Art. 3.
            Limiti di esposizione e valori di attenzione

  1. Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici,
magnetici  ed  elettromagnetici  con frequenza compresa tra 100 kHz e
300  GHz,  non  devono essere superati i limiti di esposizione di cui
alla tabella 1 dell'allegato B, intesi come valori efficaci.
  2.  A  titolo  di  misura di cautela per la protezione da possibili
effetti  a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai
campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti
a  permanenze  non  inferiori  a  quattro  ore  giornaliere,  e  loro
pertinenze  esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali
balconi,  terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i
valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B.
  3.  I  valori  di  cui  ai commi 1 e 2 del presente articolo devono
essere  mediati  su  un'area  equivalente  alla sezione verticale del
corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.