Art. 8.

                        Controlli e vigilanza

  1.  Il Ministero dell'interno ha facolta' di effettuare controlli e
verifiche, sulle porte resistenti al fuoco omologate.
  2.  Gli  accertamenti  di  cui  al  comma precedente possono essere
effettuati  presso il magazzino del produttore, i depositi sussidiari
del  produttore,  i  grossisti, gli importatori, i commercianti e gli
utilizzatori.
  3.  Con successivo provvedimento relativo ai controlli sui prodotti
antincendio omologati dal Ministero dell'interno, saranno stabiliti i
criteri e le modalita' di individuazione, di prelievo e di esecuzione
delle  verifiche  delle  porte da sottoporre a controllo, nonche' gli
importi  dei  corrispettivi  dovuti  dai produttori per le operazioni
descritte.