Art. 9. Un Consiglio nominato per Nostro decreto, su proposta del Nostro cancelliere, esamina i titoli di benemerenza, approva le proposte relative alle persone che ritiene meritevoli, da' il proprio avviso sulle misure disciplinari eventualmente da adottarsi a carico dei decorati. La deliberazione del Consiglio Ci e' sempre rassegnata dal cancelliere. Le proposte non approvate dal Consiglio possono essere ripresentate all'esame di esso, solo dopo trascorsi almeno due anni dal loro rigetto e a condizione che i designati per l'onorificenza abbiano acquistato nuovi titoli di benemerenze. Le decorazioni sono conferite per Nostro decreto.