Art. 6. Entro il termine di novanta giorni dalla data della nomina il liquidatore dovra' provvedere a) alla formazione dello Stato attivo e passivo b) alla predisposizione del piano di liquidazione da sottoporre al Comitato di vigilanza. In seguito all'approvazione del piano da parte del Comitato stesso il liquidatore provvedera' alla realizzazione delle attivita' nei limiti necessari per il soddisfacimento dei creditori e per il rimborso agli enti fondatori delle quote di partecipazione versate all'atto della costituzione dell'ente. L'edificio di proprieta' dell'Istituto nazionale "Luce" nella zona del Quadrato (Roma), sara' ceduto al Demanio dello stato al prezzo da stabilirsi sulla base di apposita perizia. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del liquidatore e del Comitato di vigilanza, sara' determinata la destinazione degli stabilimenti industriali annessi all'edificio suddetto. Le azioni dell'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (E. N. I. C.), in proprieta' dell'Istituto nazionale "Luce", gli impianti e le attrezzature tecniche ed il residuo patrimonio dell'Istituto stesso saranno devoluti allo Stato. Le forme della gestione di tali attivita' dovranno essere previste nel piano di liquidazione di cui alla lettera b, del presente articolo.