Art. 5. Procedure per il rilascio dell'atto di omologazione 1. Il rilascio dell'atto di omologazione rientra tra i servizi a pagamento previsti dalla legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modifiche. 2. Per l'ottenimento dell'atto di omologazione della porta resistente al fuoco si adotta la seguente procedura: a) il produttore inoltra apposita istanza all'area di protezione passiva della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Ministero dell'interno, corredata dal certificato di prova a lui intestato, rilasciato dal laboratorio, in originale; b) l'area di protezione passiva avvia il procedimento amministrativo e comunica all'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, l'importo della somma occorrente per il rilascio; c) il produttore invia l'attestato di versamento relativo alla somma di cui alla precedente lettera entro trenta giorni dalla data della comunicazione dell'area di protezione passiva; in caso di mancato invio, la pratica viene archiviata per decorrenza dei termini; d) l'area di protezione passiva, valutata la documentazione presentata, provvede, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza dell'attestato di versamento, a rilasciare al produttore l'atto di omologazione della porta resistente al fuoco contenente tutte le modifiche consentite sul prototipo, motivando l'eventuale diniego. 3. L'area di protezione passiva rendera' noto, periodicamente, l'elenco aggiornato delle porte resistenti al fuoco omologate.