Art. 3.
                   Modalita' di approvvigionamento

  1. L'Acquirente unico S.p.a. assicura la copertura della domanda di
energia  elettrica  dei clienti del mercato vincolato, minimizzando i
costi  ed  i  rischi  di  approvvigionamento. A tal fine l'Acquirente
unico S.p.a.:
    a)  stipula i contratti di compravendita di energia elettrica, al
di  fuori  del  sistema  delle  offerte di cui all'art. 5 del decreto
legislativo  16 marzo 1999, n. 79, per una quantita' non superiore al
25%  della  previsione  della  domanda  complessiva annua del mercato
vincolato,  purche'  detti  contratti presentino condizioni di prezzo
piu'   favorevoli   rispetto   al   prezzo   dell'energia   elettrica
all'ingrosso,  fissato  dall'Autorita'  per  l'energia elettrica e il
gas,   al   netto   delle  componenti  a  copertura  degli  oneri  di
dispacciamento;
    b)  partecipa  alle  procedure per l'assegnazione di capacita' di
trasporto  per l'importazione di energia elettrica, secondo modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle attivita' produttive;
    c)  partecipa  alle  procedure  per  l'assegnazione  di capacita'
produttiva  per  l'acquisto,  dalla  societa'  Gestore  della rete di
trasmissione nazionale S.p.a., dell'energia elettrica di cui all'art.
3,  comma  12,  del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, secondo
modalita'  e  quote di capacita' produttiva stabilite con decreto del
Ministro delle attivita' produttive;
    d)  si  approvvigiona nel sistema delle offerte di cui all'art. 5
del  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n. 79, previa stipula di
contratti per la copertura dal rischio di prezzo e di quantita'.
  2.  La  quota di cui al comma 1, lettera a), puo' essere modificata
dal  Ministero  delle  attivita'  produttive, sentita l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, in funzione dell'evoluzione del mercato
vincolato.
  3.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas determina, con
proprio  provvedimento,  i criteri e le condizioni per la stipula dei
contratti di cui al comma 1, lettera d).
  4.  L'Acquirente  unico  S.p.a.,  stipula  contratti  d'acquisto di
energia   elettrica,  anche  su  base  pluriennale,  derivanti  dalle
modalita'  di  approvvigionamento  di  cui  al comma 1, tenendo conto
dell'evoluzione  del  mercato  vincolato  in  modo  da consentire una
graduale cessazione degli impegni contrattuali.