Art. 4.
  1. A tutela della sicurezza e dell'efficienza nell'esecuzione delle
opere  e a salvaguardia della corretta provenienza e destinazione dei
capitali  impiegati, il Servizio, sempre nel rispetto della normativa
di settore, promuove:
    a) attivita'  conoscitive  sulla provenienza dei capitali e sulle
persone fisiche e/o giuridiche operanti in subappalto, ovvero a mezzo
di noli a caldo o a freddo;
    b) tutela ambientale del territorio interessato dalle opere;
    c) vigilanza sulla sicurezza del lavoro e tutela dei lavoratori;
    d) sorveglianza    sull'esecuzione    dei    progetti   e   sulla
realizzazione   delle   opere.   Inoltre   promuove   e  realizza  il
monitoraggio sui progetti di difesa passiva e sicurezza delle opere.
  2. Per il Servizio puo' essere richiesta la collaborazione:
    a) delle articolazioni della Guardia di finanza;
    b) delle  articolazioni  della  Polizia  di Stato e dell'Arma dei
carabinieri;
    c) delle articolazioni dei Corpi di polizia mineraria, ambientale
ed  idraulica  dipendenti  dalle  autonomie locali, nonche' del Corpo
forestale dello Stato;
    d) delle articolazioni e degli uffici preposti alla sicurezza del
lavoro  e  alla tutela dei lavoratori (ispettorati del lavoro e casse
edili);
    e) delle  articolazioni e degli uffici preposti alla sorveglianza
sull'esecuzione  dei  progetti  e  sulla  realizzazione  delle  opere
(prefetti,  uffici  territoriali del Ministero delle infrastrurture e
dei trasporti, uffici del Genio militare).
  3. Per le opere di particolare rilevanza, il Servizio puo' proporre
la  nomina  di  un  «responsabile dell'attivita' di alta sorveglianza
dell'opera»  alla  cui attivita' cooperano, su base convenzionale, le
strutture  periferiche  interessate  statali,  regionali e/o di altre
autonomie.
  4.  Il Servizio puo', in alternativa, proporre l'attribuzione della
predetta  funzione al responsabile del procedimento di cui alla legge
n. 109/1994.