Art. 3.

                            Utilizzazione

  1.  Le  porte  ed altri elementi di chiusura resistenti al fuoco da
impiegarsi  nelle  attivita'  soggette all'applicazione delle norme e
criteri di prevenzione incendi devono essere omologate.
  2.  La documentazione da disporre per la immissione in commercio di
porte resistenti al fuoco e' composta da:
    a) copia dell'atto di omologazione della porta;
    b) dichiarazione di conformita' alla porta omologata;
    c) libretto di installazione, uso e manutenzione.
  3.   L'installatore  e'  tenuto  a  redigere  a  propria  firma  la
dichiarazione di corretta posa in opera ai sensi del decreto 4 maggio
1998 allegato II comma 2.1.
  4.  L'utilizzatore  e'  tenuto a mantenere in efficienza ogni porta
resistente  al  fuoco,  mediante  controlli  periodici  da  parte  di
personale  qualificato  e secondo le indicazioni d'uso e manutenzione
di  cui  all'art.  2,  lettera j),  presenti  nel  libretto  di uso e
manutenzione.