Art. 3. Procedimento di certificazione 1. Il procedimento di certificazione ha inizio ad istanza comune delle parti del contratto di lavoro, redatta ai sensi dei commi 2 e 3, e si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa ovvero dal ricevimento della ulteriore documentazione che venga richiesta ad integrazione dalla commissione. 2. L'istanza di certificazione, redatta su apposito modulo, dovra' essere presentata in carta da bollo e sottoscritta in originale dalle parti, con allegata copia del documento di identita' dei firmatari. 3. L'istanza di certificazione deve contenere l'indicazione espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione, inoltre deve essere corredata dall'originale del contratto sottoscritto dalle parti, contenente i dati anagrafici e fiscali delle stesse. 4. Sulla base degli atti e dei documenti presentati, la commissione verifica la correttezza del contratto scelto dalle parti e, ove si renda necessario, propone eventuali modifiche e integrazioni. 5. Completato l'esame della documentazione prodotta ed espletata l'audizione delle parti, viene redatto l'atto di certificazione ai sensi dell'art. 6.