Art. 2. Definizioni Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a) per «Omologazione» si intende l'atto conclusivo attestante il corretto espletamento della procedura tecnico-amministrativa, illustrata nel presente decreto, finalizzata al riconoscimento dei requisiti certificati delle porte resistenti al fuoco. Con tale riconoscimento e' autorizzata la riproduzione del prototipo e la connessa immissione in commercio di porte resistenti al fuoco omologate, con le variazioni consentite dalla norma UNI EN 1634-1 nel campo di applicazione diretta del risultato di prova integrate dalle variazioni riportate nell'allegato C; b) per «Prototipo» si intende il campione, parte del campione medesimo e/o la documentazione idonea alla completa identificazione e caratterizzazione della porta omologata, conservato dal laboratorio che rilascia il certificato di prova; c) per «Porta omologata» si intende la porta o altro elemento di chiusura per la quale il produttore ha espletato la procedura di omologazione; d) per «Produttore» della porta resistente al fuoco, si intende il fabbricante residente in uno dei paesi dell'Unione europea, ovvero in uno dei paesi costituenti l'accordo SEE, nonche' ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o segno distintivo sulla porta resistente al fuoco, si presenti come rappresentante autorizzato dallo stesso purche' residente in uno dei Paesi dell'Unione europea, ovvero in uno dei Paesi costituenti l'accordo SEE; e) per «Laboratorio» si intende l'area di protezione passiva della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Ministero dell'interno o altro laboratorio italiano autorizzato ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 26 marzo 1985, ovvero altro laboratorio, riconosciuto in uno dei Paesi dell'Unione europea o dei Paesi contraenti l'accordo SEE, che provvede alla esecuzione delle prove e all'emissione del certificato di prova ai fini dell'omologazione della porta resistente al fuoco; f) per «Certificato di prova» si intende il documento, rilasciato dal laboratorio o da un organismo di certificazione, con il quale, sulla base dei risultati contenuti nel rapporto di prova, si certifica la classe di resistenza al fuoco del campione sottoposto a prova; g) per «Rapporto di prova» si intende il documento, rilasciato dal laboratorio a seguito della prova, riportante quanto indicato al punto 12 della norma EN 1634-1 e al punto 12.1 della norma EN 1363-1; h) per «Dichiarazione di conformita» si intende la dichiarazione, rilasciata dal produttore, attestante la conformita' della porta resistente al fuoco alla porta omologata e contenente, tra l'altro, i seguenti dati: h.1) nome del produttore; h.2) anno di costruzione; h.3) numero progressivo di matricola; h.4) nominativo del laboratorio e dell'organismo di certificazione se diversi; h.5) codice di omologazione; h.6) classe di resistenza al fuoco. Con la dichiarazione di conformita' il produttore si impegna a garantire comunque la prestazione certificata, quali che siano le modifiche apportate alla porta resistente al fuoco tra quelle consentite nell'atto di omologazione; i) per «Marchio di conformita» si intende l'indicazione permanente ed indelebile apposta dal produttore sulla porta resistente al fuoco contenente almeno il numero progressivo di matricola ed il codice di omologazione; j) per «Libretto di installazione, uso e manutenzione» si intende il documento, allegato ad ogni singola fornitura di porte resistenti al fuoco, che riporta, come minimo, i seguenti contenuti: j.1) modalita' ed avvertenze d'uso; j.2) periodicita' dei controlli e delle revisioni con frequenza almeno semestrale; j.3) disegni applicativi esplicativi per la corretta installazione, uso e manutenzione della porta; j.4) le avvertenze importanti a giudizio del produttore.