Art. 5.

         Procedure per il rilascio dell'atto di omologazione

  1.  Il  rilascio  dell'atto di omologazione rientra tra i servizi a
pagamento  previsti  dalla legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive
modifiche.
  2.   Per   l'ottenimento  dell'atto  di  omologazione  della  porta
resistente al fuoco si adotta la seguente procedura:
    a) il  produttore inoltra apposita istanza all'area di protezione
passiva  della  Direzione  centrale per la prevenzione e la sicurezza
tecnica  del  Ministero  dell'interno,  corredata  dal certificato di
prova a lui intestato, rilasciato dal laboratorio, in originale;
    b) l'area   di   protezione   passiva   avvia   il   procedimento
amministrativo  e comunica all'interessato, entro trenta giorni dalla
data  di  ricevimento  dell'istanza, l'importo della somma occorrente
per il rilascio;
    c) il  produttore  invia  l'attestato di versamento relativo alla
somma  di  cui alla precedente lettera entro trenta giorni dalla data
della  comunicazione  dell'area  di  protezione  passiva;  in caso di
mancato  invio,  la  pratica  viene  archiviata  per  decorrenza  dei
termini;
    d) l'area  di  protezione  passiva,  valutata  la  documentazione
presentata, provvede, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento
dell'istanza dell'attestato di versamento, a rilasciare al produttore
l'atto  di  omologazione  della  porta resistente al fuoco contenente
tutte  le  modifiche  consentite sul prototipo, motivando l'eventuale
diniego.
  3.  L'area  di  protezione  passiva  rendera' noto, periodicamente,
l'elenco aggiornato delle porte resistenti al fuoco omologate.