Art. 3. Utilizzazione 1. Le porte ed altri elementi di chiusura resistenti al fuoco da impiegarsi nelle attivita' soggette all'applicazione delle norme e criteri di prevenzione incendi devono essere omologate. 2. La documentazione da disporre per la immissione in commercio di porte resistenti al fuoco e' composta da: a) copia dell'atto di omologazione della porta; b) dichiarazione di conformita' alla porta omologata; c) libretto di installazione, uso e manutenzione. 3. L'installatore e' tenuto a redigere a propria firma la dichiarazione di corretta posa in opera ai sensi del decreto 4 maggio 1998 allegato II comma 2.1. 4. L'utilizzatore e' tenuto a mantenere in efficienza ogni porta resistente al fuoco, mediante controlli periodici da parte di personale qualificato e secondo le indicazioni d'uso e manutenzione di cui all'art. 2, lettera j), presenti nel libretto di uso e manutenzione.