Art. 3. Reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attivita' di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dalla Nigeria. 1. L'ammontare delle partite economiche relative agli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 26 gennaio 2000 e sue successive modificazioni, maturati fino al 31 dicembre 2003, relativi alla reintegrazione dei maggiori costi sostenuti dall'Enel S.p.a. e derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attivita' di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dalla Nigeria, in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, e' pari a euro 554.990.000, suddiviso negli anni dal 2000 al 2003 come riportato nell'allegato B. 2. L'onere di cui all'art. 1, lettera d), del decreto-legge n. 25/2003 coordinato con la legge n. 83/03, per l'anno 2004 e' determinato in euro 154.000.000. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 e fino al 1° gennaio 2010, i costi annualmente riconosciuti ai sensi del comma 2 sono pari all'ammontare ammesso per l'anno 2004, ridotto del 3% l'anno a decorrere dal 1° gennaio 2008. Gli oneri di cui sopra sono determinati in euro 756.280.000, come indicato nell'allegato C.