Art. 8. Controlli e vigilanza 1. Il Ministero dell'interno ha facolta' di effettuare controlli e verifiche, sulle porte resistenti al fuoco omologate. 2. Gli accertamenti di cui al comma precedente possono essere effettuati presso il magazzino del produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori, i commercianti e gli utilizzatori. 3. Con successivo provvedimento relativo ai controlli sui prodotti antincendio omologati dal Ministero dell'interno, saranno stabiliti i criteri e le modalita' di individuazione, di prelievo e di esecuzione delle verifiche delle porte da sottoporre a controllo, nonche' gli importi dei corrispettivi dovuti dai produttori per le operazioni descritte.