Art. 2. 1. L'onere di riscatto, a carico dell'assicurato, e' determinato applicando l'aliquota contributiva di finanziamento vigente, presso la gestione separata, alla data della presentazione della domanda. 2. Ai fini della determinazione dell'aliquota, di cui al comma 1, si dovra' tenere conto della posizione previdenziale dell'iscritto, applicando la corrispondente aliquota contributiva prevista nel caso in cui il soggetto sia o meno assicurato presso altra forma di previdenza obbligatoria. 3. L'onere di riscatto e' da calcolare con riferimento al compenso percepito nel periodo oggetto del riscatto, applicando, a partire dall'anno successivo a quello di percezione, la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati rispetto all'anno precedente. 4. Qualora non venga prodotta documentazione idonea a dimostrare l'ammontare dei compensi, l'onere di riscatto e' determinato prendendo a riferimento il reddito minimo stabilito per gli iscritti alla gestione degli esercenti attivita' commerciali, relativo all'anno in cui si colloca il periodo da riscattare, rivalutato secondo le modalita' indicate al comma 3. 5. L'importo complessivo dei compensi da riscattare per ciascun anno non puo' eccedere il massimale di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rapportato all'anno considerato sulla base dell'indice ISTAT di cui al comma 3. 6. La rivalutazione del montante individuale dei contributi, disciplinato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, ha effetto dalla data di presentazione della domanda di riscatto.