IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha
istituito  una apposita gestione separata presso l'Istituto nazionale
previdenza  sociale  (I.N.P.S.)  per  talune figure professionali che
svolgono attivita' di lavoro autonomo;
  Visto l'art. 51, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che
ha  previsto,  per  i  soli  titolari  di  rapporto di collaborazione
coordinata  e  continuativa,  iscritti  alla  predetta  gestione,  la
facolta'  di  riscattare  annualita'  di  lavoro  svolto  in  periodi
precedenti  all'entrata  in  vigore  dell'assoggettamento all'obbligo
contributivo;
  Visto  l'art.  58, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che
ha  istituito  il Comitato amministratore della gestione separata, di
cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  Visto  il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, emanato in
attuazione  della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge
8  agosto  1995, n. 335, che disciplina la contribuzione figurativa e
la copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione;
  Visto l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
184,  che determina il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da
valutare con il sistema contributivo;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  1. I  lavoratori iscritti alla gestione separata, costituita presso
l'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), ai sensi dell'art. 2,
comma  26,  della  legge  8  agosto 1995, n. 335, che hanno svolto in
periodi precedenti all'istituzione della gestione attivita' di lavoro
autonomo  sotto  forma  di  collaborazione coordinata e continuativa,
hanno  facolta'  di  riscattare  detti  periodi fino ad un massimo di
cinque annualita'.
  2. Il   riscatto,  di  cui  al  comma  1,  puo'  essere  esercitato
limitatamente  ai  periodi che risultano privi di qualsiasi copertura
contributiva.
  3. La  facolta' di riscatto, per periodi lavorativi documentati con
atti aventi data certa, puo' essere esercitata in qualsiasi momento a
domanda dell'iscritto o dei suoi superstiti.
  4. Qualora  dalla  documentazione  prodotta  risulti lo svolgimento
dell'attivita'  di  lavoro autonomo sotto forma di collaborazione, ma
non  la  sua  durata,  l'anzianita' contributiva e' convenzionalmente
attribuita  per  l'intero  anno  se  i compensi percepiti sono pari o
superiori  al reddito minimo stabilito per gli iscritti alla gestione
degli esercenti attivita' commerciale nell'anno considerato; nel caso
in  cui, invece, i compensi sono inferiori al predetto reddito minimo
la  durata  del  periodo riscattabile e' proporzionalmente ridotta in
rapporto al reddito conseguito.