Art. 2.

  1. L'onere  di  riscatto,  a carico dell'assicurato, e' determinato
applicando  l'aliquota  contributiva di finanziamento vigente, presso
la gestione separata, alla data della presentazione della domanda.
  2. Ai  fini  della determinazione dell'aliquota, di cui al comma 1,
si  dovra'  tenere conto della posizione previdenziale dell'iscritto,
applicando  la corrispondente aliquota contributiva prevista nel caso
in  cui  il  soggetto  sia  o  meno  assicurato presso altra forma di
previdenza obbligatoria.
  3. L'onere  di riscatto e' da calcolare con riferimento al compenso
percepito  nel  periodo  oggetto  del riscatto, applicando, a partire
dall'anno   successivo   a   quello   di  percezione,  la  variazione
dell'indice  ISTAT  dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di
impiegati rispetto all'anno precedente.
  4. Qualora  non  venga  prodotta documentazione idonea a dimostrare
l'ammontare   dei   compensi,  l'onere  di  riscatto  e'  determinato
prendendo  a riferimento il reddito minimo stabilito per gli iscritti
alla   gestione   degli  esercenti  attivita'  commerciali,  relativo
all'anno  in  cui  si  colloca  il  periodo da riscattare, rivalutato
secondo le modalita' indicate al comma 3.
  5. L'importo  complessivo  dei  compensi  da riscattare per ciascun
anno  non  puo'  eccedere  il  massimale di cui all'art. 2, comma 18,
della  legge  8  agosto 1995, n. 335, rapportato all'anno considerato
sulla base dell'indice ISTAT di cui al comma 3.
  6. La   rivalutazione  del  montante  individuale  dei  contributi,
disciplinato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, ha effetto dalla data
di presentazione della domanda di riscatto.