Art. 6.
                       (Aggravamento di pene)

  Le  pene  sono  aumentate  quando i colpevoli abbiano ricoperto una
delle  cariche  indicate dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1947, n.
1453,   o   risultino   condannati  per  collaborazionismo  ancorche'
amnistiati.
  Le  pene  sono  altresi'  aumentate per coloro che abbiano comunque
finanziato,   per   i  fatti  preveduti  come  reati  negli  articoli
precedenti, l'associazione o il movimento o la stampa.