Art. 3. Modalita' di approvvigionamento 1. L'Acquirente unico S.p.a. assicura la copertura della domanda di energia elettrica dei clienti del mercato vincolato, minimizzando i costi ed i rischi di approvvigionamento. A tal fine l'Acquirente unico S.p.a.: a) stipula i contratti di compravendita di energia elettrica, al di fuori del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per una quantita' non superiore al 25% della previsione della domanda complessiva annua del mercato vincolato, purche' detti contratti presentino condizioni di prezzo piu' favorevoli rispetto al prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso, fissato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, al netto delle componenti a copertura degli oneri di dispacciamento; b) partecipa alle procedure per l'assegnazione di capacita' di trasporto per l'importazione di energia elettrica, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro delle attivita' produttive; c) partecipa alle procedure per l'assegnazione di capacita' produttiva per l'acquisto, dalla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, secondo modalita' e quote di capacita' produttiva stabilite con decreto del Ministro delle attivita' produttive; d) si approvvigiona nel sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, previa stipula di contratti per la copertura dal rischio di prezzo e di quantita'. 2. La quota di cui al comma 1, lettera a), puo' essere modificata dal Ministero delle attivita' produttive, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in funzione dell'evoluzione del mercato vincolato. 3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas determina, con proprio provvedimento, i criteri e le condizioni per la stipula dei contratti di cui al comma 1, lettera d). 4. L'Acquirente unico S.p.a., stipula contratti d'acquisto di energia elettrica, anche su base pluriennale, derivanti dalle modalita' di approvvigionamento di cui al comma 1, tenendo conto dell'evoluzione del mercato vincolato in modo da consentire una graduale cessazione degli impegni contrattuali.