Art. 4.

         Procedure per il rilascio dei certificati di prova

  1.  Le  procedure  di  cui  al  presente  articolo  si applicano ai
laboratori autorizzati ai sensi del decreto 26 marzo 1985.
  2.  Per l'ottenimento del certificato di prova ai fini del rilascio
dell'omologazione si adotta la seguente procedura:
    a) il  produttore trasmette l'istanza e la documentazione tecnica
relativa al campione da sottoporre a prova;
    b) il laboratorio, verificata la correttezza della documentazione
di  cui alla lettera a), richiede, entro trenta giorni, l'invio della
campionatura di prova e comunica l'importo della somma occorrente per
l'esecuzione delle prove;
    c) il   produttore  invia  la  campionatura  di  prova  richiesta
comprensiva  del  campione testimone previsto all'art. 14 del decreto
26 marzo  1985 e l'attestato di versamento relativo alla somma di cui
alla  precedente  lettera  b)  entro sessanta giorni dalla data della
comunicazione  del  laboratorio; in caso di mancato invio, la pratica
viene archiviata per decorrenza dei termini;
    d) il  laboratorio  iscrive  la  pratica  nello  specifico elenco
cronologico,  dandone  comunicazione  al  richiedente  entro quindici
giorni  dalla  data di ricevimento della campionatura e del pagamento
di cui alla lettera c);
    e) il  laboratorio  provvede al rilascio del certificato di prova
entro  novanta  giorni  dalla  data di iscrizione nel suddetto elenco
cronologico  e si impegna a conservare, in locale idoneo, il campione
testimone  per  un  periodo di cinque anni dalla data di rilascio del
certificato di prova.