Art. 2. 1. A decorrere dal 17 gennaio 2005 nessun produttore o importatore puo' immettere sul mercato prodotti non conformi alle prescrizioni di cui ai punti 43 e 44 dell'allegato al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 maggio 2004 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Salute, foglio n. 85