Art. 2.

                      Modalita' di concessione

  1.  Gli  eventi  per i quali puo' essere concessa l'attestazione di
benemerenza  di cui all'art. 1 sono individuati con provvedimenti del
Sottosegretario  di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile.
  2.  Con  i  medesimi  provvedimenti di cui al comma 1 sono altresi'
indicate   le  amministrazioni,  centrali  e  periferiche,  gli  enti
pubblici   e  privati,  i  corpi  e  le  organizzazioni  direttamente
coinvolte  negli  eventi  ed incaricate di segnalare i nominativi dei
soggetti meritevoli della benemerenza.
  3. Le benemerenze sono concesse dall'Autorita' di Governo di cui al
comma  1,  su  proposta  del  capo  del Dipartimento della protezione
civile,  che  provvede  anche  al  rilascio  degli  attestati ed alle
modalita' per la consegna.
  4.  I  nominativi  dei beneficiari dell'attestazione di benemerenza
sono inseriti in un apposito albo tenuto presso il Dipartimento della
protezione civile.