Art. 9. 
 
  Un Consiglio nominato per Nostro decreto, su  proposta  del  Nostro
cancelliere, esamina i titoli di  benemerenza,  approva  le  proposte
relative alle persone che ritiene meritevoli, da' il  proprio  avviso
sulle misure disciplinari eventualmente da  adottarsi  a  carico  dei
decorati. 
 
  La  deliberazione  del  Consiglio  Ci  e'  sempre  rassegnata   dal
cancelliere. 
 
  Le proposte non approvate dal Consiglio possono essere ripresentate
all'esame di esso, solo dopo  trascorsi  almeno  due  anni  dal  loro
rigetto e a condizione che i  designati  per  l'onorificenza  abbiano
acquistato nuovi titoli di benemerenze. 
 
  Le decorazioni sono conferite per Nostro decreto.