Art. 4. Procedure per il rilascio dei certificati di prova 1. Le procedure di cui al presente articolo si applicano ai laboratori autorizzati ai sensi del decreto 26 marzo 1985. 2. Per l'ottenimento del certificato di prova ai fini del rilascio dell'omologazione si adotta la seguente procedura: a) il produttore trasmette l'istanza e la documentazione tecnica relativa al campione da sottoporre a prova; b) il laboratorio, verificata la correttezza della documentazione di cui alla lettera a), richiede, entro trenta giorni, l'invio della campionatura di prova e comunica l'importo della somma occorrente per l'esecuzione delle prove; c) il produttore invia la campionatura di prova richiesta comprensiva del campione testimone previsto all'art. 14 del decreto 26 marzo 1985 e l'attestato di versamento relativo alla somma di cui alla precedente lettera b) entro sessanta giorni dalla data della comunicazione del laboratorio; in caso di mancato invio, la pratica viene archiviata per decorrenza dei termini; d) il laboratorio iscrive la pratica nello specifico elenco cronologico, dandone comunicazione al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricevimento della campionatura e del pagamento di cui alla lettera c); e) il laboratorio provvede al rilascio del certificato di prova entro novanta giorni dalla data di iscrizione nel suddetto elenco cronologico e si impegna a conservare, in locale idoneo, il campione testimone per un periodo di cinque anni dalla data di rilascio del certificato di prova.