Art. 3.

  Dalla  data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo
i presidenti delle Deputazioni, per le quali non sia stato provveduto
ancora  alla  nomina  di commissari straordinari, decadono dalla loro
funzione.
  Il  Ministro  per  la pubblica istruzione e' autorizzato a nominare
commissari  per  le dette Deputazioni con il compito di riorganizzare
gli  Enti,  di  proporre al Ministro stesso i provvedimenti necessari
per  la  riforma  degli  statuti,  per  la  ricostituzione dei quadri
accademici,  per  la  delimitazione  delle  circoscrizioni  e  per la
eventuale  divisione  in  sezioni,  di  avviare  infine gli Enti alla
ripresa della loro attivita'.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.

  Dato a Roma, addi' 24 gennaio 1947

                              DE NICOLA

                                               DE GASPERI - GONELLA -
                                                              BERTONE

Visto, il Guardasigilli: GULLO
  Registrato alla Corte dei Conti, addi' 22 aprile 1947
  Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 99. - FRASCA