art. 1 note (parte 8)

           	
				
 
          Note all'art. 1, comma 312 
          Si riporta il testo dei commi  9,  16  e  17  dell'articolo
          19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante
          "Disposizioni  urgenti   per   l'attuazione   di   obblighi
          comunitari e per l'esecuzione di sentenze  della  Corte  di
          giustizia  delle  Comunita'   europee",   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166: 
          "9. Ai fini di cui al comma 8: 
          a) entro il 31 dicembre 2009: 
          1) e' pubblicato il bando di gara per la privatizzazione di
          Tirrenia di navigazione S.p.a., nonche',  per  effetto  dei
          trasferimenti  di  cui  ai  commi   da   1   a   7,   della
          Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.; 
          2) e' approvato dal Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, ai sensi della normativa vigente, uno schema
          di nuova convenzione di durata non superiore  a  otto  anni
          con la Tirrenia  di  navigazione  S.p.a.,  costituente  uno
          degli atti della gara di cui al numero 1); 
          3) e' approvato dal Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sentita la Regione siciliana, ai sensi della
          normativa vigente,  uno  schema  di  nuova  convenzione  di
          durata non superiore a dodici anni con  la  Siremar-Sicilia
          Regionale Marittima  S.p.a.,  costituente  uno  degli  atti
          della gara di cui al numero 1); 
          4) sono pubblicati dalle regioni Sardegna e Toscana i bandi
          di  gara  per  la  privatizzazione,   rispettivamente,   di
          Saremar-Sardegna   Regionale   Marittima   S.p.a.   e    di
          Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. 
          5) sono approvati dalle regioni Sardegna e Toscana, secondo
          i rispettivi ordinamenti e nel  rispetto  del  mantenimento
          del servizio universale e  della  continuita'  territoriale
          con le isole, gli schemi di contratti di servizio di durata
          non   superiore   a   dodici   anni   con   le    societa',
          rispettivamente, Saremar e 
          Toremar, costituenti altresi' atti delle  gare  di  cui  al
          numero 4); 
          b) entro il 28 febbraio 2010, in considerazione  di  quanto
          disposto dal comma 3: 
          1) sono pubblicati dalle regioni Campania e Lazio  i  bandi
          di  gara   per   la   privatizzazione,rispettivamente,   di
          Caremar-Campania  Regionale  Marittima   S.p.a.   e   della
          societa' della regione Lazio derivante dalla  cessione  del
          ramo d'azienda di cui al comma 3; 
          2) sono approvati dalle regioni Campania e Lazio, secondo i
          rispettivi ordinamenti e nel rispetto del mantenimento  del
          servizio universale e della continuita' territoriale con le
          isole, gli schemi di contratti di servizio  di  durata  non
          superiore a dodici anni con le  societa',  rispettivamente,
          Caremar  e  quella  della  regione  Lazio  derivante  dalla
          cessione del ramo d'azienda di cui al comma 3,  costituenti
          altresi' atti delle gare di cui al numero 1)". 
          "16. Le risorse  necessarie  a  garantire  il  livello  dei
          servizi erogati sulla base delle convenzioni attualmente in
          vigore e prorogate ai sensi  del  comma  6,  nonche'  delle
          nuove convenzioni e dei contratti di  servizio  di  cui  ai
          commi da 8 a 15, nel limite di complessivi euro 184.942.251
          a decorrere dal 2010, sono ripartite, per  il  2010  e  per
          ciascuno degli anni della durata delle nuove convenzioni  e
          dei singoli contratti di servizio, come segue: 
          a) Tirrenia di navigazione S.p.a.: euro 72.685.642; 
          b)  Siremar-Sicilia  Regionale   Marittima   S.p.a.:   euro
          55.694.895 
          c) Saremar-Sardegna Regionale Marittima  S.p.a.  -  regione
          Sardegna: euro 13.686.441; 
          d) Toremar-Toscana Regionale  Marittima  S.p.a.  -  regione
          Toscana: euro 13.005.441; 
          e) Caremar-Campania Regionale Marittima  S.p.a.  -  regione
          Campania: euro 29.869.832". 
          "17. Successivamente alla cessione alla regione  Lazio  del
          ramo  d'azienda  per  l'esercizio  dei   collegamenti   con
          l'arcipelago pontino, ai sensi del comma 3, le  risorse  di
          cui al comma 16, lettera e),  sono  cosi'  ripartite:  ramo
          Campania: euro 19.839.226; ramo Lazio: euro 10.030.606". 
 
          Note all'art. 1, comma 313 
          Per il riferimento al  testo  del  comma  16  dell'articolo
          19-ter del citato decreto-legge 25 settembre 2009, n.  135,
          vedasi in note al comma 312: 
 
          Note all'art. 1, comma 314 
          Si riporta il testo del  comma  7  dell'articolo  41  della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge  finanziaria  2003)",  come  modificato  dalla
          presente legge: 
          "7.  Per  gli  anni  2004-2015  le  disposizioni   di   cui
          all'articolo 1, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno
          2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
          luglio 2002, n.  172,  si  applicano  anche  ai  lavoratori
          licenziati da enti  non  commerciali  operanti  nelle  aree
          individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del  regolamento
          (CE) n. 1260/ 1999 del Consiglio, del 21 giugno  1999,  con
          un organico superiore alle  1.800  unita'  lavorative,  nel
          settore della sanita' privata ed  in  situazione  di  crisi
          aziendale  in  seguito  a  processi  di   riconversione   e
          ristrutturazione  aziendale.  Il   trattamento   economico,
          comprensivo   della   contribuzione   figurativa   e,   ove
          spettanti,  degli  assegni  per  il  nucleo  familiare,  e'
          corrisposto in misura pari al  massimo  dell'indennita'  di
          mobilita' prevista dalle leggi vigenti, per la durata di 66
          mesi dalla data  di  decorrenza  del  licenziamento  e  nel
          limite di 400 unita', calcolato come media del periodo.  Ai
          lavoratori di cui al presente comma si applicano,  ai  fini
          del  trattamento  pensionistico,  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 11 della legge 23 dicembre  1994,  n.  724,  e
          relativa  tabella  A,  nonche'  le  disposizioni   di   cui
          all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e  b),  e  8  della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449". 
          Si riporta il testo del comma 8-quinquies  dell'articolo  6
          del  decreto-legge  28  dicembre  2006,  n.  300,   recante
          "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative  e
          disposizioni diverse", convertito, con modificazioni  dalla
          legge, 26 febbraio 2007, n. 17: 
          "8-quinquies. Con decreto  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, per gli enti non  commerciali  di  cui  all'
          articolo 1, comma 255, della legge  30  dicembre  2004,  n.
          311, puo' essere prevista l'applicazione dell'articolo  11,
          comma  3,  del  decreto-legge  14  marzo   2005,   n.   35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio  2005,
          n. 80, e dell'  articolo  1,  comma  853,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, nonche' la proroga  al  31  dicembre
          2008 (57), per  i  medesimi  enti,  della  sospensione  dei
          termini di pagamento  di  contributi,  tributi  e  imposte,
          anche in qualita' di sostituto  di  imposta,  prevista  dal
          citato comma 255 dell'articolo 1 della  legge  n.  311  del
          2004, nel limite di spesa  di  500.000  euro  per  ciascuno
          degli anni 2007 e 2008.  Al  relativo  onere,  valutato  in
          500.000 euro per  ciascuno  degli  anni  2007  e  2008,  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di
          parte corrente «Fondo speciale» dello stato  di  previsione
          del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno
          2007, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero". 
          Si riporta il testo del comma 12-duodecies dell'articolo 23
          del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: 
          "12-duodecies. Al comma 7 dell'articolo 41 della  legge  27
          dicembre 2002, n. 289, le parole: «Per gli anni  2004-2012»
          sono sostituite dalle seguenti: «Per gli  anni  2004-2013».
          E' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013  il  termine
          di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo
          6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.  300,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 26  febbraio  2007,  n.  17,
          come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2012  dall'articolo
          11, comma 6-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre  2011,
          n. 216, convertito, con modificazioni, 
          dalla legge 24 febbraio  2012,  n.  14.  Al  terzo  periodo
          dell'articolo 2, comma 12-undecies,  del  decreto-legge  29
          dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 2011, n. 10, la parola:  «2012»,  ovunque
          ricorra, e' sostituita dalla seguente: «2013». Al  fine  di
          attuare le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma,  e'
          autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2013 e
          2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.  Al  relativo
          onere si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
          Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,   di   cui
          all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". 
          Si riporta il testo del comma 12-undecies  dell'articolo  2
          del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,   recante
          "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative  e
          di interventi urgenti in materia tributaria e  di  sostegno
          alle   imprese   e   alle   famiglie",   convertito,    con
          modificazioni dalla legge 26 febbraio  2011,  n.  10,  come
          modificato dalla presente legge: 
          "12-undecies. Al comma 7 dell' articolo 41 della  legge  27
          dicembre 2002,  n.  289,  e  successive  modificazioni,  le
          parole: «Per gli  anni  2004-2010»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «Per gli anni  2004-2011»  e  le  parole:  «2.000
          unita'» sono sostituite dalle seguenti: «1.800 unita'».  E'
          ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011 il  termine  di
          cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell' articolo 6
          del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da
          ultimo prorogato al 31 ottobre 2010 dall' articolo 1, comma
          5-ter,  del  decreto-legge  30  dicembre  2009,   n.   194,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2010, n. 25. Gli enti non commerciali di  cui  all'articolo
          1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  hanno
          comunque diritto al beneficio della sospensione fino al  31
          dicembre 2015  dei  termini  di  pagamento  di  contributi,
          tributi e imposte, a qualunque titolo ancora dovuti,  anche
          in qualita' di sostituti d'imposta, relativi agli anni  dal
          2008 al 2015, senza necessita' di  ulteriori  provvedimenti
          attuativi. Per l'attuazione delle disposizioni  di  cui  al
          presente comma, e' autorizzata la spesa di  15  milioni  di
          euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede, quanto
          a 2,5 milioni di euro,  mediante  corrispondente  riduzione
          delle risorse dello  stanziamento  del  Fondo  sociale  per
          occupazione e formazione di cui all' articolo 1,  comma  7,
          del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  19  luglio  1993,  n.  236,  e,
          quanto  a  12,5   milioni   di   euro,   a   valere   sulle
          disponibilita' di cui all' articolo  1,  comma  40,  quarto
          periodo,  della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  come
          incrementate  ai  sensi  del  presente  provvedimento.   Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio". 
 
          Note all'art. 1, comma 316 
          Si riporta il testo dell'articolo 2 della  legge  5  giugno
          1984, n. 208, recante "Organizzazione e  finanziamento  del
          semestre di presidenza italiana della CEE": 
          "2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,
          su proposta del Ministro degli affari esteri e di  concerto
          con quello del tesoro, sara' istituita di volta  in  volta,
          per  un  periodo   massimo   di   ventiquattro   mesi,   la
          «Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana
          del Consiglio delle Comunita' europee»,  cui  spettera'  il
          compito di assolvere a tutti gli adempimenti necessari  per
          il buon esito della Presidenza stessa e la cui composizione
          verra' definita con lo stesso decreto. 
          Per l'assegnazione alla delegazione di  cui  al  precedente
          comma  potranno  essere  collocati   a   disposizione   con
          incarico, per tutta la  durata  della  delegazione  stessa,
          fino  ad  un  massimo  di  tre  funzionari  della  carriera
          diplomatica del Ministero degli affari esteri, in deroga  a
          quanto previsto  ed  in  aggiunta  al  contingente  fissato
          dall'articolo  111  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
          Per lo  stesso  periodo  potranno  essere  collocati  fuori
          ruolo, a disposizione del Ministero degli affari esteri, ai
          sensi della presente legge, fino ad  un  massimo  di  sette
          funzionari  appartenenti  ad  altre  amministrazioni  dello
          Stato da assegnarsi alla predetta delegazione. 
          Resta  comunque   a   carico   delle   amministrazioni   di
          provenienza   dei   predetti   il   trattamento   economico
          metropolitano. 
          Per   fronteggiare   tempestivamente   gli    indifferibili
          adempimenti  connessi  con  la  gestione  della  presidenza
          italiana,  i  componenti  la  delegazione,  nel  territorio
          nazionale, nel limite di un contingente  di  venti  unita',
          possono essere  autorizzati  annualmente,  in  deroga  alle
          disposizioni vigenti, a svolgere lavoro straordinario entro
          un numero massimo di prestazioni orarie da  stabilirsi  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto  con
          i  Ministri  del  tesoro  e  per  la   funzione   pubblica,
          comprensive di ogni altra  maggiore  prestazione  eccedente
          l'orario d'obbligo resa  a  qualsiasi  titolo  nel  periodo
          autorizzato. 
          Ai componenti la delegazione che si recano all'estero viene
          corrisposta  per  l'intera   durata   della   missione   la
          maggiorazione del 50 per cento delle diarie previste per la
          generalita' del personale statale in luogo dell'aumento del
          30 per cento, di cui all'articolo 3  del  regio  decreto  3
          giugno 1926, n. 941, ed  in  deroga  ai  limiti  di  durata
          previsti dallo stesso articolo 3 e dal successivo  articolo
          7 del predetto regio decreto". 
 
          Note all'art. 1, comma 317 
          La legge 24 aprile 1941, n. 392 recante  "Trasferimento  ai
          Comuni del servizio dei locali e dei  mobili  degli  Uffici
          giudiziari"  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  27
          maggio 1941, n. 123 
          Si  riporta  il   testo   dell'articolo   14   del   citato
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112: 
          "Art. 14. Expo Milano 2015 
          In vigore dal 12 agosto 2012 
          1. Per la  realizzazione  delle  opere  e  delle  attivita'
          connesse allo svolgimento del  grande  evento  EXPO  Milano
          2015  in   attuazione   dell'adempimento   degli   obblighi
          internazionali assunti dal Governo italiano  nei  confronti
          del  Bureau  International   des   Expositions   (BIE)   e'
          autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009,
          45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro  per
          l'anno 2011, 223 milioni  di  euro  per  l'anno  2012,  564
          milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni  di  euro  per
          l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015. 
          2. Ai fini di cui al comma  1  il  Sindaco  di  Milano  pro
          tempore, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica, e' nominato Commissario straordinario del
          Governo   per   l'attivita'   preparatoria   urgente.    Il
          commissario straordinario, con proprio provvedimento,  puo'
          nominare uno o piu' delegati per specifiche funzioni. Entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il presidente della regione  Lombardia  e
          sentiti i rappresentanti  degli  enti  locali  interessati,
          sono  istituiti  gli  organismi  per  la   gestione   delle
          attivita',   compresa   la   previsione   di   un    tavolo
          istituzionale per il governo complessivo  degli  interventi
          regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della
          regione Lombardia pro tempore e sono stabiliti i criteri di
          ripartizione   e   le   modalita'   di    erogazione    dei
          finanziamenti". 
 
          Note all'art. 1, comma 320 
          Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento
          delle  attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano ed  unificazione,  per  le  materie  ed  i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei comuni, con la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali": 
          "8.  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie   locali   e
          Conferenza unificata. 
          1.  La  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
          2.  La  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
          3.  La  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
          4. La Conferenza unificata di cui al comma 1  e'  convocata
          dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le  sedute  sono
          presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,  su
          sua delega, dal Ministro per gli  affari  regionali  o,  se
          tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno". 
 
          Note all'art. 1, comma 324 
          -- La direttiva del  Consiglio  2010/45/UE  del  13  luglio
          2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa
          al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per  quanto
          riguarda le norme in materia di fatturazione, e' pubblicata
          nella G.U.U.E. 22 luglio 2010, n. L 189. 
          -- La direttiva del Consiglio 2006/112/CE del  28  novembre
          2006, relativa  al  sistema  comune  d'imposta  sul  valore
          aggiunto, e' pubblicata nella G.U.U.E. 11 dicembre 2006, n.
          L 347, 
 
          Note all'art. 1, comma 325 
          -- Si riporta il testo dell'articolo  13  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
          recante Istituzione e disciplina  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto, come modificato dal  presente  comma:  "Art.  13.
          Base imponibile. 
          [1]  La base imponibile delle  cessioni  di  beni  e  delle
          prestazioni  di  servizi   e'   costituita   dall'ammontare
          complessivo  dei  corrispettivi   dovuti   al   cedente   o
          prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli
          oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri
          oneri  verso  terzi   accollati   al   cessionario   o   al
          committente,  aumentato  delle  integrazioni   direttamente
          connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti. 
          [2]   Agli  effetti  del  comma  1  i  corrispettivi   sono
          costituiti: 
          a)  per le cessioni di beni e  le  prestazioni  di  servizi
          dipendenti    da    atto    della    pubblica    autorita',
          dall'indennizzo comunque denominato; 
          b)   per  i   passaggi   di   beni   dal   committente   al
          commissionario o dal commissionario al committente, di  cui
          al  numero  3)   del   secondo   comma   dell'articolo   2,
          rispettivamente  dal  prezzo  di   vendita   pattuito   dal
          commissionario, diminuito della provvigione, e  dal  prezzo
          di acquisto pattuito dal  commissionario,  aumentato  della
          provvigione; per le prestazioni di servizi rese o  ricevute
          dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo periodo
          del terzo comma dell'articolo 3, rispettivamente dal prezzo
          di  fornitura  del  servizio   pattuito   dal   mandatario,
          diminuito della provvigione, e dal prezzo di  acquisto  del
          servizio   ricevuto   dal   mandatario,   aumentato   della
          provvigione; 
          c)  per le cessioni indicate ai numeri  4),  5)  e  6)  del
          secondo comma dell'articolo 2, dal prezzo di acquisto o, in
          mancanza, dal prezzo di costo dei beni o  di  beni  simili,
          determinati  nel  momento  in  cui   si   effettuano   tali
          operazioni; per le prestazioni di servizi di cui al primo e
          al secondo periodo del terzo comma dell'articolo 3, nonche'
          per  quelle  di  cui  al  terzo  periodo  del  sesto  comma
          dell'articolo 6, dalle spese sostenute dal soggetto passivo
          per l'esecuzione dei servizi medesimi; 
          d)  per le cessioni e le  prestazioni  di  servizi  di  cui
          all'articolo 11, dal valore normale dei beni e dei  servizi
          che formano oggetto di ciascuna di esse; 
          e)  per le cessioni  di  beni  vincolati  al  regime  della
          temporanea importazione, dal corrispettivo  della  cessione
          diminuito  del  valore  accertato   dall'ufficio   doganale
          all'atto della temporanea importazione. 
          [3]  In deroga al comma 1: 
          a)  per le operazioni imponibili effettuate  nei  confronti
          di un soggetto per il quale l'esercizio  del  diritto  alla
          detrazione e' limitato a norma del  comma  5  dell'articolo
          19, anche per  effetto  dell'opzione  di  cui  all'articolo
          36-bis, la base imponibile e' costituita dal valore normale
          dei beni e  dei  servizi  se  e'  dovuto  un  corrispettivo
          inferiore a tale valore e se le operazioni sono  effettuate
          da societa' che direttamente o  indirettamente  controllano
          tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla
          stessa societa' che controlla il predetto soggetto; 
          b)  per le operazioni esenti effettuate da un soggetto  per
          il  quale  l'esercizio  del  diritto  alla  detrazione   e'
          limitato a norma del comma  5  dell'articolo  19,  la  base
          imponibile e' costituita dal valore normale dei beni e  dei
          servizi se e' dovuto  un  corrispettivo  inferiore  a  tale
          valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti  di
          societa' che direttamente o indirettamente controllano tale
          soggetto, ne sono  controllate  o  sono  controllate  dalla
          stessa societa' che controlla il predetto soggetto; 
          c)   per  le  operazioni  imponibili,  nonche'  per  quelle
          assimilate  agli  effetti  del  diritto  alla   detrazione,
          effettuate da un soggetto  per  il  quale  l'esercizio  del
          diritto alla detrazione e' limitato a  norma  del  comma  5
          dell'articolo 19, la  base  imponibile  e'  costituita  dal
          valore normale dei beni e  dei  servizi  se  e'  dovuto  un
          corrispettivo superiore a tale valore e  se  le  operazioni
          sono effettuate nei confronti di societa' che  direttamente
          o  indirettamente  controllano  tale  soggetto,   ne   sono
          controllate o sono controllate dalla  stessa  societa'  che
          controlla il predetto soggetto; 
          d)  per la messa  a  disposizione  di  veicoli  stradali  a
          motore  nonche'  delle  apparecchiature  terminali  per  il
          servizio     radiomobile     pubblico     terrestre      di
          telecomunicazioni e delle relative prestazioni di  gestione
          effettuata dal datore di lavoro nei confronti  del  proprio
          personale dipendente la base imponibile e'  costituita  dal
          valore normale dei servizi se e'  dovuto  un  corrispettivo
          inferiore a tale valore. 
          [4]  Ai fini della determinazione della base  imponibile  i
          corrispettivi dovuti e le spese e gli  oneri  sostenuti  in
          valuta estera sono computati secondo il cambio  del  giorno
          di effettuazione dell'operazione o,  in  mancanza  di  tale
          indicazione nella fattura, del giorno  di  emissione  della
          fattura. In mancanza, il computo e' effettuato  sulla  base
          della quotazione del giorno antecedente piu'  prossimo.  La
          conversione in euro, per  tutte  le  operazioni  effettuate
          nell'anno solare, puo' essere fatta sulla base del tasso di
          cambio pubblicato dalla Banca centrale europea. 
          [5]  Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il  cui
          acquisto o importazione la detrazione e' stata  ridotta  ai
          sensi dell'articolo 19-bis.1 o  di  altre  disposizioni  di
          indetraibilita'   oggettiva,   la   base   imponibile    e'
          determinata moltiplicando per la percentuale detraibile  ai
          sensi di tali disposizioni l'importo determinato  ai  sensi
          dei commi precedenti.". 
          -- Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  633  del  1972,  come
          modificato dal presente comma: "Art. 17.  Soggetti passivi. 
          [1]  L'imposta e' dovuta dai  soggetti  che  effettuano  le
          cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili,  i
          quali devono versarla all'Erario, cumulativamente per tutte
          le  operazioni  effettuate  e  al  netto  della  detrazione
          prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel
          titolo secondo. 
          [2]  Gli obblighi relativi alle cessioni  di  beni  e  alle
          prestazioni di  servizi  effettuate  nel  territorio  dello
          Stato da soggetti non residenti nei confronti  di  soggetti
          passivi stabiliti nel territorio dello  Stato,  compresi  i
          soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e
          c), sono adempiuti dai cessionari o committenti.  Tuttavia,
          nel caso di cessioni di beni o di  prestazioni  di  servizi
          effettuate da un soggetto passivo  stabilito  in  un  altro
          Stato  membro  dell'Unione  europea,   il   cessionario   o
          committente  adempie  gli  obblighi  di   fatturazione   di
          registrazione secondo le disposizioni degli articoli  46  e
          47 del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.  331,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 
          [3]  Nel caso in cui gli obblighi  o  i  diritti  derivanti
          dall'applicazione delle norme in  materia  di  imposta  sul
          valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a  favore  di
          soggetti non residenti e senza stabile  organizzazione  nel
          territorio  dello  Stato,  i  medesimi  sono  adempiuti  od
          esercitati,  nei  modi  ordinari,  dagli  stessi   soggetti
          direttamente,  se  identificati  ai   sensi   dell'articolo
          35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel
          territorio  dello  Stato  nominato  nelle  forme   previste
          dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 10 novembre  1997,  n.  441.  Il  rappresentante
          fiscale   risponde   in   solido   con   il   rappresentato
          relativamente  agli  obblighi  derivanti  dall'applicazione
          delle norme in materia di imposta sul valore  aggiunto.  La
          nomina del rappresentante fiscale e'  comunicata  all'altro
          contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione.
          Se  gli  obblighi  derivano  dall'effettuazione   solo   di
          operazioni non imponibili di  trasporto  ed  accessorie  ai
          trasporti, gli  adempimenti  sono  limitati  all'esecuzione
          degli  obblighi   relativi   alla   fatturazione   di   cui
          all'articolo 21. 
          [4]  Le disposizioni del secondo e del terzo comma  non  si
          applicano per le operazioni effettuate da o  nei  confronti
          di soggetti non residenti, qualora le stesse siano  rese  o
          ricevute per  il  tramite  di  stabili  organizzazioni  nel
          territorio dello Stato. 
          [5]  In deroga al primo comma, per le  cessioni  imponibili
          di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero  11),
          nonche' per le cessioni di materiale d'oro e per quelle  di
          prodotti semilavorati di purezza pari  o  superiore  a  325
          millesimi,  al  pagamento   dell'imposta   e'   tenuto   il
          cessionario, se soggetto passivo d'imposta  nel  territorio
          dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza  addebito
          d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui  agli
          articoli 21 e  seguenti  e  con  l'annotazione  "inversione
          contabile" e l'eventuale indicazione della norma di cui  al
          presente comma, deve essere integrata dal  cessionario  con
          l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve
          essere annotata nel registro di cui agli articoli 23  o  24
          entro il mese di ricevimento ovvero anche  successivamente,
          ma comunque entro quindici giorni  dal  ricevimento  e  con
          riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai  fini
          della detrazione, e' annotato anche  nel  registro  di  cui
          all'articolo 25. 
          [6]  Le disposizioni di cui al quinto  comma  si  applicano
          anche: 
          a)  alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di
          manodopera,   rese   nel   settore   edile   da    soggetti
          subappaltatori nei confronti  delle  imprese  che  svolgono
          l'attivita' di costruzione o ristrutturazione  di  immobili
          ovvero nei confronti dell'appaltatore principale  o  di  un
          altro subappaltatore. La disposizione non si  applica  alle
          prestazioni di servizi rese nei confronti di un  contraente
          generale a cui venga affidata dal committente la  totalita'
          dei lavori; 
          a-bis)  alle  cessioni  di  fabbricati  o  di  porzioni  di
          fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma
          dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il  cedente
          abbia    espressamente    manifestato     l'opzione     per
          l'imposizione; 
          b)  alle  cessioni  di  apparecchiature  terminali  per  il
          servizio pubblico radiomobile  terrestre  di  comunicazioni
          soggette alla tassa sulle concessioni  governative  di  cui
          all'articolo  21  della  tariffa  annessa  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  641,  come
          sostituita, da  ultimo,  dal  decreto  del  Ministro  delle
          finanze  28  dicembre  1995,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 303 del 30 dicembre  1995,  nonche'  dei  loro
          componenti ed accessori; 
          c)   alle  cessioni  di  personal  computer  e   dei   loro
          componenti ed accessori; 
          d)   alle  cessioni  di  materiali  e   prodotti   lapidei,
          direttamente provenienti da cave e miniere. 
          [7]  Le disposizioni di cui al quinto  comma  si  applicano
          alle  ulteriori   operazioni   individuate   dal   Ministro
          dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in  base
          alla direttiva 2006/69/CE  del  Consiglio,  del  24  luglio
          2006, ovvero  individuate  con  decreto  emanato  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,  nelle  ipotesi  in  cui   necessita   la   preventiva
          autorizzazione   comunitaria   prevista   dalla   direttiva
          77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977. 
          -- Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  633  del  1972,  come
          modificato dal presente comma: "Art. 20.  Volume d'affari. 
          [1]   Per  volume  d'affari  del   contribuente   s'intende
          l'ammontare complessivo delle  cessioni  di  beni  e  delle
          prestazioni di servizi dallo stesso effettuate,  registrate
          o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare
          a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni
          di cui all'art. 26. Non  concorrono  a  formare  il  volume
          d'affari  le  cessioni  di  beni  ammortizzabili,  compresi
          quelli indicati nell'articolo 2424 del codice civile,  voci
          B.I.3)  e  B.I.4)  dell'attivo  dello  stato  patrimoniale,
          nonche' i passaggi di cui al quinto comma dell'articolo 36. 
          [2]  L'ammontare  delle  singole  operazioni  registrate  o
          soggette  a  registrazione,  ancorche'  non  imponibili   o
          esenti, e' determinato secondo le disposizioni degli  artt.
          13, 14 e 15. I corrispettivi  delle  operazioni  imponibili
          registrati a norma dell'art. 24  sono  computati  al  netto
          della diminuzione prevista nel quarto comma dell'art. 27.". 
          -- Si riporta il testo dell'articolo 21 del citato  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  633  del  1972,  come
          modificato dal presente comma "Art. 21.  Fatturazione delle
          operazioni. 
          1. Per  ciascuna  operazione  imponibile  il  soggetto  che
          effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio
          emette fattura, anche sotto forma di nota, conto,  parcella
          e  simili.  o,  ferma  restando  la  sua.  responsabilita',
          assicura che la stessa  sia  emessa,  per  suo  conto,  dal
          cessionario o dal  committente  ovvero  da  un  terzo.  Per
          fattura elettronica si intende  la  fattura  che  e'  stata
          emessa e ricevuta in un. qualunque formato elettronico;  il
          ricorso   alla   fattura   elettronica    e'    subordinato
          all'accettazione da  parte  del  destinatario.  L'emissione
          della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente
          o del terzo residente fu un Paese con il quale  non  esiste
          alcuno strumento  giuridico  che  disciplini  la  reciproca
          assistenza e' consentita  a  condizione  che  ne  sia  data
          preventiva  comunicazione  all'Agenzia  delle   entrate   e
          purche'  il  soggetto  passivo  nazionale  abbia   iniziato
          l'attivita' da almeno cinque anni e nei suoi confronti  non
          siano stati notificati, nei cinque  anni  precedenti,  atti
          impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali  in
          materia di imposta sul valore aggiunto.  Con  provvedimento
          del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono  determinate
          le modalita', i contenuti e le procedure telematiche  della
          comunicazione. La fattura, cartacea o  elettronica,  si  ha
          per  emessa  all'atto  della  sua   consegna,   spedizione,
          trasmissione o  messa  a  disposizione  del  cessionario  o
          committente. 
          2. La fattura contiene le seguenti indicazioni: 
          a) data di emissione; 
          b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; 
          c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e  cognome,
          residenza o domicilio del soggetto  cedente  o  prestatore,
          del rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile
          organizzazione per i soggetti non residenti; 
          d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; 
          e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e  cognome,
          residenza  o   domicilio   del   soggetto   cessionario   o
          committente, del rappresentante fiscale nonche'  ubicazione
          della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; 
          f)  numero  di  partita  IVA  del  soggetto  cessionario  o
          committente ovvero, in caso di soggetto  passivo  stabilito
          in un altro Stato membro  dell'Unione  europea,  numero  di
          identificazione  IVA  attribuito  dallo  Stato  membro   di
          stabilimento; nel caso in cui il cessionario o  committente
          residente o domiciliato  nel  territorio  dello  Stato  non
          agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice
          fiscale; 
          g) natura, qualita' e quantita'  dei  beni  e  dei  servizi
          formanti oggetto dell'operazione; 
          h)  corrispettivi  ed   altri   dati   necessari   per   la
          determinazione  della  base  imponibile,  compresi   quelli
          relativi ai beni  ceduti  a  titolo  di  sconto,  premio  o
          abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2; 
          i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti  a  titolo
          di sconto, premio o abbuono; 
          l) aliquota, ammontare dell'imposta e  dell'imponibile  con
          arrotondamento al centesimo di euro; 
          m)  data  della  prima  immatricolazione  o  iscrizione  in
          pubblici registri e numero dei chilometri  percorsi,  delle
          ore navigate o delle ore volate, se  trattasi  di  cessione
          intracomunitaria  di  mezzi  di  trasporto  nuovi,  di  cui
          all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993,
          n. 331,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          ottobre 1993, n. 427; 
          n) annotazione che la  stessa  e'  emessa,  per  conto  del
          cedente o prestatore, dal cessionario o committente  ovvero
          da un terzo. 
          3. Se l'operazione o le  operazioni  cui  si  riferisce  la
          fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con
          aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma  2,
          lettere g), h) ed l), sono indicati  distintamente  secondo
          l'aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate  nello
          stesso giorno nei confronti di un  medesimo  soggetto  puo'
          essere emessa una sola fattura. Nel caso  di  piu'  fatture
          elettroniche  trasmesse  in   unico   lotto   allo   stesso
          destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore. le
          indicazioni comuni  alle  diverse  fatture  possono  essere
          inserite una sola  volta,  purche'  per  ogni  fattura  sia
          accessibile la totalita' delle  informazioni.  Il  soggetto
          passivo assicura l'autenticita' dell'origine,  l'integrita'
          del contenuto e la leggibilita' della fattura  dal  momento
          della sua emissione fino al  termine  del  suo  periodo  di
          conservazione; autenticita' dell'origine ed integrita'  del
          contenuto possono  essere  garantite  mediante  sistemi  di
          controllo  di  gestione  che  assicurino  un   collegamento
          affidabile tra la fattura  e  la  cessione  di  beni  o  la
          prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero  mediante
          l'apposizione  della  firma   elettronica   qualificata   o
          digitale  dell'emittente  o   mediante   sistemi   EDI   di
          trasmissione elettronica dei dati  o  altre  tecnologie  in
          grado   di   garantire   l'autenticita'   dell'origine    e
          l'integrita'  dei  dati.  Le  fatture  redatte  in   lingua
          straniera sono tradotte in  lingua  nazionale,  a  fini  di
          controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria. 
          4. La  fattura  e'  emessa  al  momento  dell'effettuazione
          dell'operazione determinata a  norma  dell'articolo  6.  La
          fattura cartacea e' compilata in duplice esemplare  di  cui
          uno e' consegnato o spedito all'altra parte.  In  deroga  a
          quanto previsto nel primo periodo: 
          a) per le cessioni di beni la  cui  consegna  o  spedizione
          risulta da documento di  trasporto  o  da  altro  documento
          idoneo a identificare i soggetti tra i quali e'  effettuata
          l'operazione ed avente le caratteristiche  determinate  con
          decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996,  n.
          472, nonche' per le prestazioni  di  servizi  individuabili
          attraverso idonea documentazione, effettuate  nello  stesso
          mese solare  nei  confronti  del  medesimo  soggetto,  puo'
          essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio  delle
          operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello
          di effettuazione delle medesime; 
          b) per le cessioni di beni effettuate dal  cessionario  nei
          confronti di un soggetto terzo per il tramite  del  proprio
          cedente la fattura e' emessa entro  il  mese  successivo  a
          quello della consegna o spedizione dei beni; 
          c) per le prestazioni di servizi rese  a  soggetti  passivi
          Stabiliti  nel  territorio  di  un   altro   Stato   membro
          dell'Unione  europea  non  soggette  all'imposta  ai  sensi
          dell'articolo 7-ter, la fattura e' emessa entro  il  giorno
          15  del  mese  successivo   a   quello   di   effettuazione
          dell'operazione; 
          d) per le prestazioni di servizi  di  cui  all'articolo  6,
          sesto comma,  primo  periodo,  rese  a  o  ricevute  da  un
          soggetto passivo stabilito fuori  dell'Unione  europea,  la
          fattura e' emessa entro il giorno 15 del mese successivo  a
          quello di effettuazione dell'operazione. 
          5. Nelle ipotesi di cui  all'articolo  17,  secondo  comma,
          primo periodo, il cessionario o il  committente  emette  la
          fattura in unico esemplare, ovvero, ferma restando  la  sua
          responsabilita', si assicura che la stessa sia emessa,  per
          suo conto, da un terzo. 
          6.  La  fattura  e'  emessa  anche  per  le  tipologie   di
          operazioni   sottoelencate    e    contiene,    in    luogo
          dell'ammontare dell'imposta, le  seguenti  annotazioni  con
          l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria  o
          nazionale: 
          a) cessioni relative a beni in  transito  o  depositati  in
          luoghi  soggetti  a  vigilanza   doganale,   non   soggette
          all'imposta  a  norma  dell'articolo  7-bis  comma  1,  con
          l'annotazione «operazione non soggetta»; 
          b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis,
          9  e   38-quater,   con   l'annotazione   «operazione   non
          imponibile»; 
          c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle
          indicate al n. 6), con l'annotazione «operazione esente»; 
          d) operazioni soggette al regime del margine  previsto  dal
          decreto-legge 23 febbraio  1995,  n.  41,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  22  marzo  1995,  n.  85,  con
          l'annotazione, a seconda dei casi, «regime  del  margine  -
          beni usati»,  «regime  del  margine  -  oggetti  d'arte»  o
          «regime  del  margine  -  oggetti  di  antiquariato  o   da
          collezione»; 
          e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo
          soggette  al  regime  del  margine  previsto  dall'articolo
          74-ter, con l'annotazione «regime del margine - agenzie  di
          viaggio. 
          6-bis. I soggetti passivi stabiliti  nel  territorio  dello
          Stato  emettono  la  fattura  anche  per  le  tipologie  di
          operazioni   sottoelencate   quando   non   sono   soggette
          all'imposta ai sensi degli articoli  da  7  a  7-septies  e
          indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti
          annotazioni con l'eventuale specificazione  della  relativa
          norma comunitaria o nazionale: 
          a) cessioni di beni e prestazioni di  servizi,  diverse  da
          quelle di cui all'articolo  10,  nn.  da  1)  a  4)  e  9),
          effettuate nei confronti di  un  soggetto  passivo  che  e'
          debitore dell'imposta in un altro Stato membro  dell'Unione
          europea, con l'annotazione «inversione contabile»; 
          b) cessioni  di  beni  e  prestazioni  di  servizi  che  si
          considerano  effettuate  fuori  dell'Unione  europea,   con
          l'annotazione "operazione non soggetta"»; 
          6-ter. Le fatture emesse dal cessionario di un bene  o  dal
          committente di un servizio in virtu' di un obbligo  proprio
          recano l'annotazione «autofatturazione». 
          [7]  Se viene emessa fattura  per  operazioni  inesistenti,
          ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni  o
          le imposte relative sono indicate  in  misura  superiore  a
          quella reale, l'imposta e' dovuta  per  l'intero  ammontare
          indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura. 
          [8]  Le spese di emissione della fattura e dei  conseguenti
          adempimenti e formalita' non  possono  formare  oggetto  di
          addebito a qualsiasi titolo.". 
          -- Si riporta il testo dell'articolo 39 del citato  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  633  del  1972,  come
          modificato dalla presente legge: 
          "Art.  39.  Tenuta  e  conservazione  dei  registri  e  dei
          documenti. 
          [1]  I registri previsti dal presente decreto,  compresi  i
          bollettari di cui all'articolo 32, devono essere  tenuti  a
          norma dell'articolo  2219  del  codice  civile  e  numerati
          progressivamente in ogni pagina, in esenzione  dall'imposta
          di bollo. E' ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o
          tabulati di  macchine  elettrocontabili  secondo  modalita'
          previamente approvate dall'Amministrazione  finanziaria  su
          richiesta del contribuente. 
          [2]  I  contribuenti  hanno  facolta'  di  sottoporre  alla
          numerazione e alla bollatura un solo registro  destinato  a
          tutte le annotazioni prescritte dagli artt. 23, 24 e 25,  a
          condizione che nei registri previsti da tali articoli siano
          indicati, per ogni  singola  annotazione,  i  numeri  della
          pagina  e  della  riga  della  corrispondente   annotazione
          nell'unico registro numerato e bollato. 
          [3]  I registri, i bollettari, gli schedari e  i  tabulati,
          nonche' le  fatture,  le  bollette  doganali  e  gli  altri
          documenti  previsti  dal  presente  decreto  devono  essere
          conservati  a  norma  dell'articolo  22  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600.  Le
          fatture   elettroniche   sono   conservate   in   modalita'
          elettronica, in conformita' alle disposizioni  del  decreto
          del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  adottato  ai
          sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo  7
          marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico
          e    quelle    cartacee    possono    essere     conservate
          elettronicamente. Il  luogo  di  conservazione  elettronica
          delle stesse, nonche' dei registri e degli altri  documenti
          previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, puo'
          essere situato in un altro Stato, a condizione che  con  lo
          stesso esista uno strumento  giuridico  che  disciplini  la
          reciproca assistenza. Il  soggetto  passivo  stabilito  nel
          territorio  dello  Stato   assicura,   per   finalita'   di
          controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti
          i documenti ed i dati in esso  contenuti,  compresi  quelli
          che  garantiscono  l'autenticita'  e   l'integrita'   delle
          fatture di cui all'articolo 21, comma 3,, siano  stampabili
          e trasferibili su altro supporto informatico.". 
          -- Si riporta il testo dell'articolo 74 del citato  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  633  del  1972,  come
          modificato  dal  presente  comma:  "Art.  74.  Disposizioni
          relative a particolari settori. 
          [1]  In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo
          l'imposta e' dovuta: 
          a)  per  il  commercio  di  sali  e  tabacchi  importati  o
          fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli dello
          Stato,  ceduti  attraverso  le  rivendite  dei  generi   di
          Monopoli,  dall'Amministrazione  stessa,  sulla  base   del
          prezzo di vendita al pubblico; 
          b)  per il commercio  dei  fiammiferi,  limitatamente  alle
          cessioni successive alle consegne effettuate  al  Consorzio
          industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base  del
          prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si  applica
          nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione
          al  consumo  di  fiammiferi  di  provenienza   comunitaria.
          L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art.
          8, delle norme di esecuzione annesse al  D.Lgs.  17  aprile
          1948, n. 525; 
          c)  per il commercio di giornali quotidiani, di  periodici,
          di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi,
          dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico,
          in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta  puo'
          applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate  o
          spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione  della  resa
          del 70 per cento per i libri e  dell'80  per  cento  per  i
          giornali   quotidiani   e   periodici,    esclusi    quelli
          pornografici  e  quelli  ceduti   unitamente   a   supporti
          integrativi o ad altri beni. Per periodici si  intendono  i
          prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai  sensi
          della  legge  8  febbraio  1948,  n.   47,   e   successive
          modificazioni. Per  supporti  integrativi  si  intendono  i
          nastri, i dischi, le videocassette  e  gli  altri  supporti
          sonori o videomagnetici  ceduti,  anche  gratuitamente,  in
          unica  confezione,  unitamente   a   giornali   quotidiani,
          periodici e libri a condizione che i beni unitamente ceduti
          abbiano prezzo indistinto  e  che  il  costo  dei  supporti
          integrativi non sia superiore al cinquanta  per  cento  del
          prezzo della confezione stessa. Qualora non ricorrano  tali
          condizioni,  l'imposta  si  applica  con   l'aliquota   del
          supporto integrativo.  La  disposizione  di  cui  al  primo
          periodo della presente lettera c) si  applica  anche  se  i
          giornali quotidiani, i periodici ed  i  libri  sono  ceduti
          unitamente a beni diversi  dai  supporti  integrativi,  con
          prezzo indistinto ed in  unica  confezione,  sempreche'  il
          costo del bene ceduto, anche gratuitamente,  congiuntamente
          alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento
          del prezzo dell'intera confezione; se  il  costo  del  bene
          ceduto,   anche    gratuitamente,    congiuntamente    alla
          pubblicazione e' superiore al dieci per  cento  del  prezzo
          dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota
          di ciascuno dei beni  ceduti.  I  soggetti  che  esercitano
          l'opzione per avvalersi delle disposizioni della  legge  16
          dicembre 1991,  n.  398,  applicano,  per  le  cessioni  di
          prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle
          copie vendute, secondo le modalita' previste dalla predetta
          legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni
          quelli che, integrando il  contenuto  dei  libri,  giornali
          quotidiani e periodici, esclusi quelli  pornografici,  sono
          ad esso funzionalmente connessi e tale connessione  risulti
          da dichiarazione sostitutiva di atto notorio  di  cui  alla
          legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  presentata  prima  della
          commercializzazione, ai sensi dell'articolo 35,  presso  il
          competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.; 
          d)  per le prestazioni dei  gestori  di  telefoni  posti  a
          disposizione  del  pubblico,  nonche'  per  la  vendita  di
          qualsiasi mezzo  tecnico,  ivi  compresa  la  fornitura  di
          codici   di   accesso,   per   fruire   dei   servizi    di
          telecomunicazione, fissa o mobile,  e  di  telematica,  dal
          titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i
          servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o,
          se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente
          praticato per la vendita  al  pubblico  in  relazione  alla
          quantita'  di  traffico  telefonico  messo  a  disposizione
          tramite  il  mezzo  tecnico.  Le  stesse  disposizioni   si
          applicano ai soggetti non  residenti  che  provvedono  alla
          vendita  o  alla  distribuzione  dei  mezzi   tecnici   nel
          territorio   dello   Stato    tramite    proprie    stabili
          organizzazioni   nel   territorio   dello    Stato,    loro
          rappresentanti fiscali nominati ai sensi del secondo  comma
          dell'articolo 17, ovvero tramite identificazione diretta ai
          sensi dell'articolo 35-ter, nonche' ai commissionari,  agli
          altri intermediari e ai soggetti terzi che provvedono  alla
          vendita o alla distribuzione nel territorio dello Stato dei
          mezzi tecnici acquistati da  soggetti  non  residenti.  Per
          tutte le  vendite  dei  mezzi  tecnici  nei  confronti  dei
          soggetti che agiscono nell'esercizio  di  imprese,  arti  o
          professioni,  anche  successive  alla  prima  cessione,   i
          cedenti  rilasciano  un  documento  in  cui  devono  essere
          indicate anche  la  denominazione  e  la  partita  IVA  del
          soggetto passivo che  ha  assolto  l'imposta.  La  medesima
          indicazione  deve  essere  riportata  anche  sull'eventuale
          supporto  fisico,  atto  a  veicolare  il  mezzo   tecnico,
          predisposto direttamente o tramite terzi dal  soggetto  che
          realizza o commercializza gli stessi; 
          e)  per la vendita di  documenti  di  viaggio  relativi  ai
          trasporti pubblici urbani di  persone  o  di  documenti  di
          sosta  relativi  ai  parcheggi  veicolari,   dall'esercente
          l'attivita' di trasporto  ovvero  l'attivita'  di  gestione
          dell'autoparcheggio, sulla base del prezzo  di  vendita  al
          pubblico. A tal fine le operazioni di vendita  al  pubblico
          di documenti di  viaggio  relativi  ai  trasporti  pubblici
          urbani di persone o  di  documenti  di  sosta  relativi  ai
          parcheggi   veicolari   comprendono   le   prestazioni   di
          intermediazione  con  rappresentanza  ad   esse   relative,
          nonche' tutte le operazioni di compravendita effettuate dai
          rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari; 
          [e-bis)  abrogata.] 
          [2]  Le operazioni non soggette all'imposta in  virtu'  del
          precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti  del
          presente decreto alle operazioni non imponibili di  cui  al
          terzo comma dell'art. 2. 
          [3]  Le modalita' ed i  termini  per  l'applicazione  delle
          disposizioni dei commi  precedenti  saranno  stabiliti  con
          decreti del Ministro delle finanze. 
          [4]  Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico
          con caratteri di uniformita', frequenza e  diffusione  tali
          da comportare  l'addebito  dei  corrispettivi  per  periodi
          superiori al mese possono essere autorizzati,  con  decreto
          del Ministro delle finanze,  ad  eseguire  le  liquidazioni
          periodiche di cui  all'art.  27  e  i  relativi  versamenti
          trimestralmente   anziche'   mensilmente   .   La    stessa
          autorizzazione puo' essere concessa agli esercenti impianti
          di distribuzione di carburante per uso  di  autotrazione  e
          agli autotrasportatori di cose  per  conto  terzi  iscritti
          all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n.  298.  Non  si
          applicano le disposizioni di cui  all'articolo  33  per  le
          liquidazioni ed i versamenti trimestrali  effettuati  dagli
          esercenti impianti di distribuzione di carburante  per  uso
          di  autotrazione   e   dagli   autotrasportatori   iscritti
          nell'albo sopra indicato, nonche' per le liquidazioni ed  i
          versamenti trimestrali disposti con  decreti  del  Ministro
          delle finanze, emanati  a  norma  dell'articolo  73,  primo
          comma, lettera e), e del primo periodo del presente  comma.
          Per  le  prestazioni  di  servizi  degli  autotrasportatori
          indicati nel periodo precedente, effettuate  nei  confronti
          del medesimo committente, puo' essere emessa, nel  rispetto
          del termine di cui all'articolo  21,  quarto  comma,  primo
          periodo, una sola fattura per piu'  operazioni  di  ciascun
          trimestre solare. In deroga a quanto disposto dall'articolo
          23, primo comma, le fatture emesse per  le  prestazioni  di
          servizi  dei  suddetti  autotrasportatori  possono   essere
          comunque annotate entro il trimestre  solare  successivo  a
          quello di emissione. 
          [5]  Nel caso  di  operazioni  derivanti  da  contratti  di
          subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato
          pattuito un termine successivo alla  consegna  del  bene  o
          alla   comunicazione   dell'avvenuta    esecuzione    della
          prestazione, il subfornitore puo' effettuare il  versamento
          con  cadenza  trimestrale,   senza   che   si   dia   luogo
          all'applicazione di interessi. 
          [6]  Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita'
          di cui alla tariffa  allegata  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  640,  l'imposta  si
          applica sulla stessa  base  imponibile  dell'imposta  sugli
          intrattenimenti ed e'  riscossa  con  le  stesse  modalita'
          stabilite  per   quest'ultima.   La   detrazione   di   cui
          all'articolo  19  e'  forfettizzata  in  misura   pari   al
          cinquanta per cento dell'imposta relativa  alle  operazioni
          imponibili. Se nell'esercizio delle attivita' incluse nella
          tariffa   vengono   effettuate   anche    prestazioni    di
          sponsorizzazione e cessioni o  concessioni  di  diritti  di
          ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica,  comunque
          connesse  alle  attivita'  di  cui  alla  tariffa   stessa,
          l'imposta si  applica  con  le  predette  modalita'  ma  la
          detrazione e' forfettizzata in misura pari ad un decimo per
          le operazioni di sponsorizzazione ed in misura pari  ad  un
          terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e
          di trasmissione radiofonica. I  soggetti  che  svolgono  le
          attivita' incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo
          di  fatturazione,  tranne  che  per   le   prestazioni   di
          sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di  diritti
          di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica  e  per
          le prestazioni pubblicitarie; sono altresi' esonerati dagli
          obblighi di registrazione  e  dichiarazione,  salvo  quanto
          stabilito dall'articolo 25; per il contenzioso  si  applica
          la    disciplina    stabilita    per    l'imposta     sugli
          intrattenimenti. Le singole imprese hanno  la  facolta'  di
          optare per l'applicazione dell'imposta  nei  modi  ordinari
          dandone comunicazione al concessionario di cui all'articolo
          17 del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 640, competente in relazione al proprio  domicilio
          fiscale, prima dell'inizio dell'anno solare ed  all'ufficio
          delle entrate  secondo  le  disposizioni  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  10  novembre  1997,  n.  442;
          l'opzione ha effetto fino a quando non e'  revocata  ed  e'
          comunque vincolante per un quinquennio. 
          [7]  Per le  cessioni  di  rottami,  cascami  e  avanzi  di
          metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da  macero,
          di stracci e di scarti di ossa,  di  pelli,  di  vetri,  di
          gomma  e  plastica,  intendendosi  comprese  anche   quelle
          relative agli anzidetti  beni  che  siano  stati  ripuliti,
          selezionati, tagliati, compattati, lingottati o  sottoposti
          ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il
          trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la  natura,  al
          pagamento  dell'imposta  e'  tenuto  il   cessionario,   se
          soggetto passivo d'imposta nel territorio dello  Stato.  La
          fattura, emessa dal cedente  senza  addebito  dell'imposta,
          con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21
          e seguenti e con  l'annotazione  «inversione  contabile»  e
          l'eventuale indicazione della  norma  di  cui  al  presente
          comma,  deve   essere   integrata   dal   cessionario   con
          l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve
          essere annotata nel registro di cui agli articoli 23  o  24
          entro il mese di ricevimento ovvero anche  successivamente,
          ma comunque entro quindici giorni  dal  ricevimento  e  con
          riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai  fini
          della detrazione, e' annotato anche  nel  registro  di  cui
          all'articolo 25. Agli effetti della  limitazione  contenuta
          nel  terzo  comma  dell'articolo  30   le   cessioni   sono
          considerate operazioni imponibili. Le disposizioni  di  cui
          al presente comma si applicano anche per  le  cessioni  dei
          semilavorati di metalli ferrosi di cui alle  seguenti  voci
          della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre  2003:
          . 
          a)  ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre
          forme primarie (v.d. 72.01); 
          b)  ferro-leghe (v.d. 72.02); 
          c)  prodotti ferrosi  ottenuti  per  riduzione  diretta  di
          minerali di ferro ed altri prodotti  ferrosi  spugnosi,  in
          pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza  minima  in
          peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili  (v.d.
          72.03); 
          d)   graniglie  e  polveri,  di  ghisa  greggia,  di  ghisa
          specolare, di ferro o di acciaio (v.d. 72.05). 
          [8]  Le disposizioni  del  precedente  comma  si  applicano
          anche per le cessioni  di  rottami,  cascami  e  avanzi  di
          metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati
          di metalli non ferrosi di  cui  alle  seguenti  voci  della
          tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996: 
          a)  rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03); 
          b)  nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02); 
          c)  alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01); 
          d)  piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega  (v.d.
          78.01); 
          e)  zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01); 
          e-bis)  stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01); 
          e-ter)  filo di rame con diametro superiore a 6  millimetri
          (vergella) (v.d. 7408.11); 
          e-quater)   filo  di  alluminio  non  legato  con  diametro
          superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11); 
          e-quinquies)  filo  di  leghe  di  alluminio  con  diametro
          superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21)"; 
          e-sexies)  barre di ottone (v.d. 74.07.21). 
          [[9]  abrogato.] 
          [[10]  abrogato. ] 
          [11]  Nelle operazioni indicate nel  primo  comma,  lettere
          a),  b)  e  c)  non  sono  comprese   le   prestazioni   di
          intermediazione con rappresentanza ad esse relative 
 
          Note all'art. 1, comma 326 
          -- Si riporta il testo dell'articolo 38  del  decreto-legge
          30 agosto 1993,  n.  331,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla   legge   29   ottobre   1993,   n.   427,    recante
          "Armonizzazione delle disposizioni in  materia  di  imposte
          sugli oli minerali, sull'alcole, sulle  bevande  alcoliche,
          sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate
          da  direttive  CEE  e  modificazioni  conseguenti  a  detta
          armonizzazione,   nonche'   disposizioni   concernenti   la
          disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le
          procedure dei rimborsi di imposta,  l'esclusione  dall'ILOR
          dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
          contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
          un'imposta erariale straordinaria su taluni beni  ed  altre
          disposizioni tributarie", come  modificato  dalla  presente
          legge: 
          "Art. 38. Acquisti intracomunitari. 
          1.  L'imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti
          intracomunitari di beni  effettuati  nel  territorio  dello
          Stato nell'esercizio  di  imprese,  arti  e  professioni  o
          comunque da enti, associazioni o  altre  organizzazioni  di
          cui all'art. 4, quarto comma, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti  passivi
          d'imposta nel territorio dello Stato. 
          2.  Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni,
          derivanti da atti a titolo  oneroso,  della  proprieta'  di
          beni o di altro diritto reale di  godimento  sugli  stessi,
          spediti o trasportati nel territorio dello Stato  da  altro
          Stato  membro  dal  cedente,  nella  qualita'  di  soggetto
          passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o  da  terzi  per
          loro conto. 
          3.  Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari: 
          [a)  abrogata] 
          b)  la introduzione nel territorio dello Stato da  parte  o
          per  conto  di  un  soggetto  passivo  d'imposta  di   beni
          provenienti da  altro  Stato  membro.  La  disposizione  si
          applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello
          Stato,    per    finalita'    rientranti     nell'esercizio
          dell'impresa,  di  beni  provenienti   da   altra   impresa
          esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro; 
          c)  gli acquisti di cui  al  comma  2  da  parte  di  enti,
          associazioni ed altre organizzazioni  di  cui  all'art.  4,
          quarto comma, del decreto del Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta; 
          d)  l'introduzione nel territorio dello Stato  da  parte  o
          per conto dei soggetti indicati nella lettera  c)  di  beni
          dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro; 
          e)  gli acquisti a titolo oneroso  di  mezzi  di  trasporto
          nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se
          il cedente non  e'  soggetto  d'imposta  ed  anche  se  non
          effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni. 
          4.  Agli effetti del comma  3,  lettera  e),  costituiscono
          mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a
          7,5 metri,  gli  aeromobili  con  peso  totale  al  decollo
          superiore a 1.550 kg, e i veicoli con motore di  cilindrata
          superiore a 48 cc o potenza superiore a 7,2  Kw,  destinati
          al trasporto di persone o  cose,  esclusi  le  imbarcazioni
          destinate all'esercizio di attivita'  commerciali  o  della
          pesca o ad operazioni di salvataggio  o  di  assistenza  in
          mare e gli aeromobili di cui all'art. 8-bis,  primo  comma,
          lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica  26
          ottobre  1972,  n.  633;  i  mezzi  di  trasporto  non   si
          considerano  nuovi  alla  duplice  condizione  che  abbiano
          percorso  oltre  seimila  chilometri  e  la  cessione   sia
          effettuata decorso il termine di sei mesi  dalla  data  del
          provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione  in
          pubblici registri o di  altri  provvedimenti  equipollenti,
          ovvero navigato per oltre  cento  ore,  ovvero  volato  per
          oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso  il
          termine di tre mesi dalla data del provvedimento  di  prima
          immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o  di
          altri provvedimenti equipollenti. 
          4-bis.  Agli  effetti  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
          costituiscono  prodotti  soggetti  ad  accisa  i   prodotti
          energetici, l'alcole, le bevande  alcoliche  e  i  tabacchi
          lavorati, quali  definiti  dalle  disposizioni  dell'Unione
          europea in vigore,  escluso  il  gas  fornito  mediante  un
          sistema di gas naturale situato nel territorio  dell'Unione
          o una rete connessa a un tale sistema. 
          5.  Non costituiscono acquisti intracomunitari: 
          a)  l'introduzione  nel  territorio  dello  Stato  di  beni
          oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o  di
          manipolazioni usuali ai sensi,  rispettivamente,  dell'art.
          1, comma 3, lettera h), del Regolamento del Consiglio delle
          Comunita' europee 16 luglio 1985, n. 1999, e  dell'art.  18
          del Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio  1988,  n.
          2503, se i beni sono successivamente trasportati o  spediti
          al committente, soggetto  passivo  d'imposta,  nello  Stato
          membro di provenienza o per suo conto in altro Stato membro
          ovvero fuori del territorio della Comunita'; l'introduzione
          nel  territorio  dello  Stato   di   beni   temporaneamente
          utilizzati  per  l'esecuzione  di  prestazioni  o  che,  se
          importati, beneficerebbero della ammissione  temporanea  in
          esenzione totale dai dazi doganali; 
          b)   l'introduzione  nel   territorio   dello   Stato,   in
          esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi
          installati, montati o assiemati dal  fornitore  o  per  suo
          conto; 
          c)  gli acquisti di beni, diversi dai  mezzi  di  trasporto
          nuovi e  da  quelli  soggetti  ad  accisa,  effettuati  dai
          soggetti indicati nel comma 3,  lettera  c),  dai  soggetti
          passivi per i quali l'imposta e' totalmente indetraibile  a
          norma dell'articolo 19,  secondo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e  dai
          produttori agricoli di cui  all'articolo  34  dello  stesso
          decreto  che  non   abbiano   optato   per   l'applicazione
          dell'imposta nei modi ordinari se  l'ammontare  complessivo
          degli acquisti intracomunitari  e  degli  acquisti  di  cui
          all'articolo 40, comma 3, del presente decreto,  effettuati
          nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro  e
          fino a quando, nell'anno  in  corso,  tale  limite  non  e'
          superato. L'ammontare complessivo degli acquisti e' assunto
          al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto  degli
          acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4  del
          presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti  ad
          accisa; 
          c-bis)  l'introduzione nel territorio dello  Stato  di  gas
          mediante un sistema di gas naturale situato nel  territorio
          dell'Unione europea o una rete connessa a un tale  sistema,
          di energia elettrica, di calore o di freddo  mediante  reti
          di riscaldamento o di raffreddamento, di  cui  all'articolo
          7-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; 
          d)  gli acquisti  di  beni  se  il  cedente  beneficia  nel
          proprio Stato membro dell'esonero disposto per  le  piccole
          imprese. 
          6.  La disposizione di cui al comma 5, lettera c),  non  si
          applica  ai  soggetti   ivi   indicati   che   optino   per
          l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari,
          dandone comunicazione all'ufficio nella  dichiarazione,  ai
          fini dell'imposta sul valore  aggiunto,  relativa  all'anno
          precedente   ovvero   nella   dichiarazione    di    inizio
          dell'attivita' o comunque  anteriormente  all'effettuazione
          dell'acquisto. L'opzione ha effetto,  se  esercitata  nella
          dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1°  gennaio
          dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in  cui
          e' esercitata, fino a quando non sia revocata  e,  in  ogni
          caso, fino al compimento del  biennio  successivo  all'anno
          nel corso del quale e' esercitata, sempreche' ne permangano
          i presupposti; la revoca deve essere comunicata all'ufficio
          nella dichiarazione annuale  ed  ha  effetto  dall'anno  in
          corso. Per i soggetti di cui all'art. 4, quarto comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, non soggetti passivi d'imposta, la revoca deve  essere
          comunicata mediante lettera raccomandata entro  il  termine
          di presentazione della dichiarazione annuale. La revoca  ha
          effetto dall'anno in corso. 
          7.  L'imposta non e' dovuta per l'acquisto intracomunitario
          nel territorio dello Stato, da parte  di  soggetto  passivo
          d'imposta in altro  Stato  membro,  di  beni  dallo  stesso
          acquistati in altro Stato membro e  spediti  o  trasportati
          nel territorio dello Stato a  propri  cessionari,  soggetti
          passivi d'imposta o enti di cui all'art. 4,  quarto  comma,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, assoggettati  all'imposta  per  gli  acquisti
          intracomunitari  effettuati,  designati  per  il  pagamento
          dell'imposta relativa alla cessione. 
          8.  Si  considerano  effettuati  in  proprio  gli  acquisti
          intracomunitari   da   parte   di    commissionari    senza
          rappresentanza.". 
          *  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  41   del   citato
          decreto-legge  n.  331  del  1993,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
          "Art. 41. Cessioni intracomunitarie non imponibili. 
            1.  Costituiscono cessioni non imponibili: 
          a)  le cessioni a titolo oneroso  di  beni,  trasportati  o
          spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o
          dall'acquirente, o da terzi per loro conto,  nei  confronti
          di cessionari soggetti di imposta o di  enti,  associazioni
          ed altre organizzazioni indicate nell'art. 4, quarto comma,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n.  633,  non  soggetti  passivi  d'imposta;  i  beni
          possono essere sottoposti per  conto  del  cessionario,  ad
          opera  del  cedente  stesso  o  di  terzi,  a  lavorazione,
          trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La
          disposizione non  si  applica  per  le  cessioni  di  beni,
          diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti  dei
          soggetti indicati nell'art. 38, comma 5,  lettera  c),  del
          presente  decreto,  i  quali,  esonerati  dall'applicazione
          dell'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati  nel
          proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione
          della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti  ad  accisa
          sono non imponibili se  il  trasporto  o  spedizione  degli
          stessi sono eseguiti in conformita' degli articoli  6  e  8
          del presente decreto; 
          b)  le cessioni in base a cataloghi, per  corrispondenza  e
          simili, di beni  diversi  da  quelli  soggetti  ad  accisa,
          spediti o trasportati dal  cedente  o  per  suo  conto  nel
          territorio  di  altro  Stato  membro   nei   confronti   di
          cessionari ivi non  tenuti  ad  applicare  l'imposta  sugli
          acquisti  intracomunitari  e  che  non  hanno  optato   per
          l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica
          per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e  di  beni  da
          installare, montare o assiemare ai sensi della lettera  c).
          La disposizione non  si  applica  altresi'  se  l'ammontare
          delle cessioni effettuate in  altro  Stato  membro  non  ha
          superato nell'anno solare precedente e non supera in quello
          in corso 100.000 euro, ovvero l'eventuale minore  ammontare
          al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell'articolo
          34  della  direttiva  2006/112/CE  del  Consiglio,  del  28
          novembre  2006.  In  tal  caso  e'  ammessa  l'opzione  per
          l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro dandone
          comunicazione  all'ufficio  nella  dichiarazione,  ai  fini
          dell'imposta  sul  valore   aggiunto,   relativa   all'anno
          precedente   ovvero   nella   dichiarazione    di    inizio
          dell'attivita' o comunque  anteriormente  all'effettuazione
          della  prima  operazione  non  imponibile.   L'opzione   ha
          effetto,  se  esercitata   nella   dichiarazione   relativa
          all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in  corso  e,
          negli altri casi, dal momento in cui e' esercitata, fino  a
          quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento
          del biennio successivo all'anno solare nel corso del  quale
          e' esercitata; la revoca deve essere comunicata all'ufficio
          nella dichiarazione annuale  ed  ha  effetto  dall'anno  in
          corso; 
          c)  le cessioni, con spedizione o trasporto dal  territorio
          dello Stato, nel territorio di altro Stato membro  di  beni
          destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati  da
          parte del fornitore o per suo conto. 
          2.  Sono assimilate  alle  cessioni  di  cui  al  comma  1,
          lettera a): 
          [a)  abrogata] 
          b)  le cessioni a titolo  oneroso  di  mezzi  di  trasporto
          nuovi di cui all'art. 38, comma 4, trasportati o spediti in
          altro Stato membro dai cedenti o dagli  acquirenti,  ovvero
          per loro conto, anche se non effettuate  nell'esercizio  di
          imprese, arti e professioni e anche se l'acquirente non  e'
          soggetto passivo d'imposta; 
          c)  l'invio di beni nel territorio di altro  Stato  membro,
          mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo
          nel territorio dello Stato, o da terzi per  suo  conto,  in
          base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo
          comma 3 di beni ivi esistenti. 
          2-bis.   Non  costituiscono  cessioni  intracomunitarie  le
          cessioni di gas mediante un sistema di gas naturale situato
          nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un
          tale  sistema,  le  cessioni  di  energia  elettrica  e  le
          cessioni  di  calore  o  di   freddo   mediante   reti   di
          riscaldamento o di raffreddamento, nonche' le  cessioni  di
          beni effettuate dai soggetti che  applicano,  agli  effetti
          dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia. 
          3.  La disposizione di cui al comma 2, lettera c),  non  si
          applica per i beni inviati in altro Stato  membro,  oggetto
          di perizie o  delle  operazioni  di  perfezionamento  o  di
          manipolazioni  usuali  indicate  nell'art.  38,  comma   5,
          lettera a), o per essere ivi temporaneamente utilizzati per
          l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi  importati
          beneficerebbero  della  ammissione  temporanea  in   totale
          esenzione dai dazi doganali. 
          4.  Agli effetti del secondo comma degli articoli 8,  8-bis
          e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre
          1972, n. 633, le cessioni di cui ai precedenti commi 1 e 2,
          sono  computabili  ai  fini  della   determinazione   della
          percentuale e dei limiti ivi considerati.". 
          --  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  43  del   citato
          decreto-legge  n.  331  del  1993,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
          "Art. 43. Base imponibile ed aliquota. 
          1.  Per  gli  acquisti  intracomunitari  di  beni  la  base
          imponibile e' determinata secondo le  disposizioni  di  cui
          agli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per i beni soggetti  ad
          accisa  concorre  a  formare  la  base   imponibile   anche
          l'ammontare di detta imposta, se  assolta  o  esigibile  in
          dipendenza dell'acquisto. 
          2.  La base imponibile, nell'ipotesi  di  cui  all'articolo
          40, comma  2,  primo  periodo,  e'  ridotta  dell'ammontare
          assoggettato ad imposta nello Stato membro di  destinazione
          del bene. 
          3.  (abrogato) 
          4.  Per le introduzioni di cui all'articolo  38,  comma  3,
          lettera b), e per gli invii di cui all'articolo  41,  comma
          2, lettera c), la base imponibile e' costituita dal  prezzo
          di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni  o
          di  beni  simili,  determinati  nel  momento  in   cui   si
          effettuano tali operazioni. 
          5.  Per gli acquisti intracomunitari  di  beni  si  applica
          l'aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui
          all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633.". 
          --  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  46  del   citato
          decreto-legge  n.  331  del  1993,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
          "Art. 46.  Fatturazione delle operazioni intracomunitarie. 
          1.   La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve
          essere   numerata   e   integrata   dal   cessionario   con
          l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo  e
          degli altri elementi  che  concorrono  a  formare  la  base
          imponibile  dell'operazione,  espressi  in  valuta  estera,
          nonche'  dell'ammontare  dell'imposta,  calcolata   secondo
          l'aliquota   dei   beni.   Se    trattasi    di    acquisto
          intracomunitario  senza  pagamento   dell'imposta   o   non
          imponibile o esente, in luogo  dell'ammontare  dell'imposta
          nella  fattura  deve  essere   indicato   il   titolo   con
          l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria  o
          nazionale. 
          2.   Per le cessioni intracomunitarie di  cui  all'articolo
          41, e' emessa fattura a norma dell'articolo 21 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,
          entro  il  giorno  15  del  mese  successivo  a  quello  di
          effettuazione dell'operazione, con l'indicazione, in  luogo
          dell'ammontare dell'imposta, che si  tratta  di  operazione
          non  imponibile  e  con  l'eventuale  specificazione  della
          relativa norma comunitaria o  nazionale.  La  fattura  deve
          inoltre   contenere    l'indicazione    del    numero    di
          identificazione attribuito, agli effetti  dell'imposta  sul
          valore aggiunto,  al  cessionario  dallo  Stato  membro  di
          appartenenza; in caso di consegna del bene  al  cessionario
          di questi in  diverso  Stato  membro,  dalla  fattura  deve
          risultare specifico riferimento. La fattura emessa  per  la
          cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro
          in  altro  Stato   membro,   acquistati   senza   pagamento
          dell'imposta a norma dell'articolo  40,  comma  2,  secondo
          periodo,  deve  contenere  il  numero  di   identificazione
          attribuito   al   cessionario   dallo   Stato   membro   di
          destinazione dei beni e la designazione dello stesso  quale
          debitore dell'imposta. 
          3.   La fattura di cui al comma  2,  se  trattasi  di  beni
          spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto,
          ai  sensi  dell'articolo  41,  comma  2,  lettera  c),  nel
          territorio  di  altro  Stato  membro,  deve  recare   anche
          l'indicazione del numero  di  identificazione  allo  stesso
          attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni  di  beni
          in base a cataloghi, per corrispondenza e  simili,  di  cui
          all'articolo 41, comma 1, lettera b),  non  si  applica  la
          disposizione di cui al secondo periodo del comma 2. 
          4.   Se la cessione riguarda mezzi di  trasporto  nuovi  di
          cui all'articolo 38, comma 4, nella fattura  devono  essere
          indicati anche i dati di identificazione degli  stessi;  se
          la cessione non e' effettuata  nell'esercizio  di  imprese,
          arti  e  professioni  tiene  luogo  della  fattura   l'atto
          relativo alla cessione o altra documentazione equipollente. 
          5.   Il cessionario di un acquisto intracomunitario di  cui
          all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che  non  ha
          ricevuto  la  relativa  fattura  entro  il   secondo   mese
          successivo a quello di effettuazione dell'operazione,  deve
          emettere entro il giorno 15 del  terzo  mese  successivo  a
          quello di effettuazione dell'operazione stessa  la  fattura
          di cui al comma 1, in unico esemplare; se ha  ricevuto  una
          fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale
          deve emettere fattura integrativa entro il  giorno  15  del
          mese   successivo   alla   registrazione   della    fattura
          originaria.". 
          --  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  47  del   citato
          decreto-legge  n.  331  del  1993,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
          "Art. 47. Registrazione delle operazioni intracomunitarie. 
          1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui
          all'articolo  38,  commi  2  e  3,   lettera   b),   previa
          integrazione  a  norma  dell'articolo  46,  comma  1,  sono
          annotate  distintamente,  entro  il  giorno  15  del   mese
          successivo a quello  di  ricezione  della  fattura,  e  con
          riferimento  al  mese  precedente,  nel  registro  di   cui
          all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica
          26  ottobre  1972,   n.   633,   secondo   l'ordine   della
          numerazione,  con  l'indicazione  anche  del  corrispettivo
          delle operazioni espresso in valuta estera. Le  fatture  di
          cui all'articolo  46,  comma  5,  sono  annotate  entro  il
          termine di emissione e con riferimento al mese  precedente.
          Ai  fini  dell'esercizio  del   diritto   alla   detrazione
          dell'imposta, le fatture sono annotate distintamente  anche
          nel registro di cui all'articolo 25 del predetto decreto. 
          2. I contribuenti  di  cui  all'art.  22  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
          possono annotare le fatture di cui al comma 1 nel  registro
          di cui al successivo  art.  24  anziche'  in  quello  delle
          fatture emesse, ferme restando le prescrizioni in ordine ai
          termini e alle modalita' indicate nel comma 1. 
          3. I soggetti di cui  all'articolo  4,  quarto  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, non soggetti passivi d'imposta, annotano le fatture di
          cui al comma 1,  previa  loro  progressiva  numerazione  ed
          entro gli stessi termini indicati al comma 1,  in  apposito
          registro, tenuto e  conservato  a  norma  dell'articolo  39
          dello stesso decreto n. 633 del 1972. 
          4. Le fatture relative alle  cessioni  intracomunitarie  di
          cui all'articolo 46, comma 2, sono  annotate  distintamente
          nel  registro  di  cui  all'articolo  23  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
          secondo l'ordine della numerazione ed entro il  termine  di
          emissione,  con  riferimento  al  mese   di   effettuazione
          dell'operazione. 
          5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non  si  applicano
          alle operazioni relative ai mezzi di  trasporto  nuovi,  di
          cui  all'art.  38,  comma  4,  delle  quali  non  e'  parte
          contraente un soggetto  passivo  d'imposta  nel  territorio
          dello Stato.". 
          --  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  49  del   citato
          decreto-legge  n.  331  del  1993,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
          "Art. 49. Dichiarazione e versamento dell'imposta  per  gli
          enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa. 
          1.  I soggetti di cui all'articolo  4,  quarto  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, non soggetti passivi d'imposta, che  hanno  effettuato
          acquisti intracomunitari per i quali e'  dovuta  l'imposta,
          salvo quanto disposto nel comma 3  del  presente  articolo,
          presentano, in via telematica ed entro  ciascun  mese,  una
          dichiarazione  relativa  agli   acquisti   registrati   con
          riferimento  al  secondo  mese   precedente,   redatta   in
          conformita' al  modello  approvato  con  provvedimento  del
          Direttore dell'Agenzia delle entrate.  Dalla  dichiarazione
          devono  risultare  l'ammontare   degli   acquisti,   quello
          dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di
          versamento. 
          2.  Entro il termine di  cui  al  comma  1  l'imposta  deve
          essere versata,  a  norma  dell'art.  38  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
          cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese. 
          3.  L'imposta dovuta per gli  acquisti  intracomunitari  di
          prodotti soggetti ad accisa da parte dei soggetti  indicati
          nell'art. 38, comma 5, lettera c), non tenuti al  pagamento
          dell'imposta sugli acquisti  intracomunitari,  deve  essere
          assolta unitamente all'accisa. 
          4.    Per   gli   acquisti    intracomunitari    effettuati
          nell'esercizio dell'attivita' non commerciale  dagli  enti,
          associazioni o altre  organizzazioni  di  cui  all'art.  4,
          quarto comma, del decreto del Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633,  soggetti  passivi  d'imposta  nel
          territorio dello Stato, indicati nell'art. 38, comma 1,  si
          applicano le disposizioni del presente articolo,  dell'art.
          46 comma 5, e dell'art. 47, comma 3.". 
 
          Note all'art. 1, comma 327 
          --  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  6  del   decreto
          legislativo 18 dicembre  1997,  n.  471,  recante  "Riforma
          delle sanzioni tributarie non penali in materia di  imposte
          dirette, di imposta sul valore aggiunto  e  di  riscossione
          dei tributi, a norma dell'articolo 3,  comma  133,  lettera
          q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.", come modificato
          dalla presente legge: 
          "Art.  6.   Violazione   degli   obblighi   relativi   alla
          documentazione,  registrazione  ed   individuazione   delle
          operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. 
          1.  Chi viola gli obblighi inerenti alla  documentazione  e
          alla  registrazione  di  operazioni  imponibili   ai   fini
          dell'imposta sul valore aggiunto ovvero  all'individuazione
          di  prodotti  determinati  e'  punito   con   la   sanzione
          amministrativa compresa fra il  cento  e  il  duecento  per
          cento    dell'imposta    relativa    all'imponibile     non
          correttamente   documentato   o   registrato   nel    corso
          dell'esercizio.   Alla   stessa    sanzione,    commisurata
          all'imposta, e' soggetto chi indica, nella documentazione o
          nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. 
          2.  Chi viola obblighi inerenti alla documentazione e  alla
          registrazione di operazioni non imponibili,  esenti  o  non
          soggette ad  IVA  e'  punito  con  sanzione  amministrativa
          compresa  tra  il  cinque  ed  il  dieci  per   cento   dei
          corrispettivi non documentati o non  registrati.  Tuttavia,
          quando la violazione  non  rileva  neppure  ai  fini  della
          determinazione  del  reddito   si   applica   la   sanzione
          amministrativa  da  lire  cinquecentomila  a  lire  quattro
          milioni. 
          3.  Se le violazioni consistono nella mancata emissione  di
          ricevute  fiscali,  scontrini  fiscali   o   documenti   di
          trasporto  ovvero  nell'emissione  di  tali  documenti  per
          importi inferiori a quelli reali, la sanzione  e'  in  ogni
          caso pari al cento per  cento  dell'imposta  corrispondente
          all'importo non documentato. La stessa sanzione si  applica
          in caso di omesse  annotazioni  su  apposito  registro  dei
          corrispettivi relativi a ciascuna  operazione  in  caso  di
          mancato  o  irregolare   funzionamento   degli   apparecchi
          misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni,  la
          mancata  tempestiva  richiesta   di   intervento   per   la
          manutenzione e' punita con sanzione amministrativa da  lire
          cinquecentomila a lire quattro milioni. 
          3-bis.  Il cedente che non integra il documento  attestante
          la vendita dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74,  primo
          comma,  lettera  d),  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni, con la denominazione e la  partita  IVA  del
          soggetto passivo che ha assolto l'imposta e' punito con  la
          sanzione  amministrativa  pari  al   20   per   cento   del
          corrispettivo della cessione non documentato  regolarmente.
          Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e
          che, nel  predisporre,  direttamente  o  tramite  terzi,  i
          supporti fisici  atti  a  veicolare  i  mezzi  stessi,  non
          indica, ai sensi dell'articolo 74, primo comma, lettera d),
          quarto periodo, del citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 633 del 1972, la denominazione e  la  partita
          IVA del soggetto che ha assolto l'imposta e' punito con  la
          sanzione amministrativa pari al 20  per  cento  del  valore
          riportato sul supporto fisico  non  prodotto  regolarmente.
          Qualora le indicazioni di cui all'articolo 74, primo comma,
          lettera d), terzo e quarto periodo, del citato decreto  del
          Presidente della Repubblica  n.  633  del  1972  siano  non
          veritiere, le sanzioni di cui  ai  periodi  precedenti  del
          presente comma sono aumentate al 40 per cento. 
          4.  Nei casi previsti dai commi 1, 2, 3,  primo  e  secondo
          periodo, e 3-bis la sanzione non puo'  essere  inferiore  a
          lire un milione. 
          5.  Nel caso di violazione di piu' obblighi  inerenti  alla
          documentazione  e  alla  registrazione  di   una   medesima
          operazione, la sanzione e' applicata una sola volta. 
          6.  Chi computa illegittimamente  in  detrazione  l'imposta
          assolta, dovuta o  addebitatagli  in  via  di  rivalsa,  e'
          punito con la sanzione amministrativa uguale  all'ammontare
          della detrazione compiuta. 
          7.  In caso di acquisto intracomunitario,  la  sanzione  si
          applica anche se, in mancanza della  comunicazione  di  cui
          all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993,
          n. 331,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          ottobre 1993, n. 427, l'operazione e' stata assoggettata ad
          imposta in altro Stato membro. 
          8.  Il cessionario o il committente che, nell'esercizio  di
          imprese,  arti  o  professioni,  abbia  acquistato  beni  o
          servizi senza che sia stata emessa fattura nei  termini  di
          legge o  con  emissione  di  fattura  irregolare  da  parte
          dell'altro contraente, e' punito, salva la  responsabilita'
          del   cedente   o   del   commissionario,   con    sanzione
          amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un
          minimo di lire cinquecentomila, sempreche' non  provveda  a
          regolarizzare l'operazione con le seguenti modalita': 
          a)  se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla
          data   di   effettuazione   dell'operazione,    presentando
          all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento
          dell'imposta, entro il  trentesimo  giorno  successivo,  un
          documento in  duplice  esemplare  dal  quale  risultino  le
          indicazioni prescritte dall'articolo  21  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
          relativo alla fatturazione delle operazioni; 
          b)  se ha  ricevuto  una  fattura  irregolare,  presentando
          all'ufficio indicato nella lettera a), entro il  trentesimo
          giorno successivo a  quello  della  sua  registrazione,  un
          documento  integrativo  in  duplice  esemplare  recante  le
          indicazioni  medesime,  previo  versamento  della   maggior
          imposta eventualmente dovuta. 
          9.  Se la regolarizzazione e' eseguita,  un  esemplare  del
          documento, con l'attestazione della regolarizzazione e  del
          pagamento, e' restituito dall'ufficio al  contribuente  che
          deve registrarlo ai sensi dell'articolo 25 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
          9-bis.  E' punito con la sanzione  amministrativa  compresa
          fra il 100 e il 200 per cento dell'imposta, con  un  minimo
          di  258  euro,  il  cessionario  o  il   committente   che,
          nell'esercizio di imprese, arti o professioni, non  assolve
          l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante
          il  meccanismo  dell'inversione  contabile  di   cui   agli
          articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  e
          successive modificazioni. La medesima sanzione  si  applica
          al cedente o prestatore che  ha  irregolarmente  addebitato
          l'imposta in fattura  omettendone  il  versamento.  Qualora
          l'imposta sia stata assolta, ancorche' irregolarmente,  dal
          cessionario o committente ovvero dal cedente o  prestatore,
          fermo  restando  il  diritto  alla  detrazione   ai   sensi
          dell'articolo  19  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni, la sanzione amministrativa e' pari al 3  per
          cento dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di
          258  euro,  e  comunque  non  oltre  10.000  euro  per   le
          irregolarita' commesse nei primi tre anni  di  applicazione
          delle disposizioni del presente periodo. Al pagamento delle
          sanzioni previste nel secondo e terzo periodo,  nonche'  al
          pagamento dell'imposta, sono tenuti solidalmente entrambi i
          soggetti   obbligati   all'applicazione   del    meccanismo
          dell'inversione contabile. E' punito con la sanzione di cui
          al comma 2 il cedente o prestatore che non emette  fattura,
          fermo restando l'obbligo per il cessionario  o  committente
          di  regolarizzare  l'omissione  ai  sensi  del   comma   8,
          applicando,   comunque,   il   meccanismo   dell'inversione
          contabile. 
          9-ter.  Il cessionario che, nell'esercizio di imprese, arti
          o  professioni,  abbia  acquistato  mezzi  tecnici  di  cui
          all'articolo 74, primo comma, lettera d), del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per  i
          quali  gli  sia  stato  rilasciato   un   documento   privo
          dell'indicazione della denominazione e del soggetto passivo
          che ha assolto l'imposta o con  indicazioni  manifestamente
          non veritiere, e'  punito,  salva  la  responsabilita'  del
          cedente, con la sanzione  amministrativa  pari  al  20  per
          cento  del  corrispettivo  dell'acquisto  non   documentato
          regolarmente sempreche' non provveda, entro il quindicesimo
          giorno  successivo  all'acquisto  dei  mezzi   tecnici,   a
          presentare all'ufficio competente  nei  suoi  confronti  un
          documento  contenente  i   dati   relativi   all'operazione
          irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun
          cedente deve indicare nel documento attestante  la  vendita
          gli estremi dell'avvenuta regolarizzazione come  risultanti
          dal documento rilasciato dall'ufficio competente.". 
 
          Note all'art. 1, comma 328 
          -- Si riporta il  testo  dell'articolo  1  della  legge  26
          gennaio  1983,  n.  18,  recante  "Obbligo  da   parte   di
          determinate  categorie  di  contribuenti  dell'imposta  sul
          valore  aggiunto  di  rilasciare  uno   scontrino   fiscale
          mediante l'uso di speciali registratori  di  cassa.",  come
          modificato dalla presente legge: 
          "1.  Per le cessioni di beni effettuate in locali aperti al
          pubblico  o  in  spacci  interni,  per  le  quali  non   e'
          obbligatoria  l'emissione   della   fattura,   e   per   le
          somministrazioni in pubblici esercizi di alimenti e bevande
          non  soggette  all'obbligo  del  rilascio  della   ricevuta
          fiscale, e'  stabilito  l'obbligo  di  rilasciare  apposito
          scontrino fiscale  mediante  l'uso  esclusivo  di  speciali
          registratori di cassa o terminali elettronici, o di  idonee
          bilance elettroniche munite di stampante. 
          La disposizione di cui al primo comma non si applica per le
          cessioni di  tabacchi  e  di  altri  beni  commercializzati
          esclusivamente dall'Amministrazione autonoma  dei  monopoli
          di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di
          carburanti e lubrificanti per autotrazione, di combustibili
          liquidi sfusi e di giornali quotidiani, libri e  periodici,
          per  le  cessioni  di  prodotti  agricoli  effettuate   dai
          soggetti di cui all'articolo 2, L. 9 febbraio 1963, n.  59,
          nonche' per le  cessioni  di  beni  risultanti  da  fatture
          accompagnatorie o da bolle di accompagnamento. 
          Con decreti del Ministro delle finanze l'obbligo di cui  al
          primo comma  puo'  essere  esteso  ad  altre  categorie  di
          contribuenti di cui all'articolo 22 del D.P.R.  26  ottobre
          1972, n. 633, e successive modificazioni. Con tali  decreti
          il Ministro delle finanze, tenuto conto  delle  particolari
          caratteristiche delle singole categorie, puo' stabilire che
          lo scontrino  fiscale  venga  emesso  anche  con  strumenti
          diversi, compresa la  compilazione  manuale.  L'obbligo  di
          rilasciare apposito scontrino  fiscale  mediante  l'uso  di
          speciali registratori di cassa o di terminali elettronici o
          di bilance elettroniche  munite  di  stampante  sostituisce
          quello eventualmente imposto, del rilascio  della  ricevuta
          fiscale. 
          Le fatture di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
          possono  essere  emesse,  alle  condizioni  previste  dagli
          stessi articoli, mediante gli apparecchi misuratori fiscali
          di cui al primo comma. In  tale  caso  le  fatture  possono
          recare,  per  l'identificazione  del  soggetto  cedente   o
          prestatore, in  luogo  delle  indicazioni  richieste  dagli
          articoli 21, comma  2,  lettera  c),  e  21-bis,  comma  1,
          lettera  c),  dello  stesso  decreto,   i   relativi   dati
          identificativi determinati  con  il  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di cui al terzo comma. 
          Nei confronti dei contribuenti di cui ai  precedenti  commi
          puo' esser altresi' stabilito  l'obbligo  di  allegare  uno
          scontrino  riepilogativo  delle  operazioni  effettuate  in
          ciascun giorno nonche' scontrini  riepilogativi  periodici,
          rispettivamente, al registro previsto dall'articolo 24  del
          D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
          e  alla  dichiarazione  annuale  dell'imposta  sul   valore
          aggiunto. 
          Con decreti del Ministro delle finanze sono determinate  le
          caratteristiche dei registratori di  cassa,  dei  terminali
          elettronici, delle bilance elettroniche munite di stampante
          e degli scontrini di cui al primo comma; le modalita' ed  i
          termini del loro rilascio, anche in caso di emissione della
          fattura,  nonche'  i  dati  da  indicare  negli   scontrini
          medesimi e negli altri supporti cartacei dei registratori e
          le modalita' di trascrizione e  contabilizzazione  di  tali
          dati   negli   stessi   documenti;   le    modalita'    per
          l'acquisizione, i controlli e le operazioni di manutenzione
          dei  registratori,  dei  terminali  elettronici,  e   delle
          bilance elettroniche munite di stampante e  quelle  per  la
          allegazione, esibizione e conservazione dei documenti;  gli
          adempimenti manuali sostitutivi indispensabili per il  caso
          di mancato funzionamento dei  registratori,  dei  terminali
          elettronici e delle bilance e tutti gli altri  adempimenti,
          anche a carico del fornitore degli stessi e dell'incaricato
          della loro manutenzione, atti  ad  assicurare  l'osservanza
          dell'obbligo indicato nei  precedenti  commi;  le  macchine
          fornite agli utenti dalle ditte autorizzate  alla  vendita,
          alla locazione o comunque alla dazione in uso devono essere
          identiche,  anche  nei  congegni  particolari,  al  modello
          approvato e depositato presso il Ministero delle finanze  e
          devono  comunque  offrire  assoluta  garanzia  di  perfetto
          funzionamento.". 
 
          Note all'art. 1, comma 329 
          -- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 29
          dicembre 1983, n. 746,  recante  "Disposizioni  urgenti  in
          materia di imposta sul valore aggiunto.",  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984,  n.  17,  come
          modificato dalla presente legge: 
          "1.  1. Le disposizioni di cui alla lettera  c)  del  primo
          comma e al secondo comma dell'art. 8 del D.P.R. 26  ottobre
          1972, n. 633, e successive modificazioni,  si  applicano  a
          condizione: 
          a)  che  l'ammontare  dei  corrispettivi   delle   cessioni
          all'esportazione di cui alle lettere a) e b)  dello  stesso
          articolo effettuate, registrate  nell'anno  precedente  sia
          superiore  al  dieci  per   cento   del   volume   d'affari
          determinato a norma dell'art. 20 dello  stesso  decreto  ma
          senza tenere conto delle cessioni di  beni  in  transito  o
          depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle
          operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.  I
          contribuenti, ad eccezione di  quelli  che  hanno  iniziato
          l'attivita' da un periodo inferiore a  dodici  mesi,  hanno
          facolta' di assumere  come  ammontare  di  riferimento,  in
          ciascun mese, quello dei corrispettivi  delle  esportazioni
          fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo  ammontare
          superi la predetta percentuale del volume di  affari,  come
          sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento; 
          b) [abrogata]; 
          c) che l'intento di avvalersi della facolta' di  effettuare
          acquisti o importazioni senza  applicazione  della  imposta
          risulti da apposita dichiarazione, redatta  in  conformita'
          al  modello  approvato  con  decreto  del  Ministro   delle
          finanze, contenente l'indicazione del numero di partita IVA
          del   dichiarante   nonche'   l'indicazione    dell'ufficio
          competente nei suoi  confronti,  consegnata  o  spedita  al
          fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana,  prima
          dell'effettuazione della operazione; la dichiarazione  puo'
          riguardare anche piu' operazioni tra le stesse parti. Nella
          prima ipotesi, il  cedente  o  prestatore  deve  comunicare
          all'Agenzia   delle   entrate,   esclusivamente   per   via
          telematica entro il termine di  effettuazione  della  prima
          liquidazione periodica IVA, mensile  o  trimestrale,  nella
          quale   confluiscono   le   operazioni   realizzate   senza
          applicazione   dell'imposta,   i   dati   contenuti   nella
          dichiarazione ricevuta. 
          2. La dichiarazione di cui  alla  lettera  b)  deve  essere
          redatta in tre esemplari, dei  quali,  dopo  l'accertamento
          della conformita' degli stessi e l'apposizione del timbro a
          calendario, uno  e'  inviato  dall'ufficio  alla  direzione
          compartimentale delle dogane competente per territorio e un
          altro viene consegnato  al  dichiarante;  le  modalita'  di
          accertamento e di verifica saranno  stabilite  con  decreto
          del Ministro delle finanze. La dichiarazione  di  cui  alla
          lettera c),  redatta  in  duplice  esemplare,  deve  essere
          progressivamente numerata dal dichiarante e dal fornitore o
          prestatore, annotata entro i quindici giorni  successivi  a
          quello di emissione  o  ricevimento  in  apposito  registro
          tenuto a norma dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972,  n.
          633, e successive modificazioni, e conservata a norma dello
          stesso articolo; gli  estremi  della  dichiarazione  devono
          essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa. 
          3. [abrogato]. 
          4. [abrogato].". 
 
          Note all'art. 1, comma 330 
          -- Si riporta il testo dell'articolo 6 del  citato  decreto
          del Presidente  della  Repubblica  n. 633  del  1972,  come
          modificato dalla presente legge: 
          "Art. 6.  Effettuazione delle operazioni. 
          [1]  Le cessioni di  beni  si  considerano  effettuate  nel
          momento della stipulazione se riguardano  beni  immobili  e
          nel momento della consegna o spedizione se riguardano  beni
          mobili. Tuttavia le cessioni i  cui  effetti  traslativi  o
          costitutivi  si  producono  posteriormente,  tranne  quelle
          indicate ai  nn.  1)  e  2)  dell'art.  2,  si  considerano
          effettuate nel momento in cui si producono tali  effetti  e
          comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di  un
          anno dalla consegna o spedizione. 
          [2]   In  deroga  al  precedente  comma   l'operazione   si
          considera effettuata: 
          a)  per  le  cessioni  di  beni  per  atto  della  pubblica
          autorita' e per le cessioni periodiche  o  continuative  di
          beni  in  esecuzione  di  contratti  di   somministrazione,
          all'atto del pagamento del corrispettivo; 
          b)  per i passaggi dal committente  al  commissionario,  di
          cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita  dei  beni
          da parte del commissionario; 
          c)  per la destinazione al consumo  personale  o  familiare
          dell'imprenditore   e   ad   altre    finalita'    estranee
          all'esercizio dell'impresa, di cui al n.  5)  dell'art.  2,
          all'atto del prelievo dei beni; 
          d)   per  le  cessioni  di  beni   inerenti   a   contratti
          estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per  i
          beni non restituiti, alla scadenza  del  termine  convenuto
          tra le parti e comunque dopo il decorso di  un  anno  dalla
          consegna o spedizione; 
          d-bis)   per le  assegnazioni  in  proprieta'  di  case  di
          abitazione  fatte  ai  soci  da  cooperative   edilizie   a
          proprieta' divisa, alla data del rogito notarile; 
          [d-ter)  abrogata.] 
          [3]  Le prestazioni di servizi  si  considerano  effettuate
          all'atto del pagamento del corrispettivo.  Quelle  indicate
          nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano
          effettuate al momento in  cui  sono  rese,  ovvero,  se  di
          carattere periodico o continuativo, nel mese  successivo  a
          quello in cui sono rese. 
          [4]  Se anteriormente al verificarsi degli eventi  indicati
          nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa
          fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo,
          l'operazione   si   considera   effettuata,   limitatamente
          all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a
          quella del pagamento. 
          [5]  L'imposta relativa  alle  cessioni  di  beni  ed  alle
          prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui
          le  operazioni  si  considerano   effettuate   secondo   le
          disposizioni dei commi precedenti e  l'imposta  e'  versata
          con  le  modalita'  e  nei  termini  stabiliti  nel  titolo
          secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici
          indicati nel numero 114) della  terza  parte  dell'allegata
          tabella A effettuate dai farmacisti,  per  le  cessioni  di
          beni e le prestazioni  di  servizi  ai  soci,  associati  o
          partecipanti, di  cui  al  quarto  comma  dell'articolo  4,
          nonche' per quelle fatte  allo  Stato,  agli  organi  dello
          Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica, agli enti
          pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti  ai
          sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990,  n.  142,
          alle  camere  di  commercio,   industria,   artigianato   e
          agricoltura,  agli  istituti  universitari,   alle   unita'
          sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici
          di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico,
          agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e  a  quelli
          di previdenza, l'imposta  diviene  esigibile  all'atto  del
          pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facolta'  di
          applicare  le  disposizioni  del  primo  periodo.  Per   le
          cessioni di beni di cui all'articolo  21,  comma  4,  terzo
          periodo, lettera b), l'imposta diviene esigibile  nel  mese
          successivo a quello della loro effettuazione. 
          [6]  In deroga al terzo e al quarto comma,  le  prestazioni
          di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da  un  soggetto
          passivo non stabilito  nel  territorio  dello  Stato  a  un
          soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi
          diverse  da  quelle  di  cui  agli  articoli   7-quater   e
          7-quinquies, rese da  un  soggetto  passivo  stabilito  nel
          territorio dello Stato ad un soggetto passivo  che  non  e'
          ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui
          sono  ultimate  ovvero,  se  di   carattere   periodico   o
          continuativo, alla data di maturazione  dei  corrispettivi.
          Se anteriormente al verificarsi degli eventi  indicati  nel
          primo  periodo  e'  pagato  in  tutto   o   in   parte   il
          corrispettivo,  la  prestazione  di  servizi   si   intende
          effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del
          pagamento. Le stesse prestazioni,  se  effettuate  in  modo
          continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno  e
          se non comportano pagamenti  anche  parziali  nel  medesimo
          periodo, si considerano effettuate al  termine  di  ciascun
          anno  solare   fino   all'ultimazione   delle   prestazioni
          medesime.". 
          -- Si riporta il testo dell'articolo 8,  primo  comma,  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  n. 633  del
          1972, come modificato dalla presente legge: 
          "Art. 8.  Cessioni all'esportazione. 
          [1]    Costituiscono    cessioni    all'esportazione    non
          imponibili: 
          a)  le  cessioni,  anche  tramite  commissionari,  eseguite
          mediante  trasporto  o  spedizione  dei  beni   fuori   del
          territorio della Comunita' economica europea, a  cura  o  a
          nome dei cedenti o dei commissionari,  anche  per  incarico
          dei propri cessionari o commissionari  di  questi.  I  beni
          possono essere sottoposti per  conto  del  cessionario,  ad
          opera  del  cedente  stesso  o  di  terzi,  a  lavorazione,
          trasformazione, montaggio,  assiemaggio  o  adattamento  ad
          altri beni. La esportazione  deve  risultare  da  documento
          doganale, o da vidimazione apposta dall'Ufficio doganale su
          un esemplare della fattura ovvero  su  un  esemplare  della
          bolla di accompagnamento emessa a  norma  dell'art.  2  del
          D.P.R.  6  ottobre  1978,  n.  627  o,  se  questa  non  e'
          prescritta, sul documento di cui all'articolo 21, comma  4,
          terzo periodo, lettera a). Nel caso in cui avvenga  tramite
          servizio postale l'esportazione  deve  risultare  nei  modi
          stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto   con   il   Ministro   delle   poste   e    delle
          telecomunicazioni; 
          b)  le  cessioni  con  trasporto  o  spedizione  fuori  del
          territorio della Comunita' economica europea entro  novanta
          giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente
          o  per  suo  conto,  ad  eccezione  dei  beni  destinati  a
          dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni  o  navi  da
          diporto, di aeromobili da  turismo  o  di  qualsiasi  altro
          mezzo  di  trasporto  ad  uso  privato  e   dei   beni   da
          trasportarsi nei bagagli  personali  fuori  del  territorio
          della  Comunita'  economica  europea;  l'esportazione  deve
          risultare da vidimazione apposta  dall'Ufficio  doganale  o
          dall'Ufficio postale su un esemplare della fattura; 
          c)  le  cessioni,  anche  tramite  commissionari,  di  beni
          diversi dai fabbricati  e  dalle  aree  edificabili,  e  le
          prestazioni  di  servizi  rese  a  soggetti   che,   avendo
          effettuato   cessioni   all'esportazione   od    operazioni
          intracomunitarie,   si   avvalgono   della   facolta'    di
          acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e
          servizi senza pagamento dell'imposta.". 
          -- Si riporta il testo dell'articolo 23 del citato  decreto
          del Presidente  della  Repubblica  n. 633  del  1972,  come
          modificato dalla presente legge: 
          "Art. 23.  Registrazione delle fatture. 
          [1]  Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le
          fatture emesse, nell'ordine della loro  numerazione  e  con
          riferimento alla data della  loro  emissione,  in  apposito
          registro. Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo
          periodo, lettere a), c) e d) devono essere registrate entro
          il termine di  emissione  e  con  riferimento  al  mese  di
          effettuazione delle operazioni. 
          [2]  Per ciascuna fattura devono essere indicati il  numero
          progressivo e la data di  emissione  di  essa,  l'ammontare
          imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare
          dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata,  e  la
          ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario  del
          bene o del committente del servizio, ovvero, nelle  ipotesi
          di cui al secondo comma dell'art. 17,  del  cedente  o  del
          prestatore. 
          [3]  Se l'altro contraente non e'  un'impresa,  societa'  o
          ente  devono  essere  indicati,  in  luogo   della   ditta,
          denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome.  Per
          le fatture relative alle operazioni di cui all'articolo 21,
          commi  6  e  6-bis,  devono  essere  indicati,   in   luogo
          dell'ammontare dell'imposta, il titolo di  inapplicabilita'
          di essa ed, eventualmente, la relativa norma. 
          [[4]  abrogato ] 
          [5]  Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 6 le
          fatture emesse devono essere registrate anche dal  soggetto
          destinatario in apposito registro, bollato  e  numerato  ai
          sensi  dell'articolo  39,  secondo  modalita'   e   termini
          stabiliti con apposito decreto ministeriale.". 
          -- Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato  decreto
          del Presidente  della  Repubblica  n. 633  del  1972,  come
          modificato dalla presente legge: 
          "Art. 24.  Registrazione dei corrispettivi. 
          [1]  I commercianti al minuto e gli altri  contribuenti  di
          cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo
          precedente,  possono   annotare   in   apposito   registro,
          relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno,
          l'ammontare  globale  dei  corrispettivi  delle  operazioni
          imponibili  e  delle  relative  imposte,  distinto  secondo
          l'aliquota applicabile,  nonche'  l'ammontare  globale  dei
          corrispettivi delle  operazioni  di  cui  all'articolo  21,
          commi 6 e 6-bis, distintamente per  ciascuna  tipologia  di
          operazioni  ivi   indicata.   L'annotazione   deve   essere
          eseguita, con riferimento al giorno in  cui  le  operazioni
          sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo. 
          [2]  Nella determinazione  dell'ammontare  giornaliero  dei
          corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi
          delle  operazioni  effettuate  con  emissione  di  fattura,
          comprese quelle relative ad immobili e beni  strumentali  e
          quelle indicate nel secondo comma dell'art. 17,  includendo
          nel corrispettivo anche l'imposta. 
          [3]  Per determinate categorie di commercianti  al  minuto,
          che effettuano promiscuamente la vendita di  beni  soggetti
          ad aliquote d'imposta diverse, il  Ministro  delle  finanze
          puo' consentire, stabilendo le modalita' da osservare , che
          la  registrazione  dei   corrispettivi   delle   operazioni
          imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote  e  che
          la ripartizione dell'ammontare dei  corrispettivi  ai  fini
          dell'applicazione  delle  diverse  aliquote  sia  fatta  in
          proporzione degli acquisti. 
          [4]  I commercianti al minuto che tengono  il  registro  di
          cui al primo comma  in  luogo  diverso  da  quello  in  cui
          svolgono  l'attivita'  di  vendita   devono   eseguire   le
          annotazioni prescritte nel primo  comma,  nei  termini  ivi
          indicati, anche in un  registro  di  prima  nota  tenuto  e
          conservato nel luogo  o  in  ciascuno  dei  luoghi  in  cui
          svolgono l'attivita' di vendita. Le relative modalita' sono
          stabilite con decreto del Ministro delle finanze.". 
          -- Si riporta il testo dell'articolo 25 del citato  decreto
          del Presidente  della  Repubblica  n. 633  del  1972,  come
          modificato dalla presente legge: 
          "Art. 25. Registrazione degli acquisti. 
          [1]  Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le
          fatture e le  bollette  doganali  relative  ai  beni  e  ai
          servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa,
          arte o professione, comprese  quelle  emesse  a  norma  del
          secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito
          registro anteriormente alla liquidazione periodica,  ovvero
          alla dichiarazione annuale, nella quale  e'  esercitato  il
          diritto alla detrazione della relativa imposta . 
          [[2]  abrogato ] 
          [3]  Dalla registrazione devono  risultare  la  data  della
          fattura  o  bolletta,  il  numero   progressivo   ad   essa
          attribuito, la ditta, denominazione o ragione  sociale  del
          cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il  nome
          e cognome se non si tratta di  imprese,  societa'  o  enti,
          nonche' l'ammontare imponibile e  l'ammontare  dell'imposta
          distinti secondo l'aliquota. 
          [4]   Per  le  fatture  relative  alle  operazioni  di  cui
          all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, devono  essere  indicati,
          in  luogo  dell'ammontare  dell'imposta,   il   titolo   di
          inapplicabilita' di  essa  e,  eventualmente,  la  relativa
          norma. 
          [[5]  abrogato ] 
          [6]  La disposizione del comma precedente si applica  anche
          per le fatture relative a prestazioni di  trasporto  e  per
          quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi,
          quale ne sia l'importo.". 
          -- Si riporta il testo dell'articolo 35 del citato  decreto
          del Presidente  della  Repubblica  n. 633  del  1972,  come
          modificato dalla presente legge: 
          "Art.  35.  Disposizione   regolamentare   concernente   le
          dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita'. 
          [1]   I   soggetti   che   intraprendono   l'esercizio   di
          un'impresa, arte o professione nel territorio dello  Stato,
          o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono  farne
          dichiarazione entro  trenta  giorni  ad  uno  degli  uffici
          locali dell'Agenzia delle  entrate  ovvero  ad  un  ufficio
          provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima
          Agenzia; la dichiarazione e' redatta, a pena  di  nullita',
          su modelli conformi a quelli  approvati  con  provvedimento
          del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  .   L'ufficio
          attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che
          restera' invariato anche nelle  ipotesi  di  variazioni  di
          domicilio  fiscale  fino  al   momento   della   cessazione
          dell'attivita'   e   che   deve   essere   indicato   nelle
          dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in
          ogni altro documento ove richiesto. 
          [2]   Dalla  dichiarazione  di  inizio   attivita'   devono
          risultare: 
          a)  per le persone fisiche, il cognome e nome, il  luogo  e
          la data di nascita, il codice  fiscale,  la  residenza,  il
          domicilio fiscale e l'eventuale ditta; 
          b)  per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura
          giuridica, la denominazione, ragione sociale  o  ditta,  la
          sede legale, o in  mancanza  quella  amministrativa,  e  il
          domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il  codice
          fiscale per almeno  una  delle  persone  che  ne  hanno  la
          rappresentanza; 
          c)  per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione
          della stabile organizzazione; 
          d)  il tipo e l'oggetto  dell'attivita'  e  il  luogo  o  i
          luoghi in cui  viene  esercitata  anche  a  mezzo  di  sedi
          secondarie,  filiali,  stabilimenti,  succursali,   negozi,
          depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
          conservati i libri, i registri, le scritture e i  documenti
          prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni; 
          e)  per i soggetti  che  svolgono  attivita'  di  commercio
          elettronico,  l'indirizzo  del   sito   web   ed   i   dati
          identificativi dell'internet service provider; 
          e-bis)  per i soggetti che intendono effettuare  operazioni
          intracomunitarie  di  cui  al  Titolo  II,  Capo   II   del
          decreto-legge 30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,  n.  427,  la
          volonta' di effettuare dette operazioni; 
          f)  ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione
          dei dati  che  l'Agenzia  delle  entrate  e'  in  grado  di
          acquisire autonomamente. 
          [3]  In caso di variazione di alcuno degli elementi di  cui
          al comma 2 o di cessazione dell'attivita', il  contribuente
          deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad  uno  degli
          uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a
          quelli   approvati   con   provvedimento   del    direttore
          dell'Agenzia delle entrate. Se la  variazione  comporta  il
          trasferimento del domicilio fiscale  essa  ha  effetto  dal
          sessantesimo giorno successivo  alla  data  in  cui  si  e'
          verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti  di
          aziende  o  di   altre   trasformazioni   sostanziali   che
          comportano  l'estinzione   del   soggetto   d'imposta,   la
          dichiarazione  e'  presentata   unicamente   dal   soggetto
          risultante dalla trasformazione. 
          [4]  In caso di cessazione dell'attivita' il termine per la
          presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 decorre
          dalla data di ultimazione delle  operazioni  relative  alla
          liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme  le
          disposizioni  relative  al  versamento  dell'imposta,  alla
          fatturazione, registrazione, liquidazione e  dichiarazione.
          Nell'ultima dichiarazione annuale deve tenersi conto  anche
          dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'articolo 2,  da
          determinare computando anche  le  operazioni  indicate  nel
          quinto comma dell'articolo 6, per le quali non si e' ancora
          verificata l'esigibilita' dell'imposta. 
          [5] - [15-quinquies]  omissis.". 
          -- Si riporta il  testo  dell'articolo  74-ter  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica  n. 633  del  1972,
          come modificato dalla presente legge: 
          "Art. 74-ter.  Disposizioni per le  agenzie  di  viaggio  e
          turismo. 
          [1]  Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di
          turismo  per  la  organizzazione  di  pacchetti   turistici
          costituiti,  ai   sensi   dell'articolo   2   del   decreto
          legislativo 17 marzo 1995,  n.  111,  da  viaggi,  vacanze,
          circuiti  tutto  compreso  e  connessi  servizi,  verso  il
          pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come
          una prestazione  di  servizi  unica.  Le  disposizioni  del
          presente articolo si applicano anche  qualora  le  suddette
          prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio  e  turismo
          tramite mandatari; le stesse disposizioni non si  applicano
          alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono  in  nome  e
          per conto dei clienti. 
          [2]   Ai  fini  della  determinazione  dell'imposta   sulle
          operazioni indicate nel comma 1,  il  corrispettivo  dovuto
          all'agenzia di viaggi e  turismo  e'  diminuito  dei  costi
          sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di  servizi
          effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al
          lordo della relativa imposta. 
          [3]  Non e' ammessa in  detrazione  l'imposta  relativa  ai
          costi di cui al comma 2. 
          [4]  Se la differenza di cui al comma  2,  per  effetto  di
          variazioni successivamente intervenute nel  costo,  risulta
          superiore a quella determinata all'atto  della  conclusione
          del  contratto,   la   maggiore   imposta   e'   a   carico
          dell'agenzia; se risulta inferiore i viaggiatori non  hanno
          diritto al rimborso della minore imposta. 
          [5]  Per le prestazioni rese dalle  agenzie  di  viaggio  e
          turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a
          pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per  le
          prestazioni dei mandatari senza rappresentanza  di  cui  al
          secondo periodo del comma 1,  l'imposta  si  applica  sulla
          differenza,  al  netto  dell'imposta,  tra  il  prezzo  del
          pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto  all'agenzia
          di viaggio e turismo, comprensivi dell'imposta. 
          5-bis.  Per le operazioni rese dalle agenzie di  viaggio  e
          turismo  relative  a  prestazioni  di   servizi   turistici
          effettuati  da  altri  soggetti,  che  non  possono  essere
          considerati pacchetti turistici ai  sensi  dell'articolo  2
          del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  111,  qualora
          precedentemente     acquisite     nella      disponibilita'
          dell'agenzia, l'imposta si applica, sempreche' dovuta,  con
          le stesse modalita' previste dal comma 5. 
          [6]  Se le prestazioni rese al  cliente  sono  eseguite  in
          tutto o in parte fuori della Comunita' economica europea la
          parte della prestazione della agenzia di  viaggio  ad  essa
          corrispondente  non  e'  soggetta  ad   imposta   a   norma
          dell'articolo 9. 
          [7]  Per le operazioni di cui al comma 1 deve essere emessa
          fattura  ai  sensi   dell'articolo   21,   senza   separata
          indicazione  dell'imposta,   considerando   quale   momento
          impositivo  il  pagamento  integrale  del  corrispettivo  o
          l'inizio del viaggio o del soggiorno se antecedente. Se  le
          operazioni sono effettuate tramite intermediari, la fattura
          puo' essere emessa entro il mese successivo. 
          [8]   Le  agenzie  organizzatrici  per  le  prestazioni  di
          intermediazione emettono una fattura riepilogativa  mensile
          per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario,  da
          annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 entro il
          mese successivo, inviandone  copia,  ai  sensi  e  per  gli
          effetti previsti dall'articolo 21, comma 1, quarto periodo,
          al  rappresentante,   il   quale   le   annota   ai   sensi
          dell'articolo 23 senza la contabilizzazione della  relativa
          imposta. 
          8-bis.  Le agenzie di viaggi  e  turismo  possono,  per  le
          prestazioni di  organizzazione  di  convegni,  congressi  e
          simili, applicare il regime ordinario dell'imposta. In tali
          casi le  agenzie  di  viaggi  e  turismo  possono  detrarre
          l'imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati
          dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a
          diretto vantaggio del cliente. Il diritto  alla  detrazione
          sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la
          prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi  e
          turismo  optano  per  il  regime  ordinario   dell'imposta.
          Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sia
          il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di
          viaggi e  turismo  devono  registrare  separatamente  nella
          propria  contabilita'  le  operazioni  che   rientrano   in
          ciascuno di tali regimi. 
          [9]  Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai
          sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione del
          presente articolo.".