Art. 5. Contratti pluriennali di importazione di energia elettrica 1. L'Acquirente unico S.p.a., dalla data di cui all'art. 1, comma 1, acquisisce tutta l'energia elettrica oggetto dei contratti pluriennali di importazione in essere stipulati dall'Enel S.p.a. anteriormente alla data del 19 febbraio 1997. Detta energia e' ceduta all'Acquirente unico S.p.a. al prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso in vigore nel trimestre ottobre-dicembre 2003. Tale prezzo verra' aggiornato in misura corrispondente alle variazioni della componente a copertura dei costi variabili di produzione cosi' come definito dalla delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 194/02. 2. In caso di rinegoziazione dei contratti pluriennali di cui al comma 1, una parte pari al 50% dell'eventuale beneficio e' ceduta all'Acquirente unico S.p.a.