Art. 8. 
 
  Il Nostro ministro  segretario  di  Stato  per  le  colonie  e'  il
cancelliere di quest'Ordine e solo  pel  suo  tramite  possono  avere
corso, salvo le prerogative di motu proprio  che  ci  riserviamo,  le
proposte di conferimento delle onorificenze relative.