Art. 5.
     Contratti pluriennali di importazione di energia elettrica

  1.  L'Acquirente  unico S.p.a., dalla data di cui all'art. 1, comma
1,   acquisisce  tutta  l'energia  elettrica  oggetto  dei  contratti
pluriennali  di  importazione  in  essere  stipulati dall'Enel S.p.a.
anteriormente alla data del 19 febbraio 1997. Detta energia e' ceduta
all'Acquirente   unico   S.p.a.   al  prezzo  dell'energia  elettrica
all'ingrosso  in  vigore  nel  trimestre  ottobre-dicembre 2003. Tale
prezzo  verra'  aggiornato  in  misura corrispondente alle variazioni
della  componente a copertura dei costi variabili di produzione cosi'
come definito dalla delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas n. 194/02.
  2.  In  caso  di rinegoziazione dei contratti pluriennali di cui al
comma  1,  una  parte  pari al 50% dell'eventuale beneficio e' ceduta
all'Acquirente unico S.p.a.