Art. 7.

            Obblighi e responsabilita' per il produttore

  1.  Il produttore e' tenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge,   alla  osservanza  dei  seguenti  adempimenti  sotto  la  sua
personale responsabilita' civile e penale:
    a) emettere, per ogni porta resistente al fuoco, la dichiarazione
di conformita' di cui all'art. 2, lettera h);
    b)   rilasciare,  per  ogni  porta  resistente  al  fuoco,  copia
dell'atto  di omologazione cui fa riferimento la dichiarazione di cui
al comma precedente;
    c) fornire,  a  corredo  di  ogni  esemplare, il libretto d'uso e
manutenzione di cui all'art. 2, lettera j);
    d) applicare,  sulla  porta  resistente  al  fuoco, il marchio di
conformita' di cui all'art. 2, lettera i);
    e) consentire  l'accesso  ai locali di deposito, fornire tutte le
informazioni  necessarie alla verifica della conformita' dei prodotti
stessi  e consentire il prelievo di quanto necessario alle operazioni
di controllo di cui al successivo art. 8.