Art. 2.
  1.  A decorrere dal 17 gennaio 2005 nessun produttore o importatore
puo' immettere sul mercato prodotti non conformi alle prescrizioni di
cui ai punti 43 e 44 dell'allegato al presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 maggio 2004
                                                 Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2004
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5 Salute, foglio n. 85