Art. 7. Obblighi e responsabilita' per il produttore 1. Il produttore e' tenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla osservanza dei seguenti adempimenti sotto la sua personale responsabilita' civile e penale: a) emettere, per ogni porta resistente al fuoco, la dichiarazione di conformita' di cui all'art. 2, lettera h); b) rilasciare, per ogni porta resistente al fuoco, copia dell'atto di omologazione cui fa riferimento la dichiarazione di cui al comma precedente; c) fornire, a corredo di ogni esemplare, il libretto d'uso e manutenzione di cui all'art. 2, lettera j); d) applicare, sulla porta resistente al fuoco, il marchio di conformita' di cui all'art. 2, lettera i); e) consentire l'accesso ai locali di deposito, fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica della conformita' dei prodotti stessi e consentire il prelievo di quanto necessario alle operazioni di controllo di cui al successivo art. 8.