Art. 7. Disciplina e uso delle attestazioni di benemerenza 1. Il conferimento delle attestazioni di benemerenza della Protezione civile viene segnalato: da un apposito brevetto da applicare sul diploma; da una fascetta di bronzo da apporre sul nastro della medaglia, su cui e' inciso l'indicazione geografica dell'evento calamitoso; 2. All'ottenimento della quinta attestazione di benemerenza, le fascette di bronzo sul nastro della medaglia sono sostituite da una fascetta di metallo argentato, recante al centro il numero cinque in cifre romane. 3. Il conferimento della decima attestazione di benemerenza si rappresenta con una fascetta di metallo dorato, recante al centro il numero dieci in cifre romane. 4. Al conferimento della quindicesina attestazione di benemerenza consegue l'attribuzione dell'attestazione di II classe. Al conferimento della venticinquesima attestazione di benemerenza consegue l'attribuzione dell'attestazione di I classe. 5. Ai beneficiari a titolo individuale dell'attestazione di benemerenza e' consentito l'uso delle sole insegne relative alla classe superiore conferita.