Art. 4. 1. A tutela della sicurezza e dell'efficienza nell'esecuzione delle opere e a salvaguardia della corretta provenienza e destinazione dei capitali impiegati, il Servizio, sempre nel rispetto della normativa di settore, promuove: a) attivita' conoscitive sulla provenienza dei capitali e sulle persone fisiche e/o giuridiche operanti in subappalto, ovvero a mezzo di noli a caldo o a freddo; b) tutela ambientale del territorio interessato dalle opere; c) vigilanza sulla sicurezza del lavoro e tutela dei lavoratori; d) sorveglianza sull'esecuzione dei progetti e sulla realizzazione delle opere. Inoltre promuove e realizza il monitoraggio sui progetti di difesa passiva e sicurezza delle opere. 2. Per il Servizio puo' essere richiesta la collaborazione: a) delle articolazioni della Guardia di finanza; b) delle articolazioni della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri; c) delle articolazioni dei Corpi di polizia mineraria, ambientale ed idraulica dipendenti dalle autonomie locali, nonche' del Corpo forestale dello Stato; d) delle articolazioni e degli uffici preposti alla sicurezza del lavoro e alla tutela dei lavoratori (ispettorati del lavoro e casse edili); e) delle articolazioni e degli uffici preposti alla sorveglianza sull'esecuzione dei progetti e sulla realizzazione delle opere (prefetti, uffici territoriali del Ministero delle infrastrurture e dei trasporti, uffici del Genio militare). 3. Per le opere di particolare rilevanza, il Servizio puo' proporre la nomina di un «responsabile dell'attivita' di alta sorveglianza dell'opera» alla cui attivita' cooperano, su base convenzionale, le strutture periferiche interessate statali, regionali e/o di altre autonomie. 4. Il Servizio puo', in alternativa, proporre l'attribuzione della predetta funzione al responsabile del procedimento di cui alla legge n. 109/1994.