IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito una apposita gestione separata presso l'Istituto nazionale previdenza sociale (I.N.P.S.) per talune figure professionali che svolgono attivita' di lavoro autonomo; Visto l'art. 51, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha previsto, per i soli titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla predetta gestione, la facolta' di riscattare annualita' di lavoro svolto in periodi precedenti all'entrata in vigore dell'assoggettamento all'obbligo contributivo; Visto l'art. 58, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha istituito il Comitato amministratore della gestione separata, di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; Visto il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, emanato in attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che disciplina la contribuzione figurativa e la copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione; Visto l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, che determina il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo; Decreta: Art. 1. 1. I lavoratori iscritti alla gestione separata, costituita presso l'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno svolto in periodi precedenti all'istituzione della gestione attivita' di lavoro autonomo sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, hanno facolta' di riscattare detti periodi fino ad un massimo di cinque annualita'. 2. Il riscatto, di cui al comma 1, puo' essere esercitato limitatamente ai periodi che risultano privi di qualsiasi copertura contributiva. 3. La facolta' di riscatto, per periodi lavorativi documentati con atti aventi data certa, puo' essere esercitata in qualsiasi momento a domanda dell'iscritto o dei suoi superstiti. 4. Qualora dalla documentazione prodotta risulti lo svolgimento dell'attivita' di lavoro autonomo sotto forma di collaborazione, ma non la sua durata, l'anzianita' contributiva e' convenzionalmente attribuita per l'intero anno se i compensi percepiti sono pari o superiori al reddito minimo stabilito per gli iscritti alla gestione degli esercenti attivita' commerciale nell'anno considerato; nel caso in cui, invece, i compensi sono inferiori al predetto reddito minimo la durata del periodo riscattabile e' proporzionalmente ridotta in rapporto al reddito conseguito.