Art. 3.
Reintegrazione   dei   maggiori   costi   derivanti   dalla   forzata
rilocalizzazione  all'estero  delle  attivita'  di  scarico a terra e
     rigassificazione del gas naturale importato dalla Nigeria.
  1.  L'ammontare delle partite economiche relative agli oneri di cui
all'articolo  3,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto  ministeriale
26 gennaio  2000  e  sue  successive  modificazioni, maturati fino al
31 dicembre  2003,  relativi  alla  reintegrazione dei maggiori costi
sostenuti dall'Enel S.p.a. e derivanti dalla forzata rilocalizzazione
all'estero  delle attivita' di scarico a terra e rigassificazione del
gas   naturale   importato   dalla  Nigeria,  in  base  agli  impegni
contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, e'
pari  a  euro 554.990.000, suddiviso negli anni dal 2000 al 2003 come
riportato nell'allegato B.
  2.  L'onere  di  cui  all'art.  1, lettera d), del decreto-legge n.
25/2003  coordinato  con  la  legge  n.  83/03,  per  l'anno  2004 e'
determinato in euro 154.000.000.
  3. A  decorrere  dal  1° gennaio  2005 e fino al 1° gennaio 2010, i
costi  annualmente  riconosciuti  ai  sensi  del  comma 2  sono  pari
all'ammontare  ammesso  per  l'anno  2004,  ridotto  del  3% l'anno a
decorrere   dal   1° gennaio  2008.  Gli  oneri  di  cui  sopra  sono
determinati in euro 756.280.000, come indicato nell'allegato C.