Art. 9. Validita', rinnovo, decadenza e annullamento dell'omologazione 1. L'omologazione ha validita' cinque anni ed e' rinnovabile su istanza del produttore, ad ogni scadenza, per un ulteriore periodo di cinque anni. Tale rinnovo non comporta la ripetizione delle prove tecniche, qualora il produttore dichiari che la porta resistente al fuoco non abbia subito modifiche. Il rinnovo dell'atto di omologazione rientra tra i servizi a pagamento previsti dalla legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modifiche. 2. L'omologazione non e' rinnovabile in caso di revoca. 3. L'omologazione decade automaticamente se la porta resistente al fuoco subisce una qualsiasi modifica non prevista nell'atto di omologazione. La nuova normativa stabilira' i tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte. 4. Il Ministero dell'interno ha facolta' di revocare l'omologazione se: a) viene rilevata la non conformita' della porta resistente al fuoco alla porta omologata; b) il produttore non ottempera in tutto o in parte agli obblighi fissati all'art. 7. 5. La revoca o la decadenza dell'omologazione comportano il divieto dell'immissione sul mercato e il divieto di emissione della dichiarazione di conformita' per la porta resistente al fuoco omologata.