Art. 4.
                Attivita' di consulenza e assistenza
  1. Nel  corso  del  procedimento  di cui all'art. 3, la commissione
presta  attivita'  di  consulenza  e assistenza sia in relazione alla
stipulazione  del  contratto  di  lavoro  e  del  relativo  programma
negoziale  sia  in  relazione  alle modifiche del programma negoziale
medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con
particolare riferimento alla disponibilita' dei diritti e alla esatta
qualificazione dei contratti di lavoro.
  2. La commissione nomina fra i suoi membri un relatore.