Art. 4. Attivita' di consulenza e assistenza 1. Nel corso del procedimento di cui all'art. 3, la commissione presta attivita' di consulenza e assistenza sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla disponibilita' dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro. 2. La commissione nomina fra i suoi membri un relatore.