          sanitario nazionale a cui concorre lo Stato per il 2013  e'
          incrementato dello 0,5% rispetto al livello vigente per  il
          2012 ed e'  ulteriormente  incrementato  dell'1,4%  per  il
          2014. Conseguentemente, con specifica Intesa fra lo Stato e
          le regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della  legge
          5 giugno 2003, n. 131, da  stipulare  entro  il  30  aprile
          2012, sono indicate  le  modalita'  per  il  raggiungimento
          dell'obiettivo di cui al primo periodo del presente  comma.
          Qualora la predetta  Intesa  non  sia  raggiunta  entro  il
          predetto termine, al fine di assicurare per gli anni 2013 e
          2014 che le regioni  rispettino  l'equilibrio  di  bilancio
          sanitario, sono introdotte, tenuto conto delle disposizioni
          in materia di spesa per il personale  di  cui  all'articolo
          16, le seguenti disposizioni negli altri  ambiti  di  spesa
          sanitaria: 
          a)  nelle  more   del   perfezionamento   delle   attivita'
          concernenti   la   determinazione    annuale    di    costi
          standardizzati per tipo di servizio e  fornitura  da  parte
          dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
          servizi e forniture  di  cui  all'articolo  7  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  e  anche  al  fine  di
          potenziare le attivita' delle Centrali  regionali  per  gli
          acquisti, il citato Osservatorio, a partire dal  1°  luglio
          2012, attraverso la  Banca  dati  nazionale  dei  contratti
          pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo
          7 marzo 2005, n. 82, fornisce alle regioni  un'elaborazione
          dei   prezzi   di   riferimento,   ivi   compresi    quelli
          eventualmente previsti dalle convenzioni Consip,  anche  ai
          sensi di quanto disposto all'articolo 11,  alle  condizioni
          di maggiore efficienza dei beni, ivi compresi i dispositivi
          medici ed i farmaci per uso ospedaliero, delle  prestazioni
          e  dei  servizi  sanitari  e   non   sanitari   individuati
          dall'Agenzia  per  i  servizi  sanitari  regionali  di  cui
          all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno  1993,  n.
          266, tra quelli di maggiore impatto in termini di  costo  a
          carico  del  Servizio  sanitario  nazionale,   nonche'   la
          pubblicazione sul sito web dei prezzi  unitari  corrisposti
          dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di  beni  e
          servizi. Per  prezzo  di  riferimento  alle  condizioni  di
          maggiore efficienza si intende il 5° percentile, ovvero  il
          10° percentile, ovvero il 20°  percentile,  ovvero  il  25°
          percentile dei prezzi rilevati per ciascun bene o  servizio
          oggetto  di  analisi  sulla  base  della   significativita'
          statistica e della eterogeneita' dei  beni  e  dei  servizi
          riscontrate dal predetto  Osservatorio.  Il  percentile  e'
          tanto  piu'  piccolo   quanto   maggiore   risulta   essere
          l'omogeneita'  del  bene  o  del  servizio.  Il  prezzo  e'
          rilasciato in presenza di almeno tre rilevazioni. Cio',  al
          fine di mettere  a  disposizione  delle  regioni  ulteriori
          strumenti operativi di controllo e razionalizzazione  della
          spesa. Le regioni adottano tutte  le  misure  necessarie  a
          garantire il conseguimento  degli  obiettivi  di  risparmio
          programmati, intervenendo anche sul livello  di  spesa  per
          gli  acquisti  delle  prestazioni  sanitarie   presso   gli
          operatori   privati   accreditati.   Qualora   sulla   base
          dell'attivita' di rilevazione di  cui  al  presente  comma,
          nonche',  in  sua  assenza,  sulla   base   delle   analisi
          effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti  anche
          grazie  a  strumenti  di  rilevazione  dei  prezzi  unitari
          corrisposti dalle Aziende Sanitarie  per  gli  acquisti  di
          beni  e  servizi,  emergano  differenze  significative  dei
          prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre
          ai fornitori una rinegoziazione  dei  contratti  che  abbia
          l'effetto di ricondurre i prezzi unitari  di  fornitura  ai
          prezzi di riferimento come sopra individuati, e  senza  che
          cio' comporti modifica della durata del contratto. In  caso
          di mancato accordo, entro il termine  di  30  giorni  dalla
          trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra
          proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere
          dal contratto senza alcun onere a carico  delle  stesse,  e
          cio' in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini
          della presente lettera  per  differenze  significative  dei
          prezzi si intendono differenze superiori al  20  per  cento
          rispetto al prezzo di riferimento. Sulla base dei risultati
          della prima applicazione  della  presente  disposizione,  a
          decorrere  dal  1°  gennaio  2013  la  individuazione   dei
          dispositivi  medici  per  le   finalita'   della   presente
          disposizione e' effettuata dalla medesima  Agenzia  di  cui
          all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno  1993,  n.
          266, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro
          della salute, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, relativamente a parametri  di  qualita',  di
          standard tecnologico, di sicurezza e  di  efficacia.  Nelle
          more   della   predetta    individuazione    resta    ferma
          l'individuazione di dispositivi medici  eventualmente  gia'
          operata da parte della citata Agenzia. Le aziende sanitarie
          che abbiano proceduto alla rescissione del contratto, nelle
          more  dell'espletamento  delle   gare   indette   in   sede
          centralizzata o aziendale, possono, al fine  di  assicurare
          comunque   la   disponibilita'   dei   beni    e    servizi
          indispensabili  per  garantire  l'attivita'  gestionale   e
          assistenziale,  stipulare  nuovi  contratti   accedendo   a
          convenzioni-quadro,  anche  di  altre  regioni,  o  tramite
          affidamento  diretto  a  condizioni  piu'  convenienti   in
          ampliamento  di  contratto  stipulato  da   altre   aziende
          sanitarie mediante gare di appalto o forniture; 
          a-bis) in fase di prima applicazione, la determinazione dei
          prezzi di riferimento di cui alla lettera a) e'  effettuata
          sulla base dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti  che
          hanno  effettuato  i  maggiori  volumi  di  acquisto,  come
          risultanti  dalla  Banca  dati  nazionale   dei   contratti
          pubblici; 
          b) in materia di assistenza  farmaceutica  ospedaliera,  al
          fine  di  consentire   alle   regioni   di   garantire   il
          conseguimento  degli  obiettivi  di  risparmio  programmati
          compatibili con il livello di finanziamento di cui al primo
          periodo del presente comma, a decorrere dall'anno 2013, con
          regolamento da emanare, entro il 30 giugno 2012,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con
          il   Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,   sono
          disciplinate le procedure  finalizzate  a  porre  a  carico
          delle aziende  farmaceutiche  l'eventuale  superamento  del
          tetto di spesa a livello nazionale di cui  all'articolo  5,
          comma  5,  del  decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  novembre
          2007,  n.  222,  nella  misura  massima  del  35%  di  tale
          superamento, in proporzione  ai  rispettivi  fatturati  per
          farmaci ceduti  alle  strutture  pubbliche,  con  modalita'
          stabilite  dal  medesimo  regolamento.  Qualora  entro   la
          predetta data del 30 giugno 2012 non sia stato  emanato  il
          richiamato regolamento, l'Agenzia italiana del farmaco, con
          riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma
          7, lettera b), del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, a decorrere dall'anno 2013, aggiorna le tabelle  di
          raffronto ivi previste, al fine di consentire alle  regioni
          di garantire il conseguimento  dei  predetti  obiettivi  di
          risparmio, e conseguentemente, a decorrere  dall'anno  2013
          il   tetto   di   spesa   per   l'assistenza   farmaceutica
          territoriale  di  cui  all'articolo   5,   comma   1,   del
          decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,  come
          da ultimo modificato dall'articolo 22, comma 3, del decreto
          legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 3 agosto 2009, n. 102  e'  rideterminato  nella
          misura del 12,5%; 
          c) ai fini di controllo  e  razionalizzazione  della  spesa
          sostenuta direttamente dal Servizio sanitario nazionale per
          l'acquisto  di  dispositivi   medici,   in   attesa   della
          determinazione dei  costi  standardizzati  sulla  base  dei
          livelli essenziali  delle  prestazioni  che  tengano  conto
          della qualita' e  dell'innovazione  tecnologica,  elaborati
          anche sulla base dei dati raccolti nella banca dati per  il
          monitoraggio   dei   consumi   dei    dispositivi    medici
          direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale di
          cui al decreto del Ministro  della  salute  dell'11  giugno
          2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del  2010,
          a decorrere dal 1° gennaio  2013  la  spesa  sostenuta  dal
          Servizio  sanitario  nazionale  per  l'acquisto  di   detti
          dispositivi, tenuto conto dei dati riportati nei modelli di
          conto  economico   (CE),   compresa   la   spesa   relativa
          all'assistenza protesica,  e'  fissata  entro  un  tetto  a
          livello nazionale e a  livello  di  ogni  singola  regione,
          riferito rispettivamente al fabbisogno sanitario  nazionale
          standard e al fabbisogno sanitario  regionale  standard  di
          cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6  maggio
          2011, n. 68. 
          Cio' al fine di garantire il conseguimento degli  obiettivi
          di risparmio programmati. Il valore assoluto  dell'onere  a
          carico del Servizio sanitario nazionale per l'acquisto  dei
          dispositivi  di  cui  alla  presente  lettera,  a   livello
          nazionale  e   per   ciascuna   regione,   e'   annualmente
          determinato dal Ministro della salute, di concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze.   Le   regioni
          monitorano  l'andamento  della  spesa  per   acquisto   dei
          dispositivi medici: l'eventuale  superamento  del  predetto
          valore e' recuperato interamente  a  carico  della  regione
          attraverso misure di  contenimento  della  spesa  sanitaria
          regionale o con misure di copertura a carico di altre  voci
          del bilancio regionale. Non e' tenuta al ripiano la regione
          che  abbia  fatto  registrare   un   equilibrio   economico
          complessivo; 
          d) a decorrere dall'anno 2014, con regolamento  da  emanare
          ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  della  salute  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono introdotte misure di compartecipazione sull'assistenza
          farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio
          sanitario nazionale. Le misure  di  compartecipazione  sono
          aggiuntive rispetto a quelle  eventualmente  gia'  disposte
          dalle  regioni  e  sono  finalizzate  ad  assicurare,   nel
          rispetto   del   principio   di   equilibrio   finanziario,
          l'appropriatezza,  l'efficacia   e   l'economicita'   delle
          prestazioni. La predetta  quota  di  compartecipazione  non
          concorre alla determinazione  del  tetto  per  l'assistenza
          farmaceutica  territoriale.  Le  regioni  possono  adottare
          provvedimenti  di  riduzione  delle  predette   misure   di
          compartecipazione, purche' assicurino comunque, con  misure
          alternative,   l'equilibrio   economico   finanziario,   da
          certificarsi  preventivamente   da   parte   del   Comitato
          permanente per  la  verifica  dell'erogazione  dei  livelli
          essenziali di  assistenza  e  dal  Tavolo  tecnico  per  la
          verifica degli adempimenti di cui  agli  articoli  9  e  12
          dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005." 
 
          Note all'art. 1, comma 135: 
          Per il riferimento al decreto-legge 13 settembre  2012,  n.
          158  recante  "Disposizioni  urgenti  per   promuovere   lo
          sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di  tutela
          della salute" e' 
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre  2012,  n.
          214. 
          Si riporta il testo del comma 5-bis  dell'articolo  10  del
          decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di  termini
          previsti  da  disposizioni  legislative),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14: 
          "Art. 10. (omissis) 
          5-bis.   Al   fine   di   completare   il    processo    di
          riorganizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e
          conseguire l'adeguamento strutturale  per  l'ottimizzazione
          delle    funzioni    registrative,    ispettive    e     di
          farmacovigilanza,  nonche'   per   l'armonizzazione   delle
          procedure  di  competenza  agli  standard  quantitativi   e
          qualitativi delle altre  Agenzie  regolatorie  europee,  le
          procedure  concorsuali  autorizzate  all'AIFA,   ai   sensi
          dell'articolo  34-bis,  comma  6,  del   decreto-legge   30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14, non ancora avviate,  possono
          essere bandite entro novanta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente decreto." 
          Per il testo dell'articolo 2 del decreto-legge  n.  95  del
          2012 si veda nelle note all'art.1 comma 111. 
          Si riporta il  testo  del  comma  8  dell'articolo  48  del
          decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269  (Disposizioni
          urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la  correzione
          dell'andamento dei conti pubblici), convertito in legge  24
          novembre 2003, n. 326: 
          "Art. 48. (omissis) 
          8.  Agli  oneri  relativi  al  personale,  alle  spese   di
          funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego
          dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera b), punto
          2,   nonche'   per   l'attuazione    del    programma    di
          farmacovigilanza attiva di cui al comma 19, lettera b),  si
          fa fronte: 
          a) mediante le risorse finanziarie trasferite dai  capitoli
          3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3130, 3430 e 3431
          dello stato di previsione della spesa del  Ministero  della
          salute; 
          b) mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione del 20
          per cento delle tariffe di cui all'articolo  5,  comma  12,
          della  legge  29  dicembre  1990,  n.  407   e   successive
          modificazioni; 
          c)  mediante  eventuali  introiti  derivanti  da  contratti
          stipulati con l'Agenzia  europea  per  la  Valutazione  dei
          Medicinali  (EMEA)  e  con  altri  organismi  nazionali  ed
          internazionali    per    prestazioni     di     consulenza,
          collaborazione, assistenza e ricerca; 
          c-bis) mediante eventuali introiti derivanti  da  contratti
          stipulati  con  soggetti   privati   per   prestazioni   di
          consulenza,    collaborazione,     assistenza,     ricerca,
          aggiornamento,  formazione  agli   operatori   sanitari   e
          attivita'  editoriali,   destinati   a   contribuire   alle
          iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico  e
          privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico  sui
          settori strategici del farmaco di cui alla lettera  g)  del
          comma 5, ferma restando la  natura  di  ente  pubblico  non
          economico dell'Agenzia." 
 
          Note all'art. 1, comma 136: 
          Si riporta il  testo  del  comma  1  dell'articolo  26  del
          decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 (Revisione del
          D.Lgs. 19 agosto 2005, n.  191,  recante  attuazione  della
          direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualita' e  di
          sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la
          conservazione e la distribuzione del  sangue  umano  e  dei
          suoi componenti), come modificato dalla presente legge: 
          "Art. 26. Produzione di medicinali derivati  dal  sangue  o
          dal plasma. 
          1. Alla raccolta e al controllo del  sangue  e  del  plasma
          umani da utilizzare per  la  produzione  di  medicinali  si
          applica  quanto  disposto  dal  presente  decreto.  Per  il
          raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui  all'articolo  2,
          paragrafo 3, della direttiva 2005/62/CE della  Commissione,
          del 30 settembre 2005, il plasma raccolto in  Paesi  esteri
          ed i  relativi  intermedi,  destinati  alla  produzione  di
          medicinali  emoderivati,  devono  rispondere  ai  requisiti
          previsti dalla vigente farmacopea europea ed alle direttive
          europee applicabili,  anche  in  considerazione  di  quanto
          previsto  dall'articolo   135,   comma   2,   del   decreto
          legislativo 24  aprile  2006,  n.  219.  Con  modalita'  da
          individuare con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1,
          della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e nel  rispetto  degli
          obiettivi  di  cui   all'articolo   110   della   direttiva
          2001/83/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  6
          novembre 2001, sono comunque ammessi alla  lavorazione  per
          la produzione di medicinali emoderivati da commercializzare
          al di fuori dell'Unione europea il  plasma  ed  i  relativi
          intermedi provenienti dai centri di raccolta  e  produzione
          di Paesi terzi salvo che detti  centri  risultino  allocati
          sul territorio degli Stati  Uniti  o  del  Canada  e  siano
          approvati dalla competente autorita' statunitense.  In  tal
          caso non e' richiesta alcuna preventiva  autorizzazione  ai
          sensi dell'articolo  5  del  decreto  ministeriale  del  12
          aprile 2012 del Ministero  della  salute,  ma  una  formale
          notifica a firma della persona qualificata del  produttore,
          corredata da copia della vigente autorizzazione  rilasciata
          dal centro. Il decreto di  cui  al  periodo  precedente  e'
          adottato entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della presente disposizione.(omissis)" 
 
          Note all'art. 1, comma 137: 
          Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
          1953, n. 959 (Norme  modificatrici  del  T.U.  delle  leggi
          sulle acque e sugli impianti elettrici): 
          "Art. 1. Il Ministro per i lavori pubblici, sentito  quello
          per  l'agricoltura  e  foreste,  stabilisce,  con   proprio
          decreto,  quali  sono  i  «bacini  imbriferi  montani»  nel
          territorio nazionale e determina il  perimetro  di  ognuno.
          Tale determinazione dev'essere adottata entro un anno dalla
          data di entrata in vigore della  presente  legge  per  quei
          bacini ove gia' esistono concessioni di grandi  derivazioni
          per produzione di forza motrice ed entro tre anni  in  ogni
          altro caso. 
          I Comuni che in tutto o in parte sono compresi  in  ciascun
          bacino  imbrifero  montano  sono  costituiti  in  consorzio
          obbligatorio qualora ne facciano domanda non  meno  di  tre
          quinti di essi. 
          Se il  bacino  imbrifero  e'  compreso  in  piu'  Province,
          qualora ricorrano le modalita' di cui al precedente  comma,
          deve costituirsi un consorzio per ogni Provincia. 
          Il Ministro per i lavori pubblici nel caso di consorzi  tra
          Comuni di piu'  province  stabilira'  la  ripartizione  dei
          proventi derivanti  dal  sovracanone  di  cui  al  presente
          articolo. 
          I Comuni gia' rivieraschi  agli  effetti  del  testo  unico
          approvato con R.D. 11 dicembre 1933, numero  1775,  e  quei
          Comuni  che  in  conseguenza  di  nuove  opere  vengano   a
          rivestire  i  caratteri  di  Comuni  rivieraschi  ai  sensi
          dell'art. 52 del testo unico, fanno parte  di  diritto  del
          bacino  imbrifero,  anche  se  non  vengono   inclusi   nel
          perimetro del bacino stesso. 
          Il Ministro  per  i  lavori  pubblici  includera'  con  suo
          decreto nei consorzi quei Comuni  che,  in  conseguenza  di
          nuove opere, vengano a  rivestire  i  caratteri  di  Comuni
          rivieraschi ai sensi dell'attuale art. 52 del testo unico. 
          I consorzi di cui ai  commi  precedenti  sono  retti  dalle
          disposizioni di cui al titolo  IV  del  testo  unico  della
          legge comunale e provinciale, approvato con  R.D.  3  marzo
          1934, n.  383.  I  provvedimenti  di  autorizzazione  e  di
          approvazione delle deliberazioni dei consorzi,  riguardanti
          opere pubbliche, qualunque sia  l'importo  delle  medesime,
          sono adottati previo parere  del  Provveditorato  regionale
          per le opere pubbliche. 
          I  concessionari  di   grandi   derivazioni   d'acqua   per
          produzione di forza motrice, anche se gia' in atto, le  cui
          opere  di  presa  siano  situate  in  tutto  o  in   parte,
          nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti,
          in sostituzione degli oneri di cui all'art.  52  del  testo
          unico delle leggi sulle acque e sugli  impianti  elettrici,
          approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, al  pagamento
          di un sovracanone annuo di lire 1300 per ogni chilowatt  di
          potenza   nominale   media,   risultante    dall'atto    di
          concessione. 
          Il sovracanone decorre: 
          a) dalla data di entrata in vigore della presente  legge  e
          con le scadenze stabilite per il canone demaniale  per  gli
          impianti sui quali a tale data gia' sia  dovuto  il  canone
          demaniale; 
          b) dalla data di entrata in funzione degli impianti,  negli
          altri casi; 
          c) nel caso di entrata in funzione parziale degli  impianti
          il  canone  decorrera'   in   proporzione   della   potenza
          installata in rapporto a quella concessa.  A  tal  fine  il
          Ministro per i lavori pubblici comunichera' a quello per le
          finanze gli elementi per la determinazione provvisoria  del
          canone demaniale e dei  sovracanoni,  che  verranno  pagati
          immediatamente, salvo conguaglio  in  sede  di  concessione
          definitiva. 
          In  attesa  della  costituzione  dei  consorzi  di  cui  ai
          precedenti  commi  secondo  e  terzo,  i  sovracanoni  sono
          versati  su  un  conto  corrente  fruttifero  della   Banca
          d'Italia, intestato al Ministro per i lavori  pubblici,  il
          quale provvede alla ripartizione fra i vari consorzi. 
          All'atto della decorrenza  del  sovracanone  di  cui  sopra
          cessano gli obblighi  derivanti  dall'art.  52  del  citato
          testo unico, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. 
          I  Comuni  rivieraschi  che   abbiano   stipulato   con   i
          concessionari   convenzioni,   patti   e    contratti    in
          applicazione  dell'articolo  stesso   hanno   facolta'   di
          chiederne  il  mantenimento  in   vigore.   In   tal   caso
          l'ammontare del sovracanone di  cui  al  presente  articolo
          sara'  decurtato   del   valore   della   prestazione.   La
          valutazione di esso, in mancanza di accordo tra  le  parti,
          sara' fatta dal Ministro per i lavori pubblici, sentito  il
          Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il  pagamento  del
          sovracanone, con le modalita' di cui al presente  articolo,
          non e'  sospeso  dalla  pendenza  della  valutazione  della
          prestazione. 
          Quando  una  derivazione  interessa  piu'  Comuni  o   piu'
          consorzi,  il  riparto  del  sovracanone  e'  stabilito  di
          accordo fra  essi  entro  sei  mesi  o,  in  mancanza,  dal
          Ministro  per  i  lavori  pubblici,  sentito  il  Consiglio
          superiore dei lavori  pubblici,  in  relazione  ai  bisogni
          delle singole zone e ai danni da esse subiti in conseguenza
          della derivazione. 
          Nel caso di consorzio, il sovracanone di  cui  al  presente
          articolo e' attribuito ad un fondo comune,  a  disposizione
          del  consorzio  o  dei  consorzi  compresi  nel   perimetro
          interessato, il quale fondo e' impiegato  esclusivamente  a
          favore del progresso economico e sociale delle popolazioni,
          nonche' ad opere di sistemazione montana che non  siano  di
          competenza dello Stato. 
          Il consorzio dei Comuni predispone annualmente il programma
          degli  investimenti   e   lo   sottopone   all'approvazione
          dell'autorita' competente a norma del presente articolo. 
          La  presente  legge  e  la  pubblicazione  nella   Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  dei  decreti  determinanti  i
          perimetri dei bacini imbriferi montani  non  sospendono  il
          corso dei disciplinari di  concessione  gia'  firmati,  che
          contemplano gli oneri di cui all'art. 52 del  citato  testo
          unico approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775." 
 
          Note all'art. 1, comma 140: 
          Si  riporta  il   testo   dell'articolo   33   del   citato
          decreto-legge  n.  98  del  2011,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
          "Art. 33 Disposizioni  in  materia  di  valorizzazione  del
          patrimonio immobiliare. 
          In vigore dal 15 agosto 2012 
          1. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          e' costituita una societa' di gestione del risparmio avente
          capitale sociale pari ad almeno  un  milione  di  euro  per
          l'anno  2012,  per  l'istituzione  di  uno  o  piu'   fondi
          d'investimento   al   fine   di   partecipare   in    fondi
          d'investimento immobiliari chiusi promossi o partecipati da
          regioni, provincie, comuni anche  in  forma  consorziata  o
          associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto  2000,
          n.  267,  ed  altri  enti  pubblici  ovvero   da   societa'
          interamente partecipate  dai  predetti  enti,  al  fine  di
          valorizzare o dismettere il proprio patrimonio  immobiliare
          disponibile. Per  le  stesse  finalita'  di  cui  al  primo
          periodo e' autorizzata la spesa di 3 milioni  di  euro  per
          l'anno 2013. La pubblicazione del suddetto decreto fa luogo
          ad ogni adempimento di legge. Il capitale della societa' di
          gestione del risparmio di cui al primo periodo del presente
          comma e' detenuto interamente dal Ministero dell'economia e
          delle finanze, fatto salvo quanto previsto  dal  successivo
          comma 8-bis. I fondi istituiti dalla societa'  di  gestione
          del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle
          finanze partecipano a quelli di cui al comma 2 mediante  la
          sottoscrizione di quote da questi ultimi  offerte  su  base
          competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire
          la  liquidita'  necessaria  per  la   realizzazione   degli
          interventi  di  valorizzazione.  I  fondi  istituiti  dalla
          societa' di gestione del risparmio costituita dal  Ministro
          dell'economia e delle finanze ai sensi del  presente  comma
          investono anche direttamente al fine di acquisire  immobili
          in locazione passiva alle  pubbliche  amministrazioni.  Con
          successivo  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  possono   essere   stabilite   le   modalita'   di
          partecipazione del  suddetto  fondo  a  fondi  titolari  di
          diritti di concessione o  d'uso  su  beni  indisponibili  e
          demaniali, che prevedano la possibilita' di locare in tutto
          o in parte il bene oggetto della concessione. 
          2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare  promossi  o
          partecipati da regioni, provincie, comuni  anche  in  forma
          consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18
          agosto 2000, n. 267, ed da altri enti  pubblici  ovvero  da
          societa' interamente  partecipate  dai  predetti  enti,  ai
          sensi  del  comma  1  possono  essere  apportati  a  fronte
          dell'emissione  di  quote  del   fondo   medesimo,   ovvero
          trasferiti, beni immobili e diritti reali immobiliari,  con
          le procedure dell'articolo 58 del decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, nonche' quelli trasferiti ai sensi del
          decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Tali  apporti  o
          trasferimenti devono avvenire sulla  base  di  progetti  di
          utilizzo  o  di  valorizzazione  approvati   con   delibera
          dell'organo di governo  dell'ente,  previo  esperimento  di
          procedure di  selezione  della  Societa'  di  gestione  del
          risparmio tramite procedure di evidenza  pubblica.  Possono
          presentare  proposte  di  valorizzazione   anche   soggetti
          privati secondo le modalita' di cui al decreto  legislativo
          12 aprile 2006, n. 163. Nel caso dei beni individuati sulla
          base di quanto  previsto  dall'articolo  3,  comma  3,  del
          decreto legislativo 28  maggio  2010,  n.  85,  la  domanda
          prevista dal comma 4, dell'articolo 3  del  citato  decreto
          legislativo puo'  essere  motivata  dal  trasferimento  dei
          predetti beni  ai  fondi  di  cui  al  presente  comma.  E'
          abrogato l'articolo 6 del  decreto  legislativo  28  maggio
          2010, n. 85. I soggetti indicati all'articolo  4,  comma  1
          del decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  351,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,  n.  410,
          possono apportare beni ai suddetti fondi. 
          3. L'investimento nei fondi di cui  ai  commi  1,  8-ter  e
          8-quater, e' compatibile con  le  vigenti  disposizioni  in
          materia di attivita' di copertura  delle  riserve  tecniche
          delle  compagnie  di  assicurazione  di  cui   al   decreto
          legislativo  7  settembre  2005,  n.   209   e   successive
          modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP nn. 147 e  148  del
          1996 e n. 36 del  2011,  e  successive  modificazioni,  nei
          limiti ed alle condizioni ivi contenuti. Il venti per cento
          del  piano  di  impiego  dei  fondi  disponibili   previsto
          dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969,  n.  153,  per
          gli enti pubblici, di natura assicurativa o  previdenziale,
          per  gli  anni  2012,  2013  e  2014  e'   destinato   alla
          sottoscrizione delle quote dei fondi di cui al comma 1.  Il
          venti per cento del piano di impiego di cui  al  precedente
          periodo e' destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014,  alla
          sottoscrizione delle quote dei fondi di cui  ai  successivi
          commi 8-ter e  8-quater.  La  Cassa  depositi  e  prestiti,
          secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 4-bis del
          decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  9  aprile  2009,  n.  33,  puo'
          partecipare ai fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater. 
          4.  La  destinazione  funzionale  dei   beni   oggetto   di
          conferimento o trasferimento ai fondi di cui  ai  commi  2,
          8-ter  e  8-quater  puo'  essere  conseguita  mediante   il
          procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo
          18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni
          previste dalla legislazione regionale. Il  procedimento  si
          conclude entro il termine perentorio di  180  giorni  dalla
          data della delibera con cui viene promossa la  costituzione
          dei fondi.  Con  la  medesima  procedura  si  procede  alla
          regolarizzazione edilizia  ed  urbanistica  degli  immobili
          conferiti. L'apporto o il trasferimento ai fondi di cui  ai
          commi 2, 8-ter e 8-quater e'  sospensivamente  condizionato
          al  completamento   delle   procedure   amministrative   di
          valorizzazione e di  regolarizzazione.  Fino  a  quando  la
          valorizzazione  dei  beni  trasferiti  al  fondo  non   sia
          completata,  secondo  le   valutazioni   effettuate   dalla
          relativa societa' di gestione  del  risparmio,  i  soggetti
          apportanti non possono alienare la maggioranza delle  quote
          del fondo. A seguito dell'apporto ai fondi di cui al  comma
          8-ter da parte degli Enti territoriali e' riconosciuto,  in
          favore di questi ultimi, un ammontare pari almeno al 70 per
          cento del valore di apporto dei beni in  quote  del  fondo;
          compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria
          dei fondi gestiti dalla societa' di gestione del  risparmio
          di cui  al  comma  1,  la  restante  parte  del  valore  e'
          corrisposta in denaro. 
          5. Per gli immobili sottoposti alle norme di tutela di  cui
          al decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
          Codice dei beni culturali e del paesaggio, si applicano gli
          articoli 12 e 112 del citato decreto  legislativo,  nonche'
          l'articolo 5, comma 5, del decreto  legislativo  28  maggio
          2010, n. 85. 
          6. All'articolo 58 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, dopo il comma  9  e'  aggiunto  il  seguente:
          "9-bis. In caso di conferimento  a  fondi  di  investimento
          immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma
          1, la destinazione  funzionale  prevista  dal  piano  delle
          alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto
          alle previsioni urbanistiche  ed  edilizie  vigenti  ed  in
          itinere, puo' essere conseguita mediante il procedimento di
          cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
          n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste  dalla
          legislazione regionale. Il procedimento si  conclude  entro
          il termine perentorio di 180 giorni  dall'apporto  o  dalla
          cessione sotto pena  di  retrocessione  del  bene  all'ente
          locale.  Con  la  medesima  procedura   si   procede   alla
          regolarizzazione edilizia  ed  urbanistica  degli  immobili
          conferiti." 
          7. Agli apporti e ai trasferimenti ai fondi  effettuati  ai
          sensi del presente articolo si applicano le agevolazioni di
          cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 14-bis  della  legge  25
          gennaio  1994,  n.  86,  e  gli  articoli  1,  3  e  4  del
          decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 
          8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  del
          presente decreto la societa' Patrimonio dello Stato  s.p.a.
          e' sciolta ed e' posta in  liquidazione  con  le  modalita'
          previste dal codice civile. 
          8-bis. I fondi istituiti dalla  societa'  di  gestione  del
          risparmio costituita dal Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze possono  acquistare  immobili  ad  uso  ufficio  di
          proprieta' degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi
          o da altre pubbliche amministrazioni nonche' altri immobili
          di proprieta' dei medesimi enti di cui  sia  completato  il
          processo di  valorizzazione  edilizio-urbanistico,  qualora
          inseriti  in  programmi  di  valorizzazione,   recupero   e
          sviluppo  del  territorio.  Le  azioni  della  societa'  di
          gestione del risparmio di cui al  comma  1  possono  essere
          trasferite, mediante decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, a titolo gratuito all'Agenzia  del  demanio.
          Con apposita convenzione, a titolo oneroso, sono regolati i
          rapporti fra la societa' di gestione di cui al  comma  1  e
          l'Agenzia del demanio. Per le attivita' svolte ai sensi del
          presente articolo dall'Agenzia  del  demanio,  quest'ultima
          utilizza parte delle  risorse  appostate  sul  capitolo  di
          spesa n. 7754  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui all'ultimo
          periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre
          2011, n. 183, sono utilizzate dall'Agenzia del demanio  per
          l'individuazione o l'eventuale costituzione della  societa'
          di  gestione  del  risparmio  o  delle  societa',  per   il
          collocamento delle quote del fondo  o  delle  azioni  della
          societa',   nonche'   per   tutte   le   attivita',   anche
          propedeutiche, connesse alle operazioni di cui al  presente
          articolo. 
          8-ter. Allo scopo di conseguire  la  riduzione  del  debito
          pubblico  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,
          attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui  al
          comma 1, promuove, con le modalita' di cui  all'articolo  4
          del decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  351,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la
          costituzione di uno  o  piu'  fondi  comuni  d'investimento
          immobiliare, a  cui  trasferire  o  conferire  immobili  di
          proprieta'  dello  Stato  non  utilizzati   per   finalita'
          istituzionali,  nonche'  diritti  reali   immobiliari.   Le
          risorse derivanti dalla cessione delle quote del  Ministero
          dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate  al  Fondo  per
          l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato,  e   destinate   al
          pagamento dei debiti dello Stato;  a  tale  ultimo  fine  i
          corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo  speciale
          per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e
          al Fondo speciale per la reiscrizione dei  residui  perenti
          in conto capitale, ovvero  possono  essere  utilizzati  per
          incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1,
          lettera b),  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,
          n.  27.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, si provvede alla determinazione delle  percentuali
          di riparto tra le finalita' indicate nel presente comma. Le
          societa' controllate direttamente  o  indirettamente  dallo
          Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento
          a tali fondi di immobili di  proprieta'.  Possono  altresi'
          essere trasferiti o conferiti  ai  medesimi  fondi  i  beni
          valorizzabili,  suscettibili  di  trasferimento  ai   sensi
          dell'articolo  5,  comma  1,  lettera   e),   del   decreto
          legislativo 28 maggio 2010, n. 85, individuati dall'Agenzia
          del demanio e a  seguito  di  apposita  manifestazione,  da
          parte dei competenti organi degli Enti  interessati,  della
          volonta'  di  valorizzazione  secondo  le   procedure   del
          presente comma. I  decreti  del  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze   di   cui   all'articolo   4   del   citato
          decreto-legge 25  settembre  2001,  n.  351,  disciplinano,
          altresi', le modalita' di concertazione con  le  competenti
          strutture  tecniche  dei   diversi   livelli   di   governo
          territoriale interessati, nonche' l'attribuzione agli  Enti
          territoriali delle quote  dei  fondi,  nel  rispetto  della
          ripartizione e per le finalita'  previste  dall'articolo  9
          del  decreto   legislativo   28   maggio   2010,   n.   85,
          limitatamente ai  beni  di  cui  all'articolo  5,  comma  1
          lettera e), sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai
          predetti fondi immobiliari. Ai fondi  di  cui  al  presente
          comma possono conferire beni anche i  soggetti  di  cui  al
          comma 2 con le modalita' ivi previste, ovvero con  apposita
          deliberazione  adottata  secondo  le   procedure   di   cui
          all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, anche in deroga all'obbligo di  allegare  il  piano
          delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio.
          Tale delibera deve indicare espressamente  le  destinazioni
          urbanistiche  non   compatibili   con   le   strategie   di
          trasformazione   urbana.   La   totalita'   delle   risorse
          rivenienti  dalla  valorizzazione  ed   alienazione   degli
          immobili di proprieta' delle Regioni e  degli  Enti  locali
          trasferiti ai fondi di cui al presente comma, e'  destinata
          alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza  del
          debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente,  a
          spese di investimento. 
          8-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma  8-ter,
          il Ministro dell'economia e delle  finanze,  attraverso  la
          societa' di gestione del  risparmio  di  cui  al  comma  1,
          promuove, altresi', con le modalita' di cui all'articolo  4
          del decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  351,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,  n.  410,
          uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare  a  cui
          sono trasferiti o conferiti, ai  sensi  del  comma  4,  gli
          immobili di proprieta' dello Stato non piu' utilizzati  dal
          Ministero  della  difesa  per  finalita'  istituzionali   e
          suscettibili  di  valorizzazione,  nonche'  diritti   reali
          immobiliari. Con uno o piu'  decreti  del  Ministero  della
          difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da emanarsi il primo
          entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti
          disposizioni, sono individuati tutti i beni  di  proprieta'
          statale assegnati al medesimo Dicastero  e  non  utilizzati
          dallo stesso  per  finalita'  istituzionali.  L'inserimento
          degli  immobili  nei  predetti  decreti  ne  determina   la
          classificazione come patrimonio disponibile dello Stato.  A
          decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  nella   Gazzetta
          Ufficiale dei citati decreti, l'Agenzia del  demanio  avvia
          le procedure di regolarizzazione e valorizzazione  previste
          dal  presente   articolo   ovvero   dall'articolo   33-bis,
          limitatamente ai beni suscettibili  di  valorizzazione.  Al
          predetto Dicastero sono attribuite  le  risorse  rivenienti
          dalla cessione delle quote dei fondi a cura  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze in misura del 30  per  cento,
          con prioritaria  destinazione  alla  razionalizzazione  del
          settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di  natura
          ricorrente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
          finanze, su  indicazione  dell'Agenzia  del  demanio,  sono
          assegnate una  parte  delle  restanti  quote  dello  stesso
          Ministero, nella misura massima del 25 per cento  e  minima
          del 10 per  cento  delle  stesse,  agli  Enti  territoriali
          interessati dalle procedure di cui al  presente  comma;  le
          risorse  rivenienti  dalla  cessione  delle   stesse   sono
          destinate alla riduzione del debito dell'Ente  e,  solo  in
          assenza del debito, o comunque per la  parte  eventualmente
          eccedente, a spese di investimento.  Le  risorse  derivanti
          dalla cessione delle quote del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze sono versate all'entrata del  bilancio  dello
          Stato per essere riassegnate al  Fondo  per  l'ammortamento
          dei titoli di Stato, e destinate al  pagamento  dei  debiti
          dello Stato; a tale ultimo  fine  i  corrispettivi  possono
          essere riassegnati al Fondo speciale per  reiscrizione  dei
          residui perenti delle spese correnti e  al  Fondo  speciale
          per la reiscrizione dei residui perenti in conto  capitale,
          ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo
          stabilito  dall'articolo  35,  comma  1,  lettera  b),  del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27.  Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  si
          provvede alla determinazione delle percentuali  di  riparto
          tra le finalita' indicate nel presente comma. Gli immobili,
          individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui
          al secondo periodo del presente comma, non suscettibili  di
          valorizzazione rientrano nella disponibilita'  dell'Agenzia
          del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo  le
          norme vigenti. Spettano  all'Amministrazione  della  difesa
          tutti gli obblighi di custodia degli  immobili  individuati
          con  i  predetti  decreti,  fino  al  conferimento   o   al
          trasferimento degli stessi ai  fondi  di  cui  al  presente
          comma ovvero fino  alla  formale  riconsegna  dei  medesimi
          all'Agenzia del  demanio.  La  predetta  riconsegna  e'  da
          effettuarsi  gradualmente  e  d'intesa  con  l'Agenzia  del
          demanio,  a  far  data  dal  centoventesimo  giorno   dalla
          pubblicazione in Gazzetta Ufficiale  dei  relativi  decreti
          individuativi. 
          8-quinquies.  In  deroga  alla   normativa   vigente,   con
          provvedimenti  dell'Agenzia   del   demanio   e'   disposto
          d'ufficio, laddove  necessario,  sulla  base  di  elaborati
          planimetrici   in   possesso,   l'accatastamento    o    la
          regolarizzazione catastale  degli  immobili  di  proprieta'
          dello Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione
          della  difesa.  A  seguito  dell'emanazione  dei   predetti
          provvedimenti, la competente Agenzia fiscale  procede  alle
          conseguenti attivita' di iscrizione catastale. In  caso  di
          dismissione  degli  immobili  di  proprieta'  dello  Stato,
          eventuali   regolarizzazioni   catastali   possono   essere
          eseguite,   anche   successivamente   agli   atti   o    ai
          provvedimenti di trasferimento, a  cura  degli  acquirenti.
          Tutte le attivita' rese  in  favore  delle  Amministrazioni
          dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente  articolo  e
          del successivo articolo 33-bis, sono svolte da quest'ultima
          a titolo oneroso sulla base di specifiche  convenzioni  con
          le parti interessate. 
          8-sexies. I  decreti  di  cui  al  presente  articolo  sono
          soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti." 
 
          Note all'art. 1, comma 141: 
          Si riporta il testo  del  comma  3  dell'articolo  1  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
          "Art. 1. (omissis) 
          3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche  di  cui
          al comma 2 e' operata annualmente  dall'ISTAT  con  proprio
          provvedimento e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  entro
          il 30 settembre." 
 
          Note all'art. 1, comma 145: 
          Si riporta il testo dell'articolo 2  del  decreto-legge  10
          ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti  in  materia  di
          finanza e funzionamento degli  enti  territoriali,  nonche'
          ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel
          maggio 2012): 
          "Art. 2. Riduzione dei costi della politica nelle regioni. 
          In vigore dal 8 dicembre 2012 
          1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica  e  per
          il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal  2013
          una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti  erariali
          a favore delle regioni,  diversi  da  quelli  destinati  al
          finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   al
          trasporto pubblico locale, e' erogata a condizione  che  la
          regione, con le modalita' previste dal proprio ordinamento,
          entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto  qualora  occorra  procedere  a  modifiche
          statutarie: 
          a) abbia dato applicazione a quanto previsto  dall'articolo
          14, comma 1, lettere a), b), d) ed e), del decreto-legge 13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148; 
          b) abbia definito l'importo dell'indennita' di  funzione  e
          dell'indennita' di carica, nonche' delle spese di esercizio
          del mandato, dei consiglieri e degli  assessori  regionali,
          spettanti in virtu' del loro mandato, in modo tale che  non
          ecceda  complessivamente   l'importo   riconosciuto   dalla
          regione  piu'  virtuosa.  La  regione  piu'   virtuosa   e'
          individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano entro il 10 dicembre 2012. Decorso inutilmente tale
          termine,  la  regione  piu'  virtuosa  e'  individuata  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua
          delega, del Ministro per gli affari regionali, il turismo e
          lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno,  per  la
          pubblica   amministrazione   e   la    semplificazione    e
          dell'economia e  delle  finanze,  adottato  nei  successivi
          quindici giorni; 
          c)  abbia  disciplinato  l'assegno  di  fine  mandato   dei
          consiglieri regionali in modo tale che non ecceda l'importo
          riconosciuto dalla regione piu' virtuosa. La  regione  piu'
          virtuosa e' individuata dalla Conferenza permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni, e le  province  autonome
          di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012 secondo le
          modalita' di cui alla lettera b). Le  disposizioni  di  cui
          alla presente lettera non si  applicano  alle  regioni  che
          abbiano abolito gli assegni di fine mandato; 
          d) abbia introdotto il divieto di cumulo  di  indennita'  o
          emolumenti, ivi comprese le indennita'  di  funzione  o  di
          presenza in  commissioni  o  organi  collegiali,  derivanti
          dalle cariche di presidente della  regione,  di  presidente
          del consiglio regionale,  di  assessore  o  di  consigliere
          regionale, prevedendo  inoltre  che  il  titolare  di  piu'
          cariche sia tenuto ad optare, fin che dura la situazione di
          cumulo  potenziale,  per  uno  solo  degli   emolumenti   o
          indennita'; 
          e) abbia previsto, per i consiglieri,  la  gratuita'  della
          partecipazione alle commissioni permanenti e speciali,  con
          l'esclusione anche di  diarie,  indennita'  di  presenza  e
          rimborsi di spese comunque denominati; 
          f)  abbia  disciplinato  le  modalita'  di  pubblicita'   e
          trasparenza  dello  stato  patrimoniale  dei  titolari   di
          cariche pubbliche elettive  e  di  governo  di  competenza,
          prevedendo che la dichiarazione, da pubblicare annualmente,
          all'inizio e alla fine del mandato, nel sito  istituzionale
          dell'ente, riguardi: i dati di reddito e di patrimonio, con
          particolare riferimento ai redditi annualmente  dichiarati;
          i  beni  immobili  e  mobili   registrati   posseduti;   le
          partecipazioni  in  societa'  quotate  e  non  quotate;  la
          consistenza degli investimenti  in  titoli  obbligazionari,
          titoli di Stato o in altre  utilita'  finanziarie  detenute
          anche tramite fondi di investimento, SICAV  o  intestazioni
          fiduciarie, stabilendo altresi' sanzioni amministrative per
          la mancata o parziale ottemperanza; 
          g) fatti salvi i rimborsi delle spese  elettorali  previsti
          dalla normativa nazionale,  abbia  definito  l'importo  dei
          contributi in favore dei gruppi consiliari, al netto  delle
          spese per il personale, da  destinare  esclusivamente  agli
          scopi istituzionali riferiti  all'attivita'  del  consiglio
          regionale  e  alle   funzioni   di   studio,   editoria   e
          comunicazione, esclusa in ogni caso  la  contribuzione  per
          partiti o movimenti politici, nonche' per  gruppi  composti
          da un solo consigliere, salvo quelli  che  risultino  cosi'
          composti gia' all'esito delle elezioni, in  modo  tale  che
          non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto  dalla
          regione piu' virtuosa, secondo  criteri  omogenei,  ridotto
          della meta'. La regione piu' virtuosa e' individuata  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro
          il 10 dicembre 2012, tenendo  conto  delle  dimensioni  del
          territorio  e  della  popolazione  residente  in   ciascuna
          regione, secondo le modalita' di cui alla lettera b); 
          h) abbia definito, per le legislature successive  a  quella
          in corso e salvaguardando per  le  legislature  correnti  i
          contratti  in  essere,  l'ammontare  delle  spese  per   il
          personale  dei  gruppi  consiliari,  secondo  un  parametro
          omogeneo, tenendo conto del numero dei  consiglieri,  delle
          dimensioni del territorio e dei  modelli  organizzativi  di
          ciascuna regione; 
          i)   abbia   dato   applicazione   alle   regole   previste
          dall'articolo  6  e  dall'articolo   9,   comma   28,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          successive modificazioni, dall'articolo 22, commi da 2 a 4,
          dall'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, e  dall'articolo
          23-ter  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011,  n.  214,  dall'articolo  3,  commi  4,  5,  6  e  9,
          dall'articolo 4, dall'articolo 5, comma 6, e  dall'articolo
          9, comma  1,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135; 
          l) abbia istituito, altresi',  un  sistema  informativo  al
          quale  affluiscono  i  dati   relativi   al   finanziamento
          dell'attivita' dei gruppi politici, curandone, altresi', la
          pubblicita' nel proprio sito  istituzionale.  I  dati  sono
          resi  disponibili,   per   via   telematica,   al   sistema
          informativo   della   Corte   dei   conti,   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  --   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato, nonche'  alla  Commissione
          per la  trasparenza  e  il  controllo  dei  rendiconti  dei
          partiti e dei movimenti  politici  di  cui  all'articolo  9
          della legge 6 luglio 2012, n. 96; 
          m) abbia adottato provvedimenti  volti  a  recepire  quanto
          disposto  dall'articolo  14,  comma  1,  lettera  f),   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148.  La
          regione, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto e fatti salvi i relativi trattamenti  gia'
          in  erogazione  a  tale   data,   fino   all'adozione   dei
          provvedimenti di cui al primo  periodo,  puo'  prevedere  o
          corrispondere  trattamenti  pensionistici  o  vitalizi   in
          favore  di  coloro  che  abbiano  ricoperto  la  carica  di
          presidente della regione, di  consigliere  regionale  o  di
          assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari: 
          1) hanno compiuto sessantasei anni di eta'; 
          2)   hanno    ricoperto    tali    cariche,    anche    non
          continuativamente, per un periodo  non  inferiore  a  dieci
          anni. Fino  all'adozione  dei  provvedimenti  di  cui  alla
          presente lettera, in assenza dei requisiti di cui ai numeri
          1) e 2), la regione non corrisponde i trattamenti  maturati
          dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.  Le
          disposizioni di cui alla presente lettera non si  applicano
          alle regioni che abbiano abolito i vitalizi; 
          n) abbia escluso, ai sensi  degli  articoli  28  e  29  del
          codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di  chi
          sia condannato in via  definitiva  per  delitti  contro  la
          pubblica amministrazione. 
          2. Ferme restando le riduzioni di cui al comma  1,  alinea,
          in caso di mancato adeguamento alle disposizioni di cui  al
          comma 1 entro i termini ivi previsti, a  decorrere  dal  1°
          gennaio  2013  i  trasferimenti  erariali  a  favore  della
          regione  inadempiente   sono   ridotti   per   un   importo
          corrispondente alla meta' delle somme da essa destinate per
          l'esercizio  2013  al  trattamento  economico   complessivo
          spettante ai membri del consiglio  regionale  e  ai  membri
          della giunta regionale. 
          3. Gli enti interessati comunicano il documentato  rispetto
          delle condizioni di cui al comma 1  mediante  comunicazione
          da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri e  al
          Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   entro   il
          quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini di
          cui al comma 1. Le disposizioni del comma  1  si  applicano
          anche alle regioni nelle quali, alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  il
          presidente della regione  abbia  presentato  le  dimissioni
          ovvero si  debbano  svolgere  le  consultazioni  elettorali
          entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto. Le regioni
          di cui al precedente periodo adottano  le  disposizioni  di
          cui al comma 1  entro  tre  mesi  dalla  data  della  prima
          riunione del  nuovo  consiglio  regionale  ovvero,  qualora
          occorra procedere a modifiche statutarie,  entro  sei  mesi
          dalla  medesima  data.  Ai  fini  del  coordinamento  della
          finanza  pubblica,  se,   all'atto   dell'indizione   delle
          elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, la regione
          non ha provveduto all'adeguamento statutario nei termini di
          cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge
          13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 14 settembre 2011, n.  148,  le  elezioni  sono
          indette per il numero  massimo  dei  consiglieri  regionali
          previsto,  in  rapporto  alla  popolazione,  dal   medesimo
          articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n.  138
          del 2011. 
          4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano  provvedono  ad  adeguare  i  propri
          ordinamenti a quanto previsto dal comma  1  compatibilmente
          con i propri statuti di autonomia e con le  relative  norme
          di attuazione. 
          5. Qualora le regioni non adeguino i loro ordinamenti entro
          i termini di cui al comma 1 ovvero entro quelli di  cui  al
          comma 3, alla regione inadempiente e' assegnato,  ai  sensi
          dell'articolo 8 della legge  5  giugno  2003,  n.  131,  il
          termine di  novanta  giorni  per  provvedervi.  Il  mancato
          rispetto di tale ulteriore  termine  e'  considerato  grave
          violazione di  legge  ai  sensi  dell'articolo  126,  primo
          comma, della Costituzione. 
          6. All'articolo 2 della legge 23  dicembre  2009,  n.  191,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma 83, secondo periodo, le parole: «il  presidente
          della regione commissario ad acta»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «il presidente della regione o un altro  soggetto
          commissario ad acta»; 
          b) dopo il comma 84 e' inserito il seguente: 
          «84-bis.  In  caso  di  dimissioni  o  di  impedimento  del
          presidente della regione il Consiglio dei  ministri  nomina
          un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati
          nel  terzo   e   quarto   periodo   del   comma   83   fino
          all'insediamento del nuovo presidente della regione o  alla
          cessazione della causa di impedimento. Il presente comma si
          applica  anche  ai  commissariamenti  disposti   ai   sensi
          dell'articolo 4, comma  2,  del  decreto-legge  1°  ottobre
          2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni.». 
          7. Al terzo periodo del comma 6 dell'articolo 1 della legge
          3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, dopo  le
          parole: «Camera dei deputati» sono inserite le seguenti: «o
          di un Consiglio regionale». 
 
          Note all'art. 1, comma 146: 
          Si riporta il testo  del  comma  2  dell'articolo  1  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
          "Art. 1. (omissis) 
          2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia
          di  finanza  pubblica,  per  amministrazioni  pubbliche  si
          intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti  indicati
          a  fini  statistici  nell'elenco  oggetto  del   comunicato
          dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)  in  data  24
          luglio  2010,  pubblicato  in  pari  data  nella   Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  171,  nonche'  a
          decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti  indicati  a
          fini statistici dal predetto Istituto  nell'elenco  oggetto
          del comunicato del medesimo Istituto in data  30  settembre
          2011, pubblicato in  pari  data  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della   Repubblica   italiana   n.   228,   e    successivi
          aggiornamenti ai sensi del comma 3 del  presente  articolo,
          effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui   agli
          specifici regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'
          indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni." 
 
          Note all'art. 1, comma 147: 
          Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento  del
          lavoro alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche),
          come modificato dalla presente legge: 
          "7. Gestione delle risorse umane. 
          1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parita' e pari
          opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di  ogni  forma
          di  discriminazione,  diretta  e  indiretta,  relativa   al
          genere, all'eta', all'orientamento  sessuale,  alla  razza,
          all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla
          lingua, nell'accesso al lavoro,  nel  trattamento  e  nelle
          condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle
          promozioni e  nella  sicurezza  sul  lavoro.  Le  pubbliche
          amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro
          improntato al benessere  organizzativo  e  si  impegnano  a
          rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma  di  violenza
          morale o psichica al proprio interno. 
          2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la liberta' di
          insegnamento e l'autonomia professionale nello  svolgimento
          dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca. 
          3. Le amministrazioni pubbliche individuano  criteri  certi
          di priorita' nell'impiego flessibile del personale, purche'
          compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro,
          a  favore  dei  dipendenti  in  situazioni  di   svantaggio
          personale, sociale e familiare e dei  dipendenti  impegnati
          in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
          1991, n. 266. 
          4. Le amministrazioni  pubbliche  curano  la  formazione  e
          l'aggiornamento del  personale,  ivi  compreso  quello  con
          qualifiche dirigenziali, garantendo altresi'  l'adeguamento
          dei  programmi  formativi,  al  fine  di  contribuire  allo
          sviluppo   della   cultura   di   genere   della   pubblica
          amministrazione. 
          5.  Le  amministrazioni  pubbliche  non   possono   erogare
          trattamenti economici accessori che non corrispondano  alle
          prestazioni effettivamente rese. 
          6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in
          servizio, le amministrazioni  pubbliche  possono  conferire
          incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di
          natura occasionale o coordinata e continuativa, ad  esperti
          di  particolare   e   comprovata   specializzazione   anche
          universitaria, in  presenza  dei  seguenti  presupposti  di
          legittimita': 
          a) l'oggetto  della  prestazione  deve  corrispondere  alle
          competenze attribuite dall'ordinamento  all'amministrazione
          conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
          e deve risultare coerente con le esigenze di  funzionalita'
          dell'amministrazione conferente; 
          b) l'amministrazione deve avere  preliminarmente  accertato
          l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le  risorse  umane
          disponibili al suo interno; 
          c) la  prestazione  deve  essere  di  natura  temporanea  e
          altamente  qualificata;  non   e'   ammesso   il   rinnovo;
          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto
          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma
          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di
          affidamento dell'incarico. 
          d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo,
          oggetto e compenso della collaborazione. 
          Si    prescinde    dal    requisito    della     comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  di  natura   occasionale   o
          coordinata e continuativa per attivita' che debbano  essere
          svolte da professionisti iscritti in ordini o  albi  o  con
          soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo,
          dei  mestieri  artigianali  o  dell'attivita'   informatica
          nonche' a supporto dell'attivita' didattica e  di  ricerca,
          per i servizi di orientamento, compreso il collocamento,  e
          di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza  nuovi
          o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  ferma
          restando la necessita' di accertare la maturata  esperienza
          nel settore. 
          Il ricorso  a  contratti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa per lo svolgimento  di  funzioni  ordinarie  o
          l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
          causa di responsabilita' amministrativa  per  il  dirigente
          che  ha  stipulato  i   contratti.   Il   secondo   periodo
          dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004,
          n. 168,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          luglio  2004,  n.  191,  e'  soppresso.  Si  applicano   le
          disposizioni  previste  dall'articolo  36,  comma  3,   del
          presente decreto. 
          6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e  rendono
          pubbliche,  secondo   i   propri   ordinamenti,   procedure
          comparative  per  il  conferimento   degli   incarichi   di
          collaborazione. 
          6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6,  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. 
          6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e  6-ter
          non si applicano ai componenti degli organismi di controllo
          interno  e  dei  nuclei  di  valutazione,   nonche'   degli
          organismi operanti per le finalita' di cui all'articolo  1,
          comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144." 
 
          Note all'art. 1, comma 148: 
          Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 4 del citato
          decreto-legge n. n. 95  del  2012,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
          "Art. 4. (omissis) 
          10. A decorrere dall'anno 2013 le societa' di cui al  comma
          1 possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero
          con contratti di collaborazione coordinata  e  continuativa
          nel limite del 50 per cento della spesa  sostenuta  per  le
          rispettive finalita' nell'anno 2009. Le  medesime  societa'
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6  e
          6-bis, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e
          successive modificazioni, in materia di presupposti, limiti
          e  obblighi   di   trasparenza   nel   conferimento   degli
          incarichi." 
 
          Note all'art. 1, comma 149: 
          Si riporta il testo del comma  450  dell'articolo  1  della
          citata  legge  n.  296  del  2006,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
          "Art. 1. (omissis) 
          450.  Dal  1°  luglio  2007,  le  amministrazioni   statali
          centrali e periferiche,  ad  esclusione  degli  istituti  e
          delle scuole di ogni  ordine  e  grado,  delle  istituzioni
          educative  e  delle  istituzioni  universitarie,  per   gli
          acquisti di beni e servizi al  di  sotto  della  soglia  di
          rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al  mercato
          elettronico   della   pubblica   amministrazione   di   cui
          all'articolo 328,  comma  1,  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.
          207. Fermi restando gli obblighi e le facolta' previsti  al
          comma 449 del presente articolo, le  altre  amministrazioni
          pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e  servizi  di
          importo inferiore alla soglia di rilievo  comunitario  sono
          tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
          amministrazione  ovvero  ad   altri   mercati   elettronici
          istituiti ai sensi del  medesimo  articolo  328  ovvero  al
          sistema telematico  messo  a  disposizione  dalla  centrale
          regionale di riferimento per lo svolgimento delle  relative
          procedure. Per gli istituti e le scuole di  ogni  ordine  e
          grado, le istituzioni educative e le  universita'  statali,
          tenendo conto delle rispettive specificita', sono definite,
          con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
          e   della   ricerca,   linee   guida    indirizzate    alla
          razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni
          e  servizi  omogenei  per  natura  merceologica  tra   piu'
          istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente
          comma. A decorrere dal 2014 i  risultati  conseguiti  dalle
          singole istituzioni sono presi in  considerazione  ai  fini
          della distribuzione delle risorse per il funzionamento." 
 
          Note all'art. 1, comma 150: 
          Si riporta il testo del comma  449  dell'articolo  1  della
          citata  legge  n.  296  del  2006,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
          "Art. 1. (omissis) 
          449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli
          articoli 26  della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  e
          successive modificazioni, e  58  della  legge  23  dicembre
          2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali  centrali  e
          periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di  ogni
          ordine e grado, le istituzioni educative e  le  istituzioni
          universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi  utilizzando
          le   convenzioni-quadro.   Le   restanti    amministrazioni
          pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  possono
          ricorrere alle convenzioni di cui al presente  comma  e  al
          comma 456 del presente articolo,  ovvero  ne  utilizzano  i
          parametri di prezzo-qualita' come  limiti  massimi  per  la
          stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario
          nazionale sono in  ogni  caso  tenuti  ad  approvvigionarsi
          utilizzando  le  convenzioni   stipulate   dalle   centrali
          regionali  di  riferimento  ovvero,   qualora   non   siano
          operative  convenzioni  regionali,  le   convenzioni-quadro
          stipulate da Consip S.p.A." 
 
          Note all'art. 1, comma 151: 
          Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 1 del  citato
          decreto-legge  n.  95  del  2012,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
          "Art. 1. (omissis) 
          7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449
          e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo
          2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  quale
          misura  di  coordinamento  della   finanza   pubblica,   le
          amministrazioni pubbliche e le societa' inserite nel  conto
          economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre  2009,  n.
          196, a totale partecipazione pubblica diretta o  indiretta,
          relativamente  alle   seguenti   categorie   merceologiche:
          energia  elettrica,  gas,  carburanti  rete  e   carburanti
          extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa
          e  telefonia  mobile,  sono  tenute   ad   approvvigionarsi
          attraverso le convenzioni o  gli  accordi  quadro  messi  a
          disposizione  da  Consip  S.p.A.  e   dalle   centrali   di
          committenza regionali di riferimento  costituite  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 455, della legge 27  dicembre  2006,
          n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome  procedure  nel
          rispetto della normativa  vigente,  utilizzando  i  sistemi
          telematici  di  negoziazione  messi  a   disposizione   dai
          soggetti sopra indicati. La presente  disposizione  non  si
          applica alle procedure di  gara  il  cui  bando  sia  stato
          pubblicato precedentemente alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto. E' fatta  salva  la  possibilita'  di
          procedere  ad   affidamenti,   nelle   indicate   categorie
          merceologiche, anche al di fuori delle predette  modalita',
          a    condizione    che    gli    stessi    conseguano    ad
          approvvigionamenti da altre centrali  di  committenza  o  a
          procedure di evidenza pubblica, e  prevedano  corrispettivi
          inferiori a quelli indicati  nelle  convenzioni  e  accordi
          quadro messi  a  disposizione  da  Consip  S.p.A.  e  dalle
          centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti
          dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva
          con  possibilita'  per  il  contraente  di  adeguamento  ai
          predetti   corrispettivi   nel    caso    di    intervenuta
          disponibilita' di convenzioni Consip e  delle  centrali  di
          committenza regionali che prevedano condizioni  di  maggior
          vantaggio   economico.   La   mancata   osservanza    delle
          disposizioni  del  presente  comma  rileva  ai  fini  della
          responsabilita' disciplinare e per danno erariale." 
 
          Note all'art. 1, comma 152: 
          Si riporta  il  testo  del  comma  3  dell'articolo  6  del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni
          urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
          "Art. 6. (omissis) 
          3.  Con decreto di natura non  regolamentare  del  Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono determinati i  termini,
          le modalita' e le condizioni degli interventi, le attivita'
          e gli  obblighi  del  gestore,  le  funzioni  di  controllo
          nonche' la  composizione  e  i  compiti  del  Comitato  per
          l'amministrazione del fondo di cui al comma  4.  Sino  alla
          emanazione del decreto restano in vigore  i  criteri  e  le
          procedure attualmente vigenti". 
 
          Note all'art. 1, comma 153: 
          Si riporta il testo del comma 13 dell'articolo 1 del citato
          decreto-legge  n.  95  del  2012,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
          "Art. 1. (omissis) 
          13. Le amministrazioni pubbliche  che  abbiano  validamente
          stipulato un autonomo contratto di fornitura o  di  servizi
          hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto,
          previa formale comunicazione all'appaltatore con  preavviso
          non inferiore a quindici giorni e  previo  pagamento  delle
          prestazioni gia' eseguite oltre al decimo delle prestazioni
          non ancora eseguite, nel caso in cui,  tenuto  conto  anche
          dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite,
          i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai
          sensi dell'articolo 26, comma 1, della  legge  23  dicembre
          1999, n. 488  successivamente  alla  stipula  del  predetto
          contratto  siano  migliorativi  rispetto   a   quelli   del
          contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta  ad  una
          modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il
          limite di cui all'articolo  26,  comma  3  della  legge  23
          dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario  alla  presente
          disposizione e' nullo. Il diritto di recesso  si  inserisce
          automaticamente   nei   contratti   in   corso   ai   sensi
          dell'articolo 1339 c.c., anche  in  deroga  alle  eventuali
          clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di  mancato
          esercizio del detto diritto  di  recesso  l'amministrazione
          pubblica ne da' comunicazione alla Corte dei  conti,  entro
          il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo
          sulla  gestione  del  bilancio  e  del  patrimonio  di  cui
          all'articolo 3, comma 4, della legge 14  gennaio  1994,  n.
          20." 
 
          Note all'art. 1, comma 154: 
          Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del  citato
          decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come  modificato  dalla
          presente legge: 
          "Art. 1. (omissis) 
          1.  Successivamente alla data di entrata  in  vigore  della
          legge di conversione  del  presente  decreto,  i  contratti
          stipulati in violazione dell'articolo  26,  comma  3  della
          legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati  in
          violazione degli obblighi  di  approvvigionarsi  attraverso
          gli strumenti di acquisto messi a  disposizione  da  Consip
          S.p.A. sono nulli, costituiscono  illecito  disciplinare  e
          sono causa di responsabilita' amministrativa. Ai fini della
          determinazione del danno  erariale  si  tiene  anche  conto
          della differenza tra il prezzo,  ove  indicato,  dei  detti
          strumenti di acquisto e quello indicato nel  contratto.  Le
          centrali di  acquisto  regionali,  pur  tenendo  conto  dei
          parametri di  qualita'  e  di  prezzo  degli  strumenti  di
          acquisto messi a disposizione da Consip  S.p.A.,  non  sono
          soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3,  della
          legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione  del  primo
          periodo  del   presente   comma   non   si   applica   alle
          Amministrazioni dello Stato quando il contratto  sia  stato
          stipulato ad un prezzo piu' basso di quello  derivante  dal
          rispetto dei  parametri  di  qualita'  e  di  prezzo  degli
          strumenti  di  acquisto  messi  a  disposizione  da  Consip
          S.p.A.,  ed  a   condizione   che   tra   l'amministrazione
          interessata e l'impresa  non  siano  insorte  contestazioni
          sulla  esecuzione  di  eventuali  contratti  stipulati   in
          precedenza". 
 
          Note all'art. 1, comma 155: 
          Si riporta il testo del  comma  1  dell'articolo  26  della
          legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive  modificazioni
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello  Stato.  Legge  finanziaria  2000),  come
          modificato dalla presente legge: 
          "Art. 26. Acquisto di beni e servizi. 
          1.  Il  Ministero  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
          programmazione  economica,  nel  rispetto   della   vigente
          normativa in materia di  scelta  del  contraente,  stipula,
          anche avvalendosi di societa' di consulenza  specializzate,
          selezionate anche in deroga alla normativa di  contabilita'
          pubblica, con procedure competitive tra  primarie  societa'
          nazionali ed estere, convenzioni  con  le  quali  l'impresa
          prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della
          quantita' massima complessiva stabilita  dalla  convenzione
          ed ai prezzi  e  condizioni  ivi  previsti,  ordinativi  di
          fornitura   di   beni   e    servizi    deliberati    dalle
          amministrazioni dello  Stato  anche  con  il  ricorso  alla
          locazione   finanziaria.   I   contratti    conclusi    con
          l'accettazione di tali ordinativi non  sono  sottoposti  al
          parere di congruita' economica. Ove previsto nel  bando  di
          gara, le convenzioni possono essere  stipulate  con  una  o
          piu' imprese alle stesse condizioni  contrattuali  proposte
          dal miglior offerente." 
 
          Note all'art. 1, comma 156: 
          Si riporta il testo del comma 26-bis  dell'articolo  1  del
          citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato  dalla
          presente legge: 
          "Art. 1. (omissis) 
          26-bis. Al fine di concorrere alla  riduzione  degli  oneri
          complessivi a carico dello Stato, i costi  unitari  per  la
          manutenzione  di  beni  e  servizi,  hardware  e  software,
          praticati da fornitori terzi, sono ridotti  almeno  del  10
          per  cento  per  il  triennio   2013-2015   rispetto   alle
          condizioni  di  miglior  favore  praticate   dagli   stessi
          fornitori a Sogei S.p.A. ovvero a Consip  S.p.A.  nell'anno
          2011, anche mediante la rinegoziazione  di  contratti  gia'
          stipulati.  Nello  stesso  periodo  i  costi  unitari   per
          l'acquisizione di componenti ed  apparecchiature  hardware,
          le  cui  caratteristiche  tecniche  dovranno   essere   non
          inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011, nonche' per la
          manutenzione   di   beni   e    servizi    da    effettuare
          prioritariamente da imprese  locali  ove  possibile,  e  di
          prodotti software, sono ridotti almeno del 5 per cento. Con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con  il
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione,  sono  stabilite,  sulla  base  dei  costi
          standardizzati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera  c),
          del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, le modalita' di attuazione del presente comma." 
 
          Note all'art. 1, comma 157: 
          Si riporta il testo dell'articolo  59  del  citato  decreto
          legislativo n. 163 del 2006: 
          "Art. 59. Accordi quadro. 
          1.  Le  stazioni  appaltanti  possono  concludere   accordi
          quadro. Per i  lavori,  gli  accordi  quadro  sono  ammessi
          esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione.  Gli
          accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e  per
          gli altri servizi di natura intellettuale. 
          2. Ai fini della  conclusione  di  un  accordo  quadro,  le
          stazioni appaltanti seguono le regole di procedura previste
          dalla   presente   parte   in   tutte    le    fasi    fino
          all'aggiudicazione degli appalti  basati  su  tale  accordo
          quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando
          i  criteri  di  aggiudicazione  definiti  ai  sensi   degli
          articoli 81 e seguenti. 
          3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati
          secondo  le  procedure  previste  ai  commi  4  e  5.  Tali
          procedure sono applicabili solo tra le stazioni  appaltanti
          e gli operatori economici inizialmente  parti  dell'accordo
          quadro. In sede di aggiudicazione  degli  appalti  pubblici
          basati su un accordo quadro le parti non possono in  nessun
          caso  apportare  modifiche  sostanziali   alle   condizioni
          fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso  di
          cui al comma 4. 
          4. Quando  un  accordo  quadro  e'  concluso  con  un  solo
          operatore economico, gli appalti  basati  su  tale  accordo
          quadro sono aggiudicati entro  i  limiti  delle  condizioni
          fissate nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione  di  tali
          appalti, le  stazioni  appaltanti  possono  consultare  per
          iscritto    l'operatore    parte    dell'accordo    quadro,
          chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta. 
          5. Quando un accordo quadro e' concluso con piu'  operatori
          economici, il numero di questi deve essere  almeno  pari  a
          tre, purche' vi sia  un  numero  sufficiente  di  operatori
          economici che soddisfano i criteri di selezione, ovvero  di
          offerte   accettabili   corrispondenti   ai   criteri    di
          aggiudicazione. 
          6. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi  con  piu'
          operatori economici  possono  essere  aggiudicati  mediante
          applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro
          senza nuovo confronto competitivo. 
          7.  Per  il  caso  di  cui  al  comma  6,  l'aggiudicazione
          dell'accordo  quadro  contiene   l'ordine   di   priorita',
          privilegiando il criterio della rotazione,  per  la  scelta
          dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto. 
          8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi  con  piu'
          operatori economici, qualora  l'accordo  quadro  non  fissi
          tutte le condizioni, possono essere affidati solo dopo aver
          rilanciato il confronto competitivo fra le  parti  in  base
          alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se
          del caso,  ad  altre  condizioni  indicate  nel  capitolato
          d'oneri dell'accordo quadro, secondo la seguente procedura: 
          a) per ogni appalto da aggiudicare le  stazioni  appaltanti
          consultano per iscritto gli operatori economici che sono in
          grado di realizzare l'oggetto dell'appalto; 
          b) le stazioni appaltanti fissano  un  termine  sufficiente
          per  presentare  le  offerte  relative  a  ciascun  appalto
          specifico tenendo conto di elementi quali  la  complessita'
          dell'oggetto dell'appalto e  il  tempo  necessario  per  la
          trasmissione delle offerte; 
          c) le offerte  sono  presentate  per  iscritto  e  il  loro
          contenuto deve rimanere  segreto  fino  alla  scadenza  del
          termine previsto per la loro presentazione; 
          d)  le  stazioni  appaltanti   aggiudicano   ogni   appalto
          all'offerente che ha presentato  l'offerta  migliore  sulla
          base dei criteri di aggiudicazione fissati  nel  capitolato
          d'oneri dell'accordo quadro. 
          9. La durata di un  accordo  quadro  non  puo'  superare  i
          quattro  anni,  salvo  in  casi   eccezionali   debitamente
          motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro. 
          10. Le  stazioni  appaltanti  non  possono  ricorrere  agli
          accordi quadro in modo abusivo o  in  modo  da  ostacolare,
          limitare o distorcere la concorrenza." 
          Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001: 
          "Art. 1. (omissis) 
          2. Per amministrazioni  pubbliche  si  intendono  tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI." 
 
          Note all'art. 1, comma 158: 
          Per il testo del comma 449  dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 296 del 2006 si veda nelle  note  all'art.1  comma
          107. 
          Per il testo del comma 450  dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 296 del 2006 si veda nelle  note  all'art.1  comma
          106. 
          Si riporta il testo del comma  574  dell'articolo  2  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          Legge finanziaria 2008): 
          "Art. 2. (omissis) 
          574. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della
          legge 23 dicembre  1999,  n.  488,  e  58  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, e dall' articolo 1, commi 449 e 450,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  il   Ministero
          dell'economia e delle finanze,  sulla  base  dei  prospetti
          contenenti i dati di previsione annuale dei  fabbisogni  di
          beni e servizi di cui al comma  569,  individua,  entro  il
          mese di marzo di ogni anno, con  decreto,  segnatamente  in
          relazione agli acquisti  d'importo  superiore  alla  soglia
          comunitaria, secondo la rilevanza  del  valore  complessivo
          stimato, il grado  di  standardizzazione  dei  beni  e  dei
          servizi  ed  il  livello  di  aggregazione  della  relativa
          domanda, nonche' le tipologie dei beni e  dei  servizi  non
          oggetto di convenzioni stipulate da Consip Spa per le quali
          le  amministrazioni  statali  centrali  e  periferiche,  ad
          esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e  grado,
          delle   istituzioni   educative   e    delle    istituzioni
          universitarie, sono tenute a ricorrere alla Consip Spa,  in
          qualita' di stazione appaltante ai  fini  dell'espletamento
          dell'appalto e dell'accordo quadro,  anche  con  l'utilizzo
          dei sistemi telematici." 
          Per il  testo  del  comma  7  dell'articolo  1  del  citato
          decreto-legge n. 95 del 20 si  veda  nelle  note  all'art.1
          comma 108. 
 
          Note all'art. 1, comma 159: 
          Si riporta il testo dell'articolo 8  del  decreto-legge  1°
          ottobre  2007,  n.  159  (Interventi  urgenti  in   materia
          economico-finanziaria,  per   lo   sviluppo   e   l'equita'
          sociale), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
          novembre 2007, n. 222. 
          "Art. 8. Interventi per il trasferimento modale da e per la
          Sicilia e per il miglioramento del  trasporto  pubblico  in
          Calabria e nello Stretto di Messina. 
          1. Al fine del potenziamento del trasporto merci  marittimo
          da e per la  Sicilia,  anche  con  riferimento  alle  merci
          pericolose,  per  la   realizzazione   di   interventi   di
          adeguamento dei servizi nei porti calabresi e  siciliani  e
          dei relativi collegamenti intermodali, per il miglioramento
          della sicurezza, anche tenendo conto dei dati sui  sinistri
          ed  infortuni  marittimi  in  possesso   dell'Istituto   di
          previdenza  per  il  settore  marittimo  (IPSEMA)  e  delle
          Capitanerie di porto, nonche' per la promozione dei servizi
          e la  relativa  informazione  al  pubblico  e'  autorizzata
          altresi' la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2007. 
          2. Per la realizzazione di interventi e servizi di messa in
          sicurezza   della   viabilita'   statale,   tra   i   quali
          semaforizzazione,   attraversamenti   pedonali,    pannelli
          informatizzati, della Calabria e della Sicilia direttamente
          interessata dall'emergenza di  trasferimento  del  traffico
          per effetto dei lavori sul tratto  Bagnara-Reggio  Calabria
          dell'autostrada A3 e' autorizzata la spesa di 7 milioni  di
          euro per l'anno 2007. 
          3. Al fine  del  potenziamento  del  trasporto  ferroviario
          pendolare sulla tratta Rosarno - Reggio Calabria  -  Melito
          Porto Salvo e del collegamento ferroviario con  l'aeroporto
          di Reggio Calabria e' autorizzata la spesa di 40 milioni di
          euro per l'anno 2007 per la realizzazione  di  investimenti
          per il materiale rotabile,  la  riqualificazione  integrata
          delle stazioni e per interventi di integrazione  e  scambio
          modale. 
          4. Per potenziare il trasporto marittimo  passeggeri  nello
          Stretto di Messina e' autorizzata la spesa di 40 milioni di
          euro per il 2007 per l'acquisto  o  il  noleggio  di  navi,
          l'adeguamento e il potenziamento dei pontili e dei relativi
          servizi, il collegamento veloce  dell'aeroporto  di  Reggio
          Calabria con Messina ed altri eventuali scali, nonche'  per
          la introduzione  di  agevolazioni  tariffarie  nel  periodo
          dell'emergenza di cui al  comma  2  e  la  istituzione  del
          sistema informativo dei servizi di mobilita' nello Stretto. 
          5. Gli interventi e la ripartizione delle relative  risorse
          di cui ai commi da 1 a 4  sono  definiti  con  decreti  del
          Ministro dei trasporti, sentite le  competenti  Commissioni
          parlamentari, e sono realizzati in ragione dell'urgenza con
          le procedure di cui all'articolo 57, comma 2, ovvero di cui
          all'articolo  221,  comma  1,  del  codice  dei   contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
          6. Al fine dell'adeguamento e della stipula  dei  contratti
          di servizio per l'adeguamento  dei  collegamenti  marittimi
          tra le citta' di  Messina,  Reggio  Calabria  e  Villa  San
          Giovanni, e' assegnato alla regione Calabria e alla Regione
          siciliana un contributo annuo di 1 milione di euro  per  il
          2007, da ripartirsi con decreto del Ministro dei trasporti,
          sentite le regioni interessate e le Competenti  commissioni
          parlamentari. 
          7. E' istituita, senza  oneri  aggiuntivi  per  la  finanza
          pubblica,  l'area  di  sicurezza  della  navigazione  dello
          Stretto di Messina, individuata con  decreto  del  Ministro
          dei trasporti, alla  quale  e'  preposta,  in  deroga  agli
          articoli  16  e  17  del   codice   della   navigazione   e
          all'articolo 14, comma 1-ter, della legge 28 gennaio  1994,
          n.  84,  l'Autorita'  marittima  della  navigazione   dello
          Stretto, con sede  in  Messina,  con  compiti  inerenti  al
          rilascio delle autorizzazioni, concessioni  ed  ogni  altro
          provvedimento in materia  di  sicurezza  della  navigazione
          nell'area e negli ambiti portuali in essa  compresi,  e  di
          misure di prevenzione  proposte  dall'IPSEMA  a  norma  del
          decreto legislativo 27 luglio 1999, n.  271,  nonche'  alla
          regolazione dei servizi tecnico-nautici nell'intera area. 
          8. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  4  della
          legge 9 gennaio 2006, n. 13, come sostituito dall' articolo
          1, comma 1046, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  e'
          ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2007. 
          9. L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1,  comma
          245, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotta di  5
          milioni di euro per l'anno 2007." 
 
          Note all'art. 1, comma 160: 
          Per  il  riferimento  al   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei  trasporti  23  giugno  2008,  n.  128
          recante  "Regolamento  concernente  l'organizzazione  e  le
          funzioni dell'autorita' marittima della  navigazione  dello
          Stretto di Messina e l'introduzione di un nuovo  schema  di
          separazione  del   traffico   per   la   disciplina   della
          navigazione  marittima  nello  stretto   di   Messina"   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2008, n. 176. 
          Per  il  riferimento  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 28 settembre 1994, n. 662  recante  "Regolamento
          di attuazione della L. 3 aprile 1989, n.  147,  concernente
          adesione alla convenzione internazionale sulla  ricerca  ed
          il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27  aprile
          1979" e' 
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  1  dicembre  1994,  n.
          281. 
 
          Note all'art. 1, comma 164: 
          Si riporta il testo degli articoli 8 e 21  della  legge  23
          febbraio 2001,  n.  38  (Norme  a  tutela  della  minoranza
          linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia): 
          "Art.  8.  Uso  della   lingua   slovena   nella   pubblica
          amministrazione. 
          1. Fermo  restando  il  carattere  ufficiale  della  lingua
          italiana, alla minoranza slovena presente nel territorio di
          cui all'articolo 1 e' riconosciuto il diritto all'uso della
          lingua slovena nei rapporti con le autorita' amministrative
          e  giudiziarie  locali,  nonche'  con  i  concessionari  di
          servizi di pubblico interesse aventi sede nel territorio di
          cui  all'articolo  1  e  competenza  nei  comuni   di   cui
          all'articolo 4, secondo le modalita' previste dal  comma  4
          del presente articolo. E' riconosciuto altresi' il  diritto
          di ricevere risposta in lingua slovena: 
          a) nelle comunicazioni verbali, di norma direttamente o per
          il tramite di un interprete; 
          b) nella corrispondenza, con almeno una traduzione allegata
          al testo redatto in lingua italiana. 
          2. Dall'applicazione del comma  1  sono  escluse  le  Forze
          armate  e  le  Forze  di  polizia   nell'espletamento   dei
          rispettivi  compiti  istituzionali,   salvo   che   per   i
          procedimenti   amministrativi,   per   le   Forze    armate
          limitatamente agli uffici di distretto, avviati a richiesta
          di cittadini di lingua  slovena  e  fermo  restando  quanto
          stabilito dall'articolo 109 del codice di procedura penale.
          Restano comunque esclusi dall'applicazione del  comma  1  i
          procedimenti amministrativi  avviati  dal  personale  delle
          Forze  armate  e  di  polizia  nei  rapporti  interni   con
          l'amministrazione di appartenenza. 
          3.  Nei  comuni  di  cui  all'articolo  4  gli  atti  e   i
          provvedimenti di qualunque natura destinati ad uso pubblico
          e redatti su moduli predisposti, compresi  i  documenti  di
          carattere  personale  quali  la  carta  di  identita'  e  i
          certificati anagrafici, sono rilasciati,  a  richiesta  dei
          cittadini interessati, sia in lingua italiana e slovena sia
          nella sola lingua italiana. L'uso della lingua  slovena  e'
          previsto  anche  con  riferimento  agli   avvisi   e   alle
          pubblicazioni ufficiali. 
          4. Al fine di rendere effettivi ed attuabili i  diritti  di
          cui ai commi 1, 2  e  3,  le  amministrazioni  interessate,
          compresa  l'amministrazione  dello  Stato,  adottano,   nei
          territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4,  le
          necessarie misure, adeguando i  propri  uffici,  l'organico
          del personale e  la  propria  organizzazione  interna,  nel
          rispetto delle vigenti procedure  di  programmazione  delle
          assunzioni di cui all'articolo 39 della legge  27  dicembre
          1997, n. 449, e successive modificazioni, ed entro i limiti
          delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del presente
          articolo. Nelle zone centrali delle  citta'  di  Trieste  e
          Gorizia e nella citta' di Cividale del Friuli,  invece,  le
          singole amministrazioni interessate istituiscono, anche  in
          forma  consorziata,  un  ufficio   rivolto   ai   cittadini
          ancorche' residenti in territori non previsti dall'articolo
          4 che intendono avvalersi dei diritti di cui ai commi 1,  2
          e 3. 
          5. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui  al
          comma  1  per  i  concessionari  di  servizi  di   pubblico
          interesse    sono    disciplinate    mediante    specifiche
          convenzioni,  entro  i  limiti  delle  risorse  finanziarie
          disponibili ai sensi  del  presente  articolo,  dagli  enti
          pubblici interessati di intesa con il Comitato. 
          6. Nell'ambito della propria autonomia statutaria i  comuni
          e  le  province  provvedono   all'eventuale   modifica   ed
          integrazione  dei   propri   statuti   conformemente   alle
          disposizioni della presente legge. 
          7. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 4  e
          6 rimangono in vigore le misure gia' adottate a tutela  dei
          diritti previsti dal presente articolo. 
          8. Per il progressivo conseguimento delle finalita' di  cui
          al presente articolo e' autorizzata  la  spesa  massima  di
          lire 5.805 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. 
          9. La regione Friuli-Venezia Giulia, gli enti locali di cui
          all'articolo  4  ed   altri   soggetti   pubblici   possono
          contribuire con risorse aggiuntive alla realizzazione degli
          interventi  necessari   per   l'attuazione   del   presente
          articolo, sentito a tale fine il Comitato. 
          10. Con decreto del Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e
          della programmazione economica,  da  emanare  entro  il  31
          gennaio  di  ciascun  anno,  sentito  il   Comitato,   sono
          determinati i termini e le modalita'  per  la  ripartizione
          delle  risorse  di  cui  al  comma   8   tra   i   soggetti
          interessati." 
          "Art. 21. Tutela  degli  interessi  sociali,  economici  ed
          ambientali. 
          1.  Nei  territori  di  cui   all'articolo   4,   l'assetto
          amministrativo,  l'uso   del   territorio,   i   piani   di
          programmazione economica, sociale ed urbanistica e la  loro
          attuazione anche in caso di espropri  devono  tendere  alla
          salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali. 
          2. Ai fini di cui al comma 1 e d'intesa  con  il  Comitato,
          negli organi consultivi competenti  deve  essere  garantita
          una adeguata rappresentanza della minoranza slovena. 
          3. Per consentire l'attuazione  di  interventi  volti  allo
          sviluppo dei territori dei comuni della provincia di  Udine
          compresi nelle comunita' montane del Canal del Ferro -  Val
          Canale, Valli del Torre e Valli del Natisone, nei quali  e'
          storicamente insediata la minoranza  slovena,  a  decorrere
          dall'anno 2001 lo Stato assegna alla regione Friuli-Venezia
          Giulia un contributo annuo pari a lire 1.000 milioni. 
          4.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  articolo  e'
          autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue  a
          decorrere dall'anno 2001." 
 
          Note all'art. 1, comma 165: 
          Si riporta il testo dell'articolo  119  della  Costituzione
          Italiana: 
          "Art.   119.   (Testo   applicabile   fino    all'esercizio
          finanziario relativo all'anno 2013) 
          I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni
          hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. 
          I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni
          hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed
          entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo  i
          principi di coordinamento  della  finanza  pubblica  e  del
          sistema  tributario.  Dispongono  di  compartecipazioni  al
          gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. 
          La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza
          vincoli  di  destinazione,  per  i  territori  con   minore
          capacita' fiscale per abitante. 
          Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti
          consentono  ai   Comuni,   alle   Province,   alle   Citta'
          metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
          funzioni pubbliche loro attribuite. 
          Per promuovere lo sviluppo  economico,  la  coesione  e  la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e sociali, per favorire l'effettivo esercizio  dei  diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio delle loro funzioni,  lo  Stato  destina  risorse
          aggiuntive ed effettua interventi  speciali  in  favore  di
          determinati  Comuni,  Province,  Citta'   metropolitane   e
          Regioni. 
          I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni
          hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i  principi
          generali  determinati  dalla  legge  dello  Stato.  Possono
          ricorrere all'indebitamento solo per  finanziare  spese  di
          investimento. E' esclusa  ogni  garanzia  dello  Stato  sui
          prestiti dagli stessi contratti". 
          "Art. 119. (Testo applicabile  a  decorrere  dall'esercizio
          finanziario relativo all'anno 2014) 
          I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni
          hanno autonomia finanziaria di  entrata  e  di  spesa,  nel
          rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono
          ad  assicurare  l'osservanza  dei   vincoli   economici   e
          finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. 
          I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni
          hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed
          entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo  i
          principi di coordinamento  della  finanza  pubblica  e  del
          sistema  tributario.  Dispongono  di  compartecipazioni  al
          gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. 
          La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza
          vincoli  di  destinazione,  per  i  territori  con   minore
          capacita' fiscale per abitante. 
          Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti
          consentono  ai   Comuni,   alle   Province,   alle   Citta'
          metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
          funzioni pubbliche loro attribuite. 
          Per promuovere lo sviluppo  economico,  la  coesione  e  la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e sociali, per favorire l'effettivo esercizio  dei  diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio delle loro funzioni,  lo  Stato  destina  risorse
          aggiuntive ed effettua interventi  speciali  in  favore  di
          determinati  Comuni,  Province,  Citta'   metropolitane   e
          Regioni. 
          I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni
          hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i  principi
          generali  determinati  dalla  legge  dello  Stato.  Possono
          ricorrere all'indebitamento solo per  finanziare  spese  di
          investimento, con la contestuale definizione  di  piani  di
          ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti
          di  ciascuna  Regione  sia   rispettato   l'equilibrio   di
          bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti
          dagli stessi contratti". 
          Per il riferimento al decreto legislativo 31  maggio  2011,
          n.  88  recante  "Disposizioni  in   materia   di   risorse
          aggiuntive ed  interventi  speciali  per  la  rimozione  di
          squilibri economici e sociali,  a  norma  dell'articolo  16
          della legge 5 maggio  2009,  n.  42.  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2011, n. 143. 
 
          Note all'art. 1, comma 166: 
          Si riporta il testo del comma 4-duodecies  dell'articolo  2
          del  decreto-legge  14   marzo   2005,   n.   35,   recante
          "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di  azione  per
          lo sviluppo economico, sociale e territoriale", convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,  come
          modificato dalla presente legge: 
          "Art. 2. (omissis) 
          4-duodecies. Al fine di assicurare un efficiente e  stabile
          assetto  funzionale  ed  organizzativo  della   CONSOB,   i
          dipendenti, assunti con contratto a tempo determinato,  che
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto  siano  in  servizio,  possono  essere
          inquadrati in ruolo, in qualifica corrispondente  a  quella
          presa  a  riferimento  nel  contratto,  mediante   apposito
          esame-colloquio, tenuto da una Commissione  presieduta  dal
          Presidente o da un Commissario della CONSOB e  composta  da
          due  docenti  universitari  o  esperti  nelle  materie   di
          competenza istituzionale della CONSOB. 
          Si riporta il testo del comma 4-terdecies  dell'articolo  2
          del citato decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35: 
          "Art. 2. (omissis) 
          4-terdecies.     Gli     oneri     finanziari     derivanti
          dall'applicazione dei commi 4-undecies e  4-duodecies  sono
          coperti secondo i criteri e le procedure e con  le  risorse
          previste dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre
          1994, n. 724". 
          Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 3 del  citato
          decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78: 
          "Art. 3. (omissis) 
          3.  La Banca d'Italia tiene conto, nell'ambito del  proprio
          ordinamento, dei principi di contenimento della  spesa  per
          il triennio 2011-2013 contenuti nel presente titolo. A  tal
          fine,  qualora  non  si  raggiunga  un   accordo   con   le
          organizzazioni   sindacali   sulle   materie   oggetto   di
          contrattazione  in  tempo  utile  per  dare  attuazione  ai
          suddetti principi, la Banca d'Italia provvede sulle materie
          oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale
          sottoscrizione dell'accordo". 
 
          Note all'art. 1, comma 167: 
          Si riporta il testo  del  comma  20  dell'articolo  12  del
          citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come  modificato
          dalla presente legge: 
          "Art. 12. (omissis) 
          20.  A decorrere dalla data  di  scadenza  degli  organismi
          collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in
          regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma  2,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  le
          attivita'    svolte    dagli    organismi    stessi    sono
          definitivamente  trasferite  ai  competenti  uffici   delle
          amministrazioni nell'ambito delle  quali  operano.  Restano
          fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori
          nazionali di cui all'articolo 11  della  legge  7  dicembre
          2000, n. 383, e all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991,
          n.  266,  l'Osservatorio   nazionale   per   l'infanzia   e
          l'adolescenza  di  cui  all'articolo  1  del  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  14  maggio  2007,  n.   103,
          l'Osservatorio per il contrasto  della  pedofilia  e  della
          pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma  1-bis,
          della legge 3 agosto  1998,  n.  269  nonche'  il  Comitato
          nazionale di parita' e la Rete nazionale delle  consigliere
          e dei  consiglieri  di  parita'  di  cui,  rispettivamente,
          all'articolo 8 ed all'articolo 19 del  decreto  legislativo
          11 aprile 2006, n. 198. A decorrere dalla data  di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          ai componenti dei suddetti organismi collegiali non  spetta
          alcun emolumento o indennita'". 
 
          Note all'art. 1, comma 168: 
          Si riporta il testo  del  comma  24  dell'articolo  24  del
          citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201: 
          "Art. 24. (omissis) 
          24.   In   considerazione   dell'esigenza   di   assicurare
          l'equilibrio  finanziario  delle  rispettive  gestioni   in
          conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo
          30 giugno  1994,  n.  509,  e  al  decreto  legislativo  10
          febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di  cui
          ai predetti decreti  adottano,  nell'esercizio  della  loro
          autonomia gestionale, entro e non  oltre  il  30  settembre
          2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio  tra  entrate
          contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo
          bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di  cinquanta
          anni.   Le   delibere   in    materia    sono    sottoposte
          all'approvazione  dei  Ministeri   vigilanti   secondo   le
          disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si  esprimono
          in modo definitivo entro trenta giorni dalla  ricezione  di
          tali delibere. Decorso il termine  del  30  settembre  2012
          senza l'adozione dei  previsti  provvedimenti,  ovvero  nel
          caso  di  parere  negativo  dei  Ministeri  vigilanti,   si
          applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: 
          a)  le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo
          sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle  relative
          gestioni; 
          b)  un contributo di solidarieta',  per  gli  anni  2012  e
          2013, a carico  dei  pensionati  nella  misura  dell'1  per
          cento" 
          Si riporta il testo del comma 11-bis  dell'articolo  3  del
          citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. 
          "Art. 3. (omissis) 
          11-bis.  In considerazione delle particolari condizioni del
          mercato immobiliare  e  della  difficolta'  di  accesso  al
          credito, al fine di agevolare e semplificare le dismissioni
          immobiliari da parte degli enti previdenziali inseriti  nel
          conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
          come individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma
          3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  il  termine  per
          l'esercizio  da  parte  dei  conduttori  del   diritto   di
          prelazione  sull'acquisto  di  abitazioni   oggetto   delle
          predette procedure non puo' essere inferiore  a  centoventi
          giorni a decorrere dalla ricezione dell'invito dell'ente. I
          termini non ancora scaduti alla data di entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  sono
          prorogati, di diritto, di centoventi  giorni.  Al  fine  di
          agevolare  l'acquisto  della  proprieta'   da   parte   dei
          conduttori,   l'eventuale   sconto   offerto   dagli   enti
          proprietari  a  condizione  che  il  conduttore  conferisca
          mandato irrevocabile  e  che  tale  mandato,  unitamente  a
          quelli conferiti da altri conduttori di immobili  siti  nel
          medesimo complesso immobiliare, raggiunga  una  determinata
          percentuale  dei  soggetti  legittimati  alla   prelazione,
          spetta al conduttore di immobili non  di  pregio  anche  in
          assenza  del  conferimento   del   mandato.   La   predetta
          disposizione si applica anche alle procedure in corso  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto quando non sia gia' scaduto il termine per
          l'esercizio del diritto di prelazione". 
 
          Note all'art. 1, comma 169: 
          Si riporta il  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, recante  "Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica": 
          "Art. 1. (omissis) 
          3.  La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di  cui
          al comma 2 e' operata annualmente  dall'ISTAT  con  proprio
          provvedimento e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  entro
          il 30 settembre". 
          Si riporta il testo dell'articolo  103  della  Costituzione
          della Repubblica Italiana: 
          " Art. 103. 
          Il Consiglio di Stato  e  gli  altri  organi  di  giustizia
          amministrativa  hanno  giurisdizione  per  la  tutela   nei
          confronti della Pubblica  Amministrazione  degli  interessi
          legittimi e, in particolari materie indicate  dalla  legge,
          anche dei diritti soggettivi. 
          La Corte  dei  conti  ha  giurisdizione  nelle  materie  di
          contabilita' pubblica e nelle altre specificate dalla legge
          . 
          I  Tribunali  militari  in  tempo  di   guerra   hanno   la
          giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno
          giurisdizione soltanto per i  reati  militari  commessi  da
          appartenenti alle Forze armate". 
 
          Note all'art. 1, comma 171: 
          Si riporta  il  testo  del  comma  2  dell'articolo  7  del
          decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
          per la crescita, l'equita' e il  consolidamento  dei  conti
          pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214: 
          "Art. 7. (omissis) 
          2. Al fine di adempiere agli impegni dello  Stato  italiano
          derivanti   dalla   partecipazione   a   Banche   e   Fondi
          internazionali e' autorizzata la spesa di 87,642 milioni di
          euro nell'anno 2012, di 125,061 milioni di euro nel 2013  e
          di 121,726 milioni di euro nel 2014. Ai relativi  oneri  si
          provvede mediante corrispondente riduzione,  per  gli  anni
          2012, 2013 e 2014 dello stanziamento del fondo speciale  di
          conto capitale iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale
          2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2012,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero." 
 
          Note all'art. 1, comma 174: 
          Per il riferimento alla  legge  26  febbraio  1987,  n.  49
          recante "Nuova disciplina  della  cooperazione  dell'Italia
          con i  Paesi  in  via  di  sviluppo"  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n. 49, S.O. 
 
          Note all'art. 1, comma 176: 
          Si riporta il testo dei commi da 232 a 234 dell'articolo 2,
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2010): 
          "Art. 2. (omissis) 
          232. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
          su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,   sono   individuati   specifici   progetti
          prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti
          nel  programma  delle  infrastrutture  strategiche,  aventi
          costi e tempi di realizzazione superiori,  rispettivamente,
          a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall'approvazione del
          progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali
          di importo inferiore a 1 miliardo di euro, per i  quali  il
          CIPE puo' autorizzare, per un importo  complessivo  residuo
          da finanziare, relativo all'insieme dei progetti prioritari
          individuati, non superiore a 10 miliardi di  euro,  l'avvio
          della realizzazione del relativo  progetto  definitivo  per
          lotti   costruttivi   individuati   dallo   stesso    CIPE,
          subordinatamente alle seguenti condizioni: 
          a) il costo del lotto costruttivo autorizzato  deve  essere
          integralmente   finanziato   e   deve   esservi   copertura
          finanziaria, con risorse pubbliche o  private  nazionali  o
          dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del
          primo lotto, devono costituire almeno il 20 per  cento  del
          costo  complessivo  dell'opera;  in  casi  di   particolare
          interesse  strategico,  con  decreto  del  Ministro   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti,  puo'  essere  consentito
          l'utilizzo della procedura di cui al presente  comma  anche
          in caso di copertura finanziaria, con risorse  pubbliche  o
          private nazionali o dell'Unione  europea,  che,  alla  data
          dell'autorizzazione del primo lotto,  costituiscono  almeno
          il 10 per cento del costo complessivo dell'opera; 
          b) il progetto definitivo dell'opera completa  deve  essere
          accompagnato da  una  relazione  che  indichi  le  fasi  di
          realizzazione dell'intera opera per lotti  costruttivi,  il
          cronoprogramma dei  lavori  per  ciascuno  dei  lotti  e  i
          connessi fabbisogni  finanziari  annuali;  l'autorizzazione
          dei lavori per i  lotti  costruttivi  successivi  al  primo
          lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti
          gli elementi della medesima relazione; 
          c) il contraente generale o l'affidatario dei  lavori  deve
          assumere  l'impegno  di  rinunciare  a  qualunque   pretesa
          risarcitoria, eventualmente sorta in relazione  alle  opere
          individuate con i decreti del Presidente del Consiglio  dei
          ministri di cui all'alinea,  nonche'  a  qualunque  pretesa
          anche futura connessa  all'eventuale  mancato  o  ritardato
          finanziamento dell'intera  opera  o  di  lotti  successivi;
          dalle determinazioni assunte dal CIPE non  devono  in  ogni
          caso derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti  di
          terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per  i
          quali non sussista l'integrale copertura finanziaria. 
          233. Con l'autorizzazione del primo lotto  costruttivo,  il
          CIPE assume l'impegno programmatico di finanziare  l'intera
          opera   ovvero   di   corrispondere   l'intero   contributo
          finanziato e successivamente assegna, in  via  prioritaria,
          le  risorse  che  si  rendono  disponibili  in  favore  dei
          progetti di cui al comma 232, allo scopo  di  finanziare  i
          successivi lotti costruttivi fino  al  completamento  delle
          opere, tenuto conto del crono programma. 
          234. Il Documento di programmazione economico-finanziaria -
          Allegato  Infrastrutture  da'   distinta   evidenza   degli
          interventi di cui ai commi 232 e 233, per il  completamento
          dei  quali  il  CIPE  assegna  le  risorse  secondo  quanto
          previsto dal comma 233." 
 
          Note all'art. 1, comma 177: 
          Si riporta il testo dei commi 5 e 7  dell'articolo  16  del
          decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  834,  recante  "Misure
          urgenti  per  la  crescita  del  Paese",  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134: 
          "Art. 16. (omissis) 
          5.  Il Commissario ad acta nominato ai sensi  dell'articolo
          14, comma 22, del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n.  122,  per  l'attuazione  delle  misure  relative   alla
          razionalizzazione e al riordino delle societa'  partecipate
          regionali, recate dal piano di stabilizzazione  finanziaria
          della Regione Campania approvato con decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2012, al fine di
          consentire  l'efficace  realizzazione   del   processo   di
          separazione  tra  l'esercizio  del  trasporto   ferroviario
          regionale e la proprieta', gestione  e  manutenzione  della
          rete,   anche   in   applicazione   dell'articolo   4   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          salvaguardando i livelli essenziali delle prestazioni e  la
          tutela  dell'occupazione,   effettua,   entro   30   giorni
          dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto-legge,  una
          ricognizione della consistenza dei  debiti  e  dei  crediti
          delle societa' esercenti il trasporto regionale ferroviario
          e delle societa'  capogruppo.  Nei  successivi  60  giorni,
          sulla base delle risultanze dello stato dei  debiti  e  dei
          crediti, il Commissario elabora un  piano  di  rientro  dal
          disavanzo accertato e un piano  dei  pagamenti,  alimentato
          dalle risorse regionali disponibili  in  bilancio  e  dalle
          entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni  di
          cui al comma  9,  della  durata  massima  di  60  mesi,  da
          sottoporre    all'approvazione    del    Ministero    delle
          infrastrutture   e   dei   trasporti   e   del    Ministero
          dell'economia e delle finanze. Il piano di  rientro  dovra'
          individuare gli interventi necessari al perseguimento delle
          finalita' sopra indicate e all'equilibrio  economico  delle
          suddette  societa',  nonche'  le   necessarie   azioni   di
          riorganizzazione,  riqualificazione  o  potenziamento   del
          sistema di mobilita' regionale su ferro. 
          6. (omissis) 
          7.  Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' di
          cui al comma 5 e l'efficienza e continuita' del servizio di
          trasporto secondo le modalita' di cui al comma  6,  per  un
          periodo di 12 mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto-legge  non  possono  essere  intraprese  o
          proseguite  azioni  esecutive,   anche   concorsuali,   nei
          confronti  delle  societa'   a   partecipazione   regionale
          esercenti  il  trasporto   ferroviario   regionale   ed   i
          pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli  enti
          debitori e i terzi  pignorati,  i  quali  possono  disporre
          delle somme per le  finalita'  istituzionali  delle  stesse
          societa'.  I  relativi  debiti  insoluti   producono,   nel
          suddetto  periodo  di  dodici  mesi,   esclusivamente   gli
          interessi  legali  di  cui  all'articolo  1284  del  codice
          civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che  prevedono
          tassi di interesse inferiori". 
 
          Note all'art. 1, comma 178: 
          Si riporta il testo  dell'articolo  81  della  Costituzione
          della Repubblica Italiana: 
          "Art. 81. (Testo applicabile fino all'esercizio finanziario
          relativo all'anno 2013) 
          Le Camere approvano ogni anno i  bilanci  e  il  rendiconto
          consuntivo presentati dal Governo. 
          L'esercizio  provvisorio  del  bilancio  non  puo'   essere
          concesso se non per  legge  e  per  periodi  non  superiori
          complessivamente a quattro mesi. 
          Con la legge di approvazione del bilancio  non  si  possono
          stabilire nuovi tributi e nuove spese. 
          Ogni altra legge che importi nuove e  maggiori  spese  deve
          indicare i mezzi per farvi fronte." 
          "Art. 81. (Testo  applicabile  a  decorrere  dall'esercizio
          finanziario relativo all'anno 2014) 
          Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate  e  le  spese
          del proprio bilancio, tenendo conto delle  fasi  avverse  e
          delle fasi favorevoli del ciclo economico. 
          Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine  di
          considerare gli  effetti  del  ciclo  economico  e,  previa
          autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta
          dei  rispettivi  componenti,  al  verificarsi   di   eventi
          eccezionali. 
          Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri  provvede  ai
          mezzi per farvi fronte. 
          Le Camere ogni anno approvano con legge il  bilancio  e  il
          rendiconto consuntivo presentati dal Governo. 
          L'esercizio  provvisorio  del  bilancio  non  puo'   essere
          concesso se non per  legge  e  per  periodi  non  superiori
          complessivamente a quattro mesi. 
          Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali
          e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate
          e le spese dei bilanci e la sostenibilita' del  debito  del
          complesso delle pubbliche  amministrazioni  sono  stabiliti
          con legge approvata a maggioranza assoluta  dei  componenti
          di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti  con
          legge costituzionale." 
          Si riporta il testo del comma  170  dell'articolo  1  della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato. Legge finanziaria 2005)": 
          "Art. 1. (omissis) 
          170. Con cadenza  triennale,  a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
          le tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale
          sono definite dall'accordo stipulato ai sensi dell'articolo
          4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000,  n.  323.  Per  la
          revisione delle tariffe massime per le predette prestazioni
          di assistenza termale e' autorizzata la spesa di 3  milioni
          di euro per ciascuno degli  anni  2008,  2009  e  2010.  Al
          relativo onere, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli
          anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale 2008-2010,  nell'ambito  del  fondo  speciale  di
          parte corrente dello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero della salute". 
          Si riporta il testo  del  comma  13  dell'articolo  15  del
          citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: 
          "Art. 15. (omissis) 
          13.   Al  fine  di  razionalizzare  le  risorse  in  ambito
          sanitario e di conseguire una  riduzione  della  spesa  per
          acquisto di beni e servizi: 
          a)  ferme restando le disposizioni di cui all'articolo  17,
          comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito
          con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  gli
          importi e le connesse prestazioni relative a  contratti  in
          essere di appalto di servizi  e  di  fornitura  di  beni  e
          servizi,  con  esclusione  degli  acquisti   dei   farmaci,
          stipulati  da  aziende  ed  enti  del  Servizio   sanitario
          nazionale, sono ridotti del 5 per cento a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto per tutta la
          durata  dei  contratti  medesimi;  tale  riduzione  per  la
          fornitura di dispositivi medici opera fino al  31  dicembre
          2012; 
          b)  all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98,  convertito  dalla  legge  15  luglio
          2011, n. 111, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti
          dai  seguenti:  «Qualora  sulla  base   dell'attivita'   di
          rilevazione di cui al presente comma,  nonche'  sulla  base
          delle analisi effettuate dalle Centrali regionali  per  gli
          acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi
          unitari  corrisposti  dalle  Aziende  Sanitarie   per   gli
          acquisti   di   beni   e   servizi,   emergano   differenze
          significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono
          tenute a  proporre  ai  fornitori  una  rinegoziazione  dei
          contratti  che  abbia  l'effetto  di  ricondurre  i  prezzi
          unitari di fornitura ai prezzi di  riferimento  come  sopra
          individuati, e  senza  che  cio'  comporti  modifica  della
          durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro  il
          termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta,  in
          ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende  sanitarie
          hanno il diritto di  recedere  dal  contratto  senza  alcun
          onere a carico delle stesse, e cio' in deroga  all'articolo
          1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera  per
          differenze significative dei prezzi si intendono differenze
          superiori  al  20  per  cento   rispetto   al   prezzo   di
          riferimento.  Sulla  base   dei   risultati   della   prima
          applicazione della presente disposizione, a  decorrere  dal
          1° gennaio 2013 la individuazione  dei  dispositivi  medici
          per le finalita' della presente disposizione e'  effettuata
          dalla medesima Agenzia di cui all'articolo  5  del  decreto
          legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base  di  criteri
          fissati con decreto del Ministro della salute, di  concerto
          con   il   Ministro   dell'economia   e   delle    finanze,
          relativamente  a  parametri  di   qualita',   di   standard
          tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more  della
          predetta individuazione  resta  ferma  l'individuazione  di
          dispositivi medici  eventualmente  gia'  operata  da  parte
          della citata Agenzia.  Le  aziende  sanitarie  che  abbiano
          proceduto  alla  rescissione  del  contratto,  nelle   more
          dell'espletamento delle gare indette in sede  centralizzata
          o aziendale, possono, al fine  di  assicurare  comunque  la
          disponibilita'  dei  beni  e  servizi  indispensabili   per
          garantire l'attivita' gestionale e assistenziale, stipulare
          nuovi contratti accedendo a  convenzioni-quadro,  anche  di
          altre regioni, o tramite affidamento diretto  a  condizioni
          piu' convenienti in ampliamento di contratto  stipulato  da
          altre  aziende  sanitarie  mediante  gare  di   appalto   o
          forniture.»";