Art. 6.
                     Norme transitorie e finali

  1.  Fino  al  1°  febbraio  1004  l'Acquirente  unico S.p.a., nella
propria  funzione  di  garante della fornitura dell'energia elettrica
destinata ai clienti del mercato vincolato, si avvale temporaneamente
dell'Enel  S.p.a.  per l'acquisto di partite di energia elettrica nel
sistema  transitorio di offerte di vendita di energia elettrica e per
la   conseguente   cessione,   delle   medesime,   alle   imprese  di
distribuzione.
  2.  Qualora  il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, preveda, anche transitoriamente, la
non  partecipazione  attiva  della  domanda,  l'Acquirente unico, nel
comunicare alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale
S.p.a.  la  previsione  della  propria domanda, ne evidenzia la quota
parte da approvvigionare nel citato sistema delle offerte.
  3. Qualora l'operativita' del sistema delle offerte di cui all'art.
5  del  decreto  legislativo  16  marzo  1999, n. 79, non siano state
perfezionate, in tutto o in parte, le modalita' di approvvigionamento
di   cui   all'art.   3,   comma  1,  l'Acquirente  unico  S.p.a.  si
approvvigiona nel citato sistema delle offerte per la copertura della
domanda del mercato vincolato.
  4.  E'  abrogata  la  direttiva  del  Ministro  dell'industria, del
commercio e dell'artigianato del 3 maggio 2001 concernente «Indirizzi
necessari alla societa' Acquirente unico anche al fine di predisporre
le strutture interne indispensabili alla sua operativita».
    Roma, 19 dicembre 2003
                                                 Il Ministro: Marzano