Art. 2.
   1.  Con le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), e'
attivato   un   programma  innovativo  in  ambito  urbano  denominato
"Contratti di quartiere II" da realizzare in quartieri caratterizzati
da  diffuso  degrado  delle  costruzioni  e dell'ambiente urbano e da
carenze  di  servizi  in  un contesto di scarsa coesione sociale e di
marcato disagio abitativo.
   2. Il programma, promuovendo la partecipazione degli abitanti alla
definizione  degli  obiettivi,  e'  finalizzato  prioritariamente  ad
incrementare,  anche  con  il  supporto  di  investimenti privati, la
dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e citta'
a  piu'  forte  disagio  abitativo prevedendo, al contempo, misure ed
interventi per favorire l'occupazione e l'integrazione sociale.
   3.  Il  Ministero  dell'ambiente  partecipa  al  finanziamento del
programma  "Contratti di quartiere II" con un importo non inferiore a
lire 5 miliardi, destinato, ai sensi dell'accordo sottoscritto con il
Ministero  dei  lavori  pubblici,  in  data  29  maggio  2001,  ad un
programma   di  solarizzazione  degli  alloggi  di  proprieta'  degli
Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati.
   4.  Le  regioni  possono  contribuire  al  programma "Contratti di
quartiere  II"  con  risorse  proprie ovvero con fondi provenienti da
programmi attivati o promossi dall'Unione europea.
   5.  Ulteriori  risorse  possono provenire da altre Amministrazioni
dello  Stato,  da comuni, Iacp comunque denominati e soggetti privati
interessati all'attuazione del programma.