Art. 3.
                   Procedimento di certificazione
  1. Il  procedimento  di  certificazione ha inizio ad istanza comune
delle  parti  del contratto di lavoro, redatta ai sensi dei commi 2 e
3,  e  si  conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento
della  stessa  ovvero  dal ricevimento della ulteriore documentazione
che venga richiesta ad integrazione dalla commissione.
  2. L'istanza  di certificazione, redatta su apposito modulo, dovra'
essere presentata in carta da bollo e sottoscritta in originale dalle
parti, con allegata copia del documento di identita' dei firmatari.
  3. L'istanza   di   certificazione   deve  contenere  l'indicazione
espressa   degli  effetti  civili,  amministrativi,  previdenziali  o
fiscali  in  relazione  ai quali le parti chiedono la certificazione,
inoltre   deve   essere   corredata   dall'originale   del  contratto
sottoscritto  dalle  parti,  contenente  i  dati anagrafici e fiscali
delle stesse.
  4. Sulla base degli atti e dei documenti presentati, la commissione
verifica  la  correttezza  del contratto scelto dalle parti e, ove si
renda necessario, propone eventuali modifiche e integrazioni.
  5. Completato  l'esame  della  documentazione prodotta ed espletata
l'audizione  delle  parti,  viene redatto l'atto di certificazione ai
sensi dell'art. 6.