Art. 6. Norme transitorie e finali 1. Fino al 1° febbraio 1004 l'Acquirente unico S.p.a., nella propria funzione di garante della fornitura dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, si avvale temporaneamente dell'Enel S.p.a. per l'acquisto di partite di energia elettrica nel sistema transitorio di offerte di vendita di energia elettrica e per la conseguente cessione, delle medesime, alle imprese di distribuzione. 2. Qualora il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, preveda, anche transitoriamente, la non partecipazione attiva della domanda, l'Acquirente unico, nel comunicare alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. la previsione della propria domanda, ne evidenzia la quota parte da approvvigionare nel citato sistema delle offerte. 3. Qualora l'operativita' del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, non siano state perfezionate, in tutto o in parte, le modalita' di approvvigionamento di cui all'art. 3, comma 1, l'Acquirente unico S.p.a. si approvvigiona nel citato sistema delle offerte per la copertura della domanda del mercato vincolato. 4. E' abrogata la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 maggio 2001 concernente «Indirizzi necessari alla societa' Acquirente unico anche al fine di predisporre le strutture interne indispensabili alla sua operativita». Roma, 19 dicembre 2003 Il Ministro: Marzano