Art. 6.

  Entro  il  termine  di  novanta  giorni  dalla data della nomina il
liquidatore dovra' provvedere a) alla formazione dello Stato attivo e
passivo   b)  alla  predisposizione  del  piano  di  liquidazione  da
sottoporre  al Comitato di vigilanza. In seguito all'approvazione del
piano  da  parte  del Comitato stesso il liquidatore provvedera' alla
realizzazione   delle   attivita'   nei   limiti   necessari  per  il
soddisfacimento  dei  creditori e per il rimborso agli enti fondatori
delle  quote  di  partecipazione  versate all'atto della costituzione
dell'ente.  L'edificio  di  proprieta' dell'Istituto nazionale "Luce"
nella  zona  del Quadrato (Roma), sara' ceduto al Demanio dello stato
al  prezzo  da stabilirsi sulla base di apposita perizia. Con decreto
del   Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
liquidatore  e  del  Comitato  di  vigilanza,  sara'  determinata  la
destinazione  degli  stabilimenti  industriali  annessi  all'edificio
suddetto.
  Le  azioni dell'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (E. N. I.
C.),  in proprieta' dell'Istituto nazionale "Luce", gli impianti e le
attrezzature  tecniche  ed il residuo patrimonio dell'Istituto stesso
saranno  devoluti  allo  Stato.  Le  forme  della  gestione  di  tali
attivita'  dovranno  essere previste nel piano di liquidazione di cui
alla lettera b, del presente articolo.