Art. 9.

   Validita', rinnovo, decadenza e annullamento dell'omologazione

  1.  L'omologazione  ha  validita'  cinque anni ed e' rinnovabile su
istanza del produttore, ad ogni scadenza, per un ulteriore periodo di
cinque  anni.  Tale  rinnovo  non comporta la ripetizione delle prove
tecniche,  qualora  il produttore dichiari che la porta resistente al
fuoco   non   abbia   subito   modifiche.  Il  rinnovo  dell'atto  di
omologazione  rientra  tra i servizi a pagamento previsti dalla legge
26 luglio 1965, n. 966, e successive modifiche.
  2. L'omologazione non e' rinnovabile in caso di revoca.
  3.  L'omologazione decade automaticamente se la porta resistente al
fuoco  subisce  una  qualsiasi  modifica  non  prevista  nell'atto di
omologazione.  La  nuova  normativa  stabilira' i tempi necessari per
l'adeguamento  dei  sistemi  di produzione e per lo smaltimento delle
scorte.
  4. Il Ministero dell'interno ha facolta' di revocare l'omologazione
se:
    a) viene  rilevata  la  non conformita' della porta resistente al
fuoco alla porta omologata;
    b)  il produttore non ottempera in tutto o in parte agli obblighi
fissati all'art. 7.
  5. La revoca o la decadenza dell'omologazione comportano il divieto
dell'immissione   sul   mercato  e  il  divieto  di  emissione  della
dichiarazione  di  conformita'  per  la  porta  resistente  al  fuoco
omologata.