Art. 3. Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo i presidenti delle Deputazioni, per le quali non sia stato provveduto ancora alla nomina di commissari straordinari, decadono dalla loro funzione. Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato a nominare commissari per le dette Deputazioni con il compito di riorganizzare gli Enti, di proporre al Ministro stesso i provvedimenti necessari per la riforma degli statuti, per la ricostituzione dei quadri accademici, per la delimitazione delle circoscrizioni e per la eventuale divisione in sezioni, di avviare infine gli Enti alla ripresa della loro attivita'. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 24 gennaio 1947 DE NICOLA DE GASPERI - GONELLA - BERTONE Visto, il Guardasigilli: GULLO Registrato alla Corte dei Conti, addi' 22 aprile 1947 Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 99. - FRASCA