Art. 2. Modalita' di concessione 1. Gli eventi per i quali puo' essere concessa l'attestazione di benemerenza di cui all'art. 1 sono individuati con provvedimenti del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile. 2. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1 sono altresi' indicate le amministrazioni, centrali e periferiche, gli enti pubblici e privati, i corpi e le organizzazioni direttamente coinvolte negli eventi ed incaricate di segnalare i nominativi dei soggetti meritevoli della benemerenza. 3. Le benemerenze sono concesse dall'Autorita' di Governo di cui al comma 1, su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile, che provvede anche al rilascio degli attestati ed alle modalita' per la consegna. 4. I nominativi dei beneficiari dell'attestazione di benemerenza sono inseriti in un apposito albo tenuto presso il Dipartimento della protezione civile.