Art. 10.

                          Norme transitorie

  1.  Ai  fini del rilascio dell'atto di omologazione di cui all'art.
3,  comma 1, del presente decreto, a decorrere da sei mesi dalla data
di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le prove di resistenza al
fuoco  si  eseguono  secondo le norme di cui all'art. 1, comma 1, del
presente   decreto.  E'  inoltre  consentito  eseguire  le  prove  di
resistenza  al  fuoco  anche secondo la norma UNI-CNVVF 9723/FA1 fino
all'entrata in vigore dell'obbligo della marcatura CE.
  2.  E' consentito il rilascio di atti di omologazione del prototipo
o  per  estensione  dei  risultati  di porte certificate con la norma
UNI-CNVVF  9723/FA1 nel rispetto delle procedure previste dal decreto
14 dicembre  1993  e, con decorrenza immediata, anche nel rispetto di
quanto previsto agli articoli 5 e 6 del presente decreto.
  3. Le omologazioni di porte resistenti al fuoco rilasciate ai sensi
del decreto 14 dicembre 1993 non decadono.
  4.  La  produzione e la immissione in commercio di porte resistenti
al  fuoco  di  grandi  dimensioni,  di  cui  all'art.  3  del decreto
ministeriale  27 gennaio  1999,  potra'  avvenire  nel rispetto delle
condizioni  previste  all'art.  2  del decreto ministeriale 20 aprile
2001 e dal comma punto 2 dell'allegato C al presente decreto.
    Roma, 21 giugno 2004
                                                  Il Ministro: Pisanu