Art. 2.

                             Definizioni

  Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
    a) per  «Omologazione» si intende l'atto conclusivo attestante il
corretto   espletamento   della   procedura   tecnico-amministrativa,
illustrata  nel  presente  decreto, finalizzata al riconoscimento dei
requisiti  certificati  delle  porte  resistenti  al  fuoco. Con tale
riconoscimento  e'  autorizzata  la  riproduzione  del prototipo e la
connessa  immissione  in  commercio  di  porte  resistenti  al  fuoco
omologate, con le variazioni consentite dalla norma UNI EN 1634-1 nel
campo  di applicazione diretta del risultato di prova integrate dalle
variazioni riportate nell'allegato C;
    b) per  «Prototipo»  si  intende  il campione, parte del campione
medesimo e/o la documentazione idonea alla completa identificazione e
caratterizzazione  della  porta omologata, conservato dal laboratorio
che rilascia il certificato di prova;
    c) per  «Porta omologata» si intende la porta o altro elemento di
chiusura  per  la  quale  il  produttore ha espletato la procedura di
omologazione;
    d) per  «Produttore»  della porta resistente al fuoco, si intende
il fabbricante residente in uno dei paesi dell'Unione europea, ovvero
in uno dei paesi costituenti l'accordo SEE, nonche' ogni persona che,
apponendo  il  proprio  nome,  marchio o segno distintivo sulla porta
resistente  al  fuoco,  si  presenti  come rappresentante autorizzato
dallo  stesso purche' residente in uno dei Paesi dell'Unione europea,
ovvero in uno dei Paesi costituenti l'accordo SEE;
    e) per  «Laboratorio»  si  intende  l'area  di protezione passiva
della  Direzione  centrale  per la prevenzione e la sicurezza tecnica
del  Ministero  dell'interno o altro laboratorio italiano autorizzato
ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 26 marzo 1985, ovvero
altro  laboratorio, riconosciuto in uno dei Paesi dell'Unione europea
o  dei  Paesi  contraenti l'accordo SEE, che provvede alla esecuzione
delle  prove  e  all'emissione  del  certificato  di  prova  ai  fini
dell'omologazione della porta resistente al fuoco;
    f) per «Certificato di prova» si intende il documento, rilasciato
dal  laboratorio  o  da un organismo di certificazione, con il quale,
sulla  base  dei  risultati  contenuti  nel  rapporto  di  prova,  si
certifica  la classe di resistenza al fuoco del campione sottoposto a
prova;
    g) per  «Rapporto  di  prova» si intende il documento, rilasciato
dal  laboratorio a seguito della prova, riportante quanto indicato al
punto 12 della norma EN 1634-1 e al punto 12.1 della norma EN 1363-1;
    h) per «Dichiarazione di conformita» si intende la dichiarazione,
rilasciata  dal  produttore,  attestante  la  conformita' della porta
resistente al fuoco alla porta omologata e contenente, tra l'altro, i
seguenti dati:
      h.1) nome del produttore;
      h.2) anno di costruzione;
      h.3) numero progressivo di matricola;
      h.4) nominativo    del    laboratorio   e   dell'organismo   di
certificazione se diversi;
      h.5) codice di omologazione;
      h.6) classe di resistenza al fuoco.
  Con  la  dichiarazione  di  conformita'  il produttore si impegna a
garantire  comunque  la  prestazione  certificata, quali che siano le
modifiche  apportate  alla  porta  resistente  al  fuoco  tra  quelle
consentite nell'atto di omologazione;
    i) per   «Marchio   di   conformita»   si  intende  l'indicazione
permanente   ed   indelebile   apposta  dal  produttore  sulla  porta
resistente  al  fuoco  contenente  almeno  il  numero  progressivo di
matricola ed il codice di omologazione;
    j) per «Libretto di installazione, uso e manutenzione» si intende
il  documento, allegato ad ogni singola fornitura di porte resistenti
al fuoco, che riporta, come minimo, i seguenti contenuti:
      j.1) modalita' ed avvertenze d'uso;
      j.2) periodicita' dei controlli e delle revisioni con frequenza
almeno semestrale;
      j.3) disegni    applicativi   esplicativi   per   la   corretta
installazione, uso e manutenzione della porta;
      j.4) le avvertenze importanti a giudizio del produttore.