Art. 5.

  Il  Ministro  per l'industria e commercio e' autorizzato ad emanare
norme  per  l'uniforme  pubblicazione  degli elenchi ufficiali di cui
all'art. 1.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 febbraio 1955

                               EINAUDI

                                                SCELBA - VILLABRUNA -
                                               DE PIETRO - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli DE PIETRO