Art. 2. La designazione di cui all'art. 1 non pregiudica la facolta' da parte di soggetti richiedenti l'utilizzo della attestazione di specificita' "Mozzarella" in siti produttivi ubicati nel territorio della regione Marche, di richiedere l'assoggettamento al controllo di organismi privati iscritti nell'elenco di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 che abbiano ottenuto l'autorizzazione ministeriale al controllo della attestazione di specificita' "Mozzarella".