Art. 7.

         Disciplina e uso delle attestazioni di benemerenza

  1.   Il   conferimento  delle  attestazioni  di  benemerenza  della
Protezione civile viene segnalato:
    da un apposito brevetto da applicare sul diploma;
    da  una  fascetta di bronzo da apporre sul nastro della medaglia,
su cui e' inciso l'indicazione geografica dell'evento calamitoso;
  2.  All'ottenimento  della  quinta  attestazione di benemerenza, le
fascette  di  bronzo sul nastro della medaglia sono sostituite da una
fascetta  di metallo argentato, recante al centro il numero cinque in
cifre romane.
  3.  Il  conferimento  della  decima  attestazione di benemerenza si
rappresenta  con una fascetta di metallo dorato, recante al centro il
numero dieci in cifre romane.
  4.  Al  conferimento della quindicesina attestazione di benemerenza
consegue   l'attribuzione   dell'attestazione   di   II   classe.  Al
conferimento   della   venticinquesima  attestazione  di  benemerenza
consegue l'attribuzione dell'attestazione di I classe.
  5.   Ai  beneficiari  a  titolo  individuale  dell'attestazione  di
benemerenza  e'  consentito  l'uso  delle  sole insegne relative alla
classe superiore conferita.